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Il 06 novembre 2019 è stata pubblicata una lettera circolare relativa alcuni chiarimenti sulla certificazione delle porte resistenti al fuoco.

Ai sensi del D.Lgs 106/2017, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza, il
fabbricante redige una dichiarazione di prestazione (DoP) ed appone, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.

Ad oggi le norme armonizzate relative alle porte già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea sono le seguenti:

  1. EN 14351-1:2006 + A2:2016 ” Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali “;
  2. EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”;
  3. EN 16034:2014 ” Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo”.

Come cambia la certificazione delle porte resistenti al fuoco

Il 01/11/2019 è terminato il periodo di coesistenza della norma armonizzata EN 16034:2014 che deve essere utilizzata esclusivamente con le collegate norme di prodotto sopra elencate. Essa riguarda finestre e porte esterne nonché porte e cancelli industriali.

A partire quindi dal 01 novembre 2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione
delle sopra citate norme armonizzate per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione di prestazione).
Le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle specifiche tecniche armonizzate EN
14351-1:2006+A2:2016 ed EN 13241:2003+A2:2016, per l’attestazione delle prestazioni di
resistenza al fuoco, restano assoggettate al regime di omologazione in accordo alle procedure
indicate nel D.M. 21/06/2004.
Ad esempio, le porte pedonali interne non ricadono nel campo di applicazione delle norme
armonizzate EN 14351-1 ed EN 13241.

Qualora il fabbricante intenda commercializzare una porta o finestra resistente al fuoco con
doppio uso (sia per interno che per esterno) è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:

  1. Per l’uso esterno, essendo applicabile la specifica tecnica armonizzata EN 14351- 1:2006+A2:2016, il serramento sia marcato CE ed accompagnato dalla Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale risulti il solo utilizzo previsto dalla norma armonizzata di riferimento;
  2. Per l’uso interno, il serramento sia omologato secondo le procedure sopra richiamate, che, qualora la porta non sia già stata omologata, potranno essere avviate sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE per uso esterno;
  3. Il libretto di installazione, uso e manutenzione tenga conto di entrambi gli usi previsti.

Si rappresenta che una “porta per uso esterno” è un serramento che separa due locali con
condizioni climatiche diverse
(ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un
vano dall’ambiente esterno alla costruzione).

Documentazione ai fini SCIA VVF

Si rammenta che ai fini della predisposizione della modulistica di cui al D.M. 7.08.2012
(mod. PIN 2.3 – Dich. Prod.), da allegare alla SCIA nell’ambito dei procedimenti autorizzativi
previsti dal DPR 151/2011, la documentazione da considerare per le porte resistenti al fuoco
ricadenti nel campo di applicazione del CPR 305/2011 (Finestre e porte esterne e porte e cancelli
industriali) è la Dichiarazione di Prestazione (DoP art. 24 del CPR 305/11), mentre la
documentazione per le porte in regime di omologazione nazionale (porte interne) è la Dichiarazione di Conformità alla porta omologata (Art. 2 lettera h) del D.M. 21/06/2004).
In ultimo, si evidenzia che l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco
commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (01/11/2019) resta comunque
idonea, sino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno.

Autore: TEAM FSENG

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