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Il CNI si è espresso sulle novità in materia di antincendio per chiarire quelle che sono state le modifiche alle varie normative che sono state approvate nella seduta del CCTS del 21 febbraio 2019. In pratica, è prevista l’eliminazione di quello che viene chiamato “doppio binario” per la progettazione antincendio di quelle che sono le attività soggette al controllo da parte delle autorità competenti, ovvero i Vigili del Fuoco .

Il CNI, che è l’acronimo di Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è intervenuto sulle modifiche per fare un po’ di chiarezza, in modo da far comprendere in maniera assoluta quali sono state tali modifiche e cosa esse vadano a cambiare nell’effettivo in termini lavorativi. In base alle modifiche al DM 03/08/2015 che abbiamo visto essere stata approvate, va ad essere eliminato in maniera definitiva quello che in gergo tecnico è detto “doppio binario”, e che si riferisce appunto alla progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Secondo quanto il CNI fa sapere attraverso la circolare 361/2019 fatta circolare il 13 marzo, si precisa che come prima cosa tali modifiche saranno ufficialmente in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto correttivo all’interno della Gazzetta Ufficiale. Tale cambiamento è qualcosa di importante, in quanto va a porre fine a quello che si può definire un periodo transitorio (il quale ha avuto una durata di quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi, quello appunto in merito alla progettazione delle attività che fino ad oggi non erano regolamentate da alcuna specifica normativa di tipo tecnico.

Prevenzione incendi: cosa prevede il nuovo codice in merito alle attività soggette all’obbligo e specifiche principali

Ad essere interessate dalle modifiche del codice sulla prevenzione incendi saranno 42 attività, le quali sono comprese nell’Allegato 1 del DPR 151/2011, e per le quali a divenire unico riferimento progettuale sarà la Regola Tecnica Orizzontale (RTO). Ad essere per il momento escluse da queste novità sono le RTV ( si intendono all’interno di questo gruppo gli uffici, le autorimesse, le scuole, le attività commerciali e gli alberghi), e quindi per loro l’uso del Codice sarà solamente un’opzione volontaria, che potranno scegliere in maniera autonoma come eventuale alternativa alle vecchie regole.

Per quelle attività che hanno l’obbligo di attenersi alle modifiche del codice, il discorso vale sia per le nuove costituzioni che per quelle già esistenti che vadano a compiere delle modifiche anche parziali. Nel secondo caso l’obbligo di adeguamento avviene nel caso in cui le misure di sicurezza antincendio che si trovano nelle aree per le quali non siano necessari interventi, le misure presenti risultino incompatibili con gli interventi stessi.

Le nuove modifiche ci tengono a precisare un altro importante aspetto, ovvero che le nuove disposizioni rappresentano un utile riferimento per tutte le attività, ovvero sia per quelle che sono soggette ad obbligo di adeguamento, sia per quelle che non sono soggette come si può leggere nell’Allegato 1 al DPR 151/2011.

Nuova normativa antincendio: cosa comporta l’eliminazione del doppio binario?

Abbiamo parlato all’inizio del testo del fatto che la modifica al Codice prevede l’eliminazione del doppio binario. Cosa significa questo e cosa comporta a livello normativo? Per comprendere questo e cosa cambia con le modifiche generali apportate al sistema di normativa antincendio e prevenzione al fuoco, entriamo nel dettaglio. Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. è stato ampliato introducendo attività, vediamo di cosa parliamo nello specifico:

  • Introduzione dell’attività 69: con questo tipo di attività, attraverso l’emanazione della RTV, sono state fornite nello specifico tutte le disposizioni necessari per quelle attività che rientrano in particolari settori. Parliamo ad esempio dei locali adibiti ad esposizione e vendita, per i quali è stata limitata la loro opera all’applicazione del Codice. Pertanto, si indicata con estrema chiarezza l’applicabilità del codice (RTO) anche alle esposizioni fieristiche, tipologia di attività che fino ad oggi erano escluse.
  • Introduzione dell’attività 72: con questo tipo di inserimento si va ad inserire all’interno della normativa tutte quelle attività che sono in qualche modo legate a edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche, e così via. Dunque, un settore ben definito e che fino ad oggi era escluso da questo obblighi.
  • Introduzione dell’attività 73: si tratta di edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale che siano in particolar modo caratterizzati da promiscuità strutturale oppure da quelli che si definiscono in termine tecnico sistemi delle vie di esodo.

Inoltre, all’interno della normativa viene disposta anche l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice in merito alla progettazione di quelle che sono attività tradizionalmente “non normate”, vediamo nello specifico a quali situazioni ci si va a riferire:

  • Il Codice modificato con le nuove normative va ad applicarsi obbligatoriamente a tutte le attività che sono al momento incluse nel campo di applicazione e che non siano al momento dotate di un RTV di nuova realizzazione.
  • Il Codice modificato con le nuove normative va ad applicarsi agli interventi di modifica delle attività che non sono di nuova formazione e quindi già esistenti. Per quanto riguarda le nuove aree sarà obbligatorio garantire la sicurezza antincendio secondo le nuove disposizioni, ma anche quelle delle aree non interessate dall’intervento qualora le misure di sicurezza esistenti non siano compatibili con gli interventi da realizzare.
  • In merito agli interventi di modifica che non rientrano nel secondo caso, è possibile continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, chiaramente fatta salva la possibilità di applicare il Codice all’intera attività.
  • il Codice modificato abbiamo visto essere un ottimo riferimento per diverse attività, i questo caso anche per quelle che in realtà non sarebbero soggette all’obbligo di adeguamento.
  • Per le attività che sono dotate di RTV, è ad oggi ancora possibile fare una scelta: in pratica, chi gode di questa opzione potrà scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice con le modifiche applicate.

A conclusione, facciamo una nota importante sul fatto che il programma delle attività del CCTS ha in preparazione le RTV relative ad altre tipologie di attività: parliamo di quelle di pubblico spettacolo, degli asili nido, delle strutture sanitarie e infine delle stazioni ferroviarie.

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