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Nella giornata di venerdì 01 novembre 2019 è entrato in vigore il D.M. 18.10.2019, che costituisce la prima revisione del Codice di Prevenzione Incendi.

Ma quali sono le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi che tutti conosciamo come D.M. 03.08.2015? Analizziamo il capitolo G.2 “Progettazione per la sicurezza antincendio”.

In corsivo si riportano alcuni brevi commenti, mentre in grassetto si riportano le principali modifiche o informazioni rilevanti!

G.2.6 Metodologia generale

Il capitolo G.2.6 “Metodologia generale” costituisce nuovo capitolo del D.M. 18.10.2019 che ricomprende e riprende i concetti del capitolo G.2.5 del D.M. 03.08.2015. La metodologia generale è applicabile a tutte le attività, anche nel caso siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali (sezione V).

  1. La progettazione della sicurezza antincendio delle attività è un processo iterativo, costituito dai seguenti passi:
    • scopo della progettazione: si descrive qualitativamente e quantitativamente l’attività e il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progettazione;
    • obiettivi di sicurezza: sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progettazione previsti al paragrafo G.2.5, applicabili all’attività;
    • valutazione del rischio: si effettua la valutazione del rischio d’incendio di cui al paragrafo G.2.6.1;
    • profili di rischio: si determinano ed attribuiscono i profili di rischio, come previsto al paragrafo G.2.6.2;
    • strategia antincendio: si procede alla mitigazione del rischio valutato tramite misure preventive, protettive e gestionali che rimuovano i pericoli, riducano i rischio o proteggano dalle loro conseguenze;
      • definendo la strategia antincendio complessiva, secondo paragrafo G.2.6.3;
      • attribuendo i livelli di prestazione per tutte le misure antincendio, come previsto al paragrafo G.2.6.4;
      • individuando le soluzioni progettuali che garantiscono il raggiungimento dei livelli di prestazione attribuiti, secondo il paragrafo G.2.6.5.
    • qualora il risultato della progettazione non sia ritenuto compatibile con lo scopo definito al primo punto, il progettista itera i passi di cui al punto e della presente metodologia.
  2. Qualora disponibili, il progettista è tenuto ad applicare i contenuti delle pertinenti regole tecniche verticali all’attività trattata, secondo le indicazioni dei successivi paragrafi.
D.M. 18.10.2019: modifiche al codice di PI - Capitolo G.2 Schematizzazione della metodologia generale

G.2.6.1 Attribuzione del rischio d’incendio per l’attività

Il capitolo G.2.6.1 introduce il progettista antincendio alla valutazione del rischio per l’attività, evitando di introdurre subito concetti complessi come l’attribuzione dei profili di rischio. Si ricorda che il concetto di valutazione del rischio è alla base della progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi!

  1. Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell’arte per la valutazione del rischio d’incendio, in relazione alla complessità dell’attività trattata. La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi della specifica attività, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi ‘incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente documento.
  2. In ogni caso la valutazione del rischio d’incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti:
    • individuazione dei pericoli d’incendio. Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico d’incendio, interazione inneschi-combustibili, eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive.
    • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti. Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e calore.
    • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
    • individuazione dei beni esposti al rischio;
    • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;
    • individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischio significativi.
  3. Qualora siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, la valutazione del rischio d’incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata;
  4. Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d’incendio deve includere anche la valutazione del rischio atmosfere esplosive (capitolo V.2).

G.2.6.2 Attribuzione dei profili di rischio

Il capitolo G.2.6.2 del nuovo D.M. 18.10.2019 rispecchia quasi totalmente il capitolo G.2.5.1 del D.M. 03.08.2015. I livelli di rischio continuano infatti a fare riferimento alla salvaguardia della vita umana (Rvita), alla salvaguardia dei beni economici (Rbeni) e alla tutela dell’ambiente (Rambiente). All’interno del nuovo Codice di Prevenzione Incendi è però stata inserita la seguente importante nota:

I profili di rischio sono indicatori speditivi e sintetici della tipologia di rischio presente negli ambiti dell’attività e non sono sostitutivi della dettagliata valutazione del rischio d’incendio condotta dal progettista secondo le indicazioni del paragrafo G.2.6.1.

Attraverso tale nota il normatore sottolinea che non è sufficiente basarsi sui profili di rischio elencati all’interno del Codice di Prevenzione Incendi. E’ dovere del progettista valutare che le indicazioni fornite dal Codice corrispondano davvero al livello di rischio dell’attività. E’ quindi dovere del progettista effettuare un’adeguata valutazione del rischio!

G.2.6.4 Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Il capitolo G.2.6.4 non risulta pressoché modificato. Il nuovo D.M. 18.10.2019 aggiunge solo la seguente precisazione relativamente l’applicazione delle Regole Tecniche Verticali (RTV).

Qualora disponibili, nelle pertinenti regole tecniche verticali possono essere definiti alcuni livelli di prestazione che il progettista è tenuto ad attribuire all’attività in funzione delle sue caratteristiche (es. numero degli occupanti, quota dei piani, quantità di sostanze e miscele pericolose …).

G.2.6.5 Individuazione delle soluzioni progettuali

Come per il precedente capitolo anche per il capitolo G.2.6.5 il nuovo D.M. 18.10.2019 introduce alcune precisazioni rispetto al precedente D.M. 03.08.2015.

Qualora disponibili, nelle pertinenti regole tecniche verticali possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive di quelle dettagliate nella sezione Strategia antincendio, oppure semplici prescrizioni aggiuntive per la specifica attività.

Il progettista può sempre scegliere la soluzione progettuale più adatta alla tipologia dell’attività.

Da queste precisazioni si evince come le RTV siano parte integrante della più generale Regola Tecnica Orizzontale (RTO). E’ facoltà del progettista, in funzione della valutazione del rischio, adottare la soluzione migliore ai fini della sicurezza antincendio dell’attività.

G.2.7 Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

Il capitolo G.2.7 del nuovo Codice di Prevenzione Incendi sostituisce e integra il capitolo G.2.6 del D.M. 03.08.2015. In particolare, i “metodi ordinari di progettazione” si trasformano semplicemente in “metodi di progettazione” e ricomprendono quota parte delle metodologie che erano classificate come “metodi avanzati di progettazione” dal D.M. 03.08.2015.

I metodi di progettazione ordinari sono atti alla verifica delle soluzioni alternative nonché alla verifica del livello di prestazione attribuito a specifiche misure antincendio.

D.M. 18.10.2019: modifiche al codice di prevenzione incendi - capitolo G.2 Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

Rispetto al D.M. 03.08.2015, i metodi di progettazione antincendio sono costituiti più in generale sia da metodi ordinari che avanzati, ad esclusione dell’analisi e progettazione secondo giudizio esperto.

G.2.8 Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi

Il capitolo G.2.8 del nuovo Codice di Prevenzione Incendi sostituisce e integra il capitolo G.2.7 del D.M. 03.08.2015. In particolare, i “metodi avanzati di progettazione” si trasformano in “metodi aggiuntivi di progettazione”.

I metodi aggiunti di progettazione devono essere utilizzati per la verifica delle soluzioni in deroga.

D.M. 18.10.2019: modifiche al codice di prevenzione incendi. Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio

L’unica metodologia perseguibile ai fini di una deroga è fare riferimento al giudizio esperto! Il D.M. 03.08.2015 permetteva anche l’utilizzo della Fire Engineering e di Prove Sperimentali, metodologie ormai utilizzabili solo ai fini della valutazione di soluzioni alternative.

Tale importante variazione sottolinea la volontà del normatore di ridurre al minimo il numero di deroghe presentate ai Comandi dei Vigili del Fuoco, fornendo uno strumento come il D.M. 18.10.2019 che permette tramite soluzioni alternative di produrre documentazione da consegnare sotto forma di valutazione progetto.

Autore: TEAM FSENG

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