Porte e portoni nei luoghi di lavoro

I requisiti minimi di sicurezza che devono possedere porte e portoni nei luoghi di lavoro sono disciplinati dal DLgs 81/2008.

Tali requisiti non sono esplicitamente richiamati all’interno dei decreti antincendio ma sono di necessaria applicazione. Caratteristiche di porte e portoni nei luoghi di lavoro diventano fondamentali soprattutto in presenza di locali con elevato affollamento.

Requisiti minimi di porte e portoni nei luoghi di lavoro

Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensione e posizione consentire una rapida uscita delle persone. Le porte devono inoltre essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.

Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano presenti più di cinque lavoratori, almeno una porta ogni cinque lavoratori deve essere apribile nel senso dell’esodo ed avere larghezza minima di 1,20 m.

Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto superiore, la larghezza minima delle porte è la seguente.

Porte e portoni nei luoghi di lavoro in funzione del numero di occupanti
Porte e portoni nei luoghi di lavoro in funzione del numero di occupanti

Per le lavorazioni cui si riferisce la tabella, nel caso di locali con più di 100 lavoratori il numero complessivo delle porte può essere ridotto, mantenendo almeno la larghezza complessiva prevista per quel caso dall’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di 1,20 m è applicabile una tolleranza in meno del 5%.

Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di 0,80 m è applicabile una tolleranza in meno del 2%.

Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale.

Le porte situate sul percorso delle vie d’emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte in ogni momento dall’interno senza aiuto speciale.

Porte e portoni non apribili a semplice spinta

Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere porte per la circolazione dei pedoni. Esse devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

Porte e portoni nei luoghi di lavoro: passo d'uomo
Porte e portoni nei luoghi di lavoro: passo d’uomo su portoni carrai

Le porte e i portoni apribili nei due versi devono esser trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi.

Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

Porte e portoni che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

Riferimento istituzionale: manuale dei Vigili del Fuoco per gli addetti antincendio, sezione «Porte e portoni» dell’Allegato IV al D.Lgs. 81/2008, pagina 53 del PDF.

Per una valutazione del sistema di esodo, consulta il servizio di ingegneria antincendio o contattaci per esaminare il tuo caso.

Autore: team FSEng

 

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