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Il capitolo V.5 Attività ricettive turistico alberghiere del Codice di Prevenzione Incendi è regolamentato dal D.M. 08.06.2016.

In data 06 marzo 2020 è stato approvato il D.M. 14 febbraio 2020 recante aggiornamento del capitolo V.5. Il D.M. 14.02.2020 entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 06.04.2020.

Per le attività alberghiere che alla data di entrata in vigore del D.M. 14.02.2020 sono già state progettate sulla base delle RTV attualmente in vigore, il presente decreto non comporta adeguamenti.

Di seguito si riportano le prescrizioni del nuovo D.M. 14.02.2020, applicabile sicuramente per le strutture alberghiere di nuova progettazione!

V.5.1 Campo di applicazione

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

V.5.2 Classificazioni

Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive sono classificate come
segue:

  1. In relazione al numero dei posti letto p:
    1. PA: 25 < p ≤ 50;
    2. PB: 50 < p ≤ 100;
    3. PC: 100 < p ≤ 500;
    4. PD: 500 < p ≤ 1000;
    5. PE: p > 1000;
  2. In relazione alla massima quota dei piani h:
    1. HA: h ≤ 12􀀁m;
    2. HB: 12<m < h ≤ 24􀀁m;
    3. HC: 24<m < h ≤ 32􀀁m;
    4. HD: 32<m < h ≤ 54􀀁m;
    5. HE: h >54 m.
  3. Le aree dell’attività sono classificate come segue:
    TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia
    e conosce l’edificio (spazi ad uso del personale);
    TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia
    e non conosce l’edificio;
    TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
    TM: depositi o archivi di superficie lorda >25 mq e carico di incendio specifico
    qf>600 MJ/mq;
    TO: locali con affollamento >100 persone;
    Nota Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, sala ristorazione…
    TK: locali con carico di incendio specifico qf>􀀁1200MJ/mq;
    TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettri –
    che ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
    Nota Ad esempio: CED, stamperie, sala server, cabine elettriche…
    TZ: altre aree.
  4. Sono considerate aree a rischio specifico (capitoloV.1) almeno le seguenti aree:
    aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature
    che utilizzano fiamme libere.

V.5.3 Valutazione del rischio incendio

  1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
  2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.5.4 Strategie antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
  4. Per le attività esercite in diverse opere da costruzione, anche adiacenti, purché tra loro compartimentate, le misure antincendio devono essere correlate al numero di posti letto della singola opera da costruzione.
  5. Per le attività di cui al precedente comma 4, aventi in una singola opera da costruzione un numero di posti letto ≤ 25, devono essere applicate, a queste, le misure antincendio indicate al paragrafo V.5.5.

V.5.4.1 Reazione al fuoco

  1. All’interno delle aree TC i mobili imbottiti e i tendaggi devono appartenere al gruppo di materiali GM2 (capitolo S.1).
  2. Ad esclusione delle aree TC, sono comunque ammessi rivestimenti in legno, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4 (capitolo S.1), per una superficie ≤ 25% della superficie lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale,􀀁…).

V.5.4.2 Resistenza al fuoco

  1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.5-1.
  2. Qualora l’attività occupi un unico piano a quota ≥-1m e <1m, in opera da costruzione destinata esclusivamente a tale attività e compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TB, TC e TO dispongano di vie d’esodo che non attraversino altre aree è ammessa la classe 15 di resistenza al fuoco (capitolo S.2).
V.5 Attività turistico ricettivo alberghiere - D.M. 14.02.2020 - D.M. 08.06.2016 - Tabella V.5-1 Classe di resistenza al fuoco

V.5.4.3 Compartimentazione

  1. I piani delle aree di tipo TC e TO devono essere ubicati a quota ≥-5􀀁m. Fanno eccezione i successivi commi 2 e 3.
  2. I locali delle aree TC, con piani a quota <-􀀁m, devono essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco determinata secondo il capitolo S.2, comunque ≥30 e con chiusure dei vani di comunicazione almeno EI30-Sa.
  3. I piani delle aree TO possono essere ubicati a quota <-5m e ≥-10m se le stesse sono:
    a. inserite in compartimenti di classe ≥30 e con chiusure dei vani di comunicazione almeno EI30-Sa;
    b. dotate di vie di esodo verticali almeno di tipo protetto;
    c. dotate di controllo dell’incendio (capitoloS.6) di livello di prestazione IV;
    d. dotate di rivelazione ed allarme (capitoloS.7) di livello di prestazione IV con sistema EVAC.
  4. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.5-2.
V.5 Attività turistico ricettivo alberghiere - D.M. 14.02.2020 - D.M. 08.06.2016 - Tabella V.5-2 Compartimentazione

V.5.4.4 Esodo

  1. Per le camere o gli appartamenti per ospiti con affollamento ≤10 occupanti si applicano le specifiche disposizioni relative alle larghezze delle vie d’esodo previste al capitolo S.4.

V.5.4.5 Gestione della sicurezza antincendio

  1. All’interno di ciascuna camera, devono essere esposte planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio, istruzioni multilingue sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.

V.5.4.6 Controllo dell’incendio

  1. In relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabellaV.5-3.
  2. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI􀀁10779, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-4.
  3. Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN􀀁12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.5-5.
V.5 Attività turistico ricettivo alberghiere - D.M. 14.02.2020 - D.M. 08.06.2016 - Controllo incendio - UNI 10779 - UNI 12845

V.4.5.7 Rivelazione ed allarme

  1. In relazione al tipo di aree presenti, l’attività deve essere dotata di misure di rivelazione
    ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.5-6.
  2. Per il livello di prestazione IV deve essere sempre previsto sistema EVAC.
  3. Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (es. camini, stufe…) la funzione A (capitolo S.7) deve comprendere anche rivelatori di monossido di carbonio.
V.5 Attività turistico ricettivo alberghiere - D.M. 14.02.2020 - D.M. 08.06.2016 - Tabella V.5-6 Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

V.5.4.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

  1. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA, TB, TC o TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO817.

V.5.5 Opere da costruzione con numero di posti letto ≤25

  1. Le misure antincendio per le aree TB e TC si applicano con i livelli di prestazione indicati nella tabella V.5-7.
  2. Per le aree TM, TK, TT e TZ si applicano le misure di cui al comma 1 integrate da quelle derivanti da una specifica valutazione del rischio.
V.5 Attività turistico ricettivo alberghiere - D.M. 14.02.2020 - D.M. 08.06.2016 - Tabella V.5-7 Livelli di prestazione per attività in opere da costruzione con posti letto inferiore a 25

Autore: TEAM FSENG

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