Le modiche al codice di prevenzione incendi di cui al DM 12 aprile 2019 ed al DM 18 ottobre 2019 hanno introdotto alcune modifiche relativamente alle responsabilità del comando VVF e del progettista in tema di valutazione progetto.
Il DM 12 aprile 2019 ha ampliato il campo di applicazione del codice di prevenzione incendi, limitando inoltre la possibilità di applicare i criteri tecnici di prevenzione incendi ad alcuni casi residuali.
Il DM 18 ottobre 2019 ha introdotto diverse novità nel codice di prevenzione incendi, sia nella parte generale che nelle singole misure antincendio, fornendo al punto G.2.9 puntuali indicazioni sui contenuti della documentazione progettuale da presentare ai fini della valutazione progetto.
Come si sono modificate quindi le responsabilità del comando VV.F. e del progettista?
Con l’applicazione del codice di prevenzione incendi, le misure antincendio scaturiscono direttamente dalla valutazione del rischio incendi attraverso l’applicazione di soluzioni conformi, alternative o in deroga.
Per tale ragione, il comando VVF ha quindi il compito di verificare la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi adottate dal progettista, focalizzando l’attenzione sull’appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base e dei dati di ingresso. Dovrà inoltre essere verificata l’appropriatezza e la corretta applicazione di scenari, metodi, modelli e strumenti normativi utilizzati a riferimento.
Risulta evidente il diverso approccio rispetto al passato, confermato per altro dal punto G.2.9 del codice di prevenzione incendi secondo cui: i pareri espressi dal comando VVF devono dare evidenza della completezza e adeguatezza del progetto, senza impartire prescrizioni, fornendo eventualmente indicazioni correttive per il superamento delle non conformità, tenendo conto della valutazione del rischio di incendio del progettista.
La valutazione del rischio di incendio su cui si basa il parere del comando VVF rimane invece nella piena responsabilità del progettista, condizione che garantisce di fatto uno scarico di responsabilità da parte del comando VVF.