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Nella giornata di venerdì 01 novembre 2019 è entrato in vigore il D.M. 18.10.2019, che costituisce la prima revisione del Codice di Prevenzione Incendi.

Le principali modifiche al capitolo G.2 “Progettazione per la sicurezza antincendio” sono già state evidenziate in un precedente articolo.

D.M. 18.10.2019: Modifiche al Codice di PI – Capitolo G.2

Rispetto al D.M. 03.08.2015, il nuovo D.M. 18.10.2019 introduce però i seguenti due nuovi capitoli relativi le “Indicazioni generali per la progettazione di impianti per la sicurezza antincendio”.

In corsivo si riportano alcuni brevi commenti, mentre in grassetto si riportano le principali modifiche o informazioni rilevanti!

G.2.10.1 Prescrizioni comuni

  1. Per l’installazione e la modifica sostanziale degli impianti deve essere redatto un progetto dell’impianto, elaborato secondo la regola tecnica dell’arte e sulla base dei requisiti indicati nella specifica d’impianto;
  2. Qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo una norma europea o una norma nazionale, lo stesso deve essere firmato da tecnico abilitato;
  3. Fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti rientranti nel campo di applicazione di specifiche tecniche armonizzate, qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo norme internazionali o norme riconosciute a livello internazionale, TS o TR, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio;
  4. Il progetto dell’impianto deve essere a firma di professionista antincendio anche in caso di soluzioni progettuali che prevedono l’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo G.2.7;
  5. Le norme e i documenti tecnici di cui al comma 3 devono essere applicati in ogni loro parte, evidenziandone specificatamente l’idoneità della realizzazione, compreso l’utilizzo dei componenti necessari al corretto funzionamento dell’impianto;
  6. I parametri impiegati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. I responsabili dell’attività in cui sono installati gli impianti hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei predetti parametri di progetto;
  7. Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell’attività, prevista dalla normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla specifica dell’impianto che si intende installare o modificare sostanzialmente. La specifica dell’impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al comma 2 o di professionista antincendio nel caso di cui al comma 3;
  8. Al termine dei lavori di installazione dell’impianto devono essere forniti, al responsabile dell’attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, i progetti esecutivo e costruttivo finale (as-built), la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e l’installazione dello stesso, nonché il relativo manuale d’uso e manutenzione;
  9. Gli impianti devono essere progettati, realizzati, eserciti e manutenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle disposizioni regolamentari vigenti.

Le definizioni di tecnico abilitato e professionista antincendio sono parte integrante del capitolo G.1. In particolare per tecnico abilitato si intende un professionista iscritto ad albo professionale che opera nell’ambito delle proprie competenze. Per professionista antincendio invece si intende un tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del DLgs 08.03.2006, n. 139.

Si specifica inoltre che al comma 8 il nuovo Codice di Prevenzione Incendi richiama parte della documentazione da allegare alla Dichiarazione di Conformità dell’impianto, documento da consenbare al Comando dei VV.F. in fase di SCIA antincendio.

G.2.10.2 Sistemi o impianti a disponibilità superiore

  1. La disponibilità superiore per sistemi o impianti può essere ottenuta tramite:
    • migliore affidabilità;
    • maggiore manutenibilità e supporto logistico della manutenzione.
  2. Al fine di mantenere il livello di sicurezza assicurato all’attività, per sistemi o impianti a disponibilità superiore deve essere prevista la gestione degli stati degradati o dello stato di indisponibilità del sistema.
  3. Se nel presente documento non è richiesta disponibilità superiore, non sono dovute specifiche valutazioni per i sistemi o gli impianti realizzati secondo la regola dell’arte.

La definizione di sistema o impianto a disponibilità superiore è riportata all’interno del capitolo G.1 del D.M. 18.10.2019. In particolare si fa riferimento a un sistema o ad un impianto dotato di un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle normative di riferimento .

Il sistema o l’impianto può raggiungere una migliore affidabilità grazie a componenti con minor rateo di guasto, a ridondanza delle fonti di alimentazione elettrica, a inserimento di accorgimenti per la riduzione degli errori umani, a protezioni specifiche degli effetti dell’incendio ecc…

Il sistema o l’impianto può essere considerato a disponibilità superiore grazie a una migliore manutenibilità dello stesso. Questa è raggiungibile ad esempio tramite riduzione dei tempi di ripristino dei guasti, programmazione delle manutenzioni per settori dell’impianto, controlli, prove periodiche ecc… Utile riferimento per ispezioni, test e manutenzioni degli impianti di protezione attiva è rappresentato dalla NFPA 25.

Autore: TEAM FSENG

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