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Oggi l’approccio alla progettazione antincendio sta subendo importanti modifiche anche grazie al concetto di progettazione inclusiva, tra i cui principi ricade il concetto di spazio calmo.

La progettazione inclusiva persegue l’obiettivo riassumibile con le parole “sicurezza per tutti“. Nello specifico il sistema d’esodo e allarme deve poter garantire la salvaguardia della vita per tutti, dai ragazzi in perfetta forma a persone con disabilità momentanea o permanente.

Fino a qualche anno fa la progettazione antincendio si basava sulla presenza di soli occupanti normodotati, con l’eccezione di alcune particolari attività (es. alberghi e ospedali). Dal 2015 grazie al Codice di Prevenzione Incendi la progettazione antincendio si trasforma in progettazione inclusiva. Le persone che frequentano l’attività devono infatti essere considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio.

Lo spazio calmo: definizioni

La definizione di spazio calmo secondo i decreti prescrittivi

Il concetto di spazio calmo è stato introdotto per la prima volta all’interno del D.M. 09.04.1994 relativo le strutture alberghiere. Per spazio calmo si intendeva:

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via d’esodo verticale o in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie d’esodo. Esso dovrà avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

In quanto luogo sicuro e in conformità al D.M. 30.11.1983, lo spazio calmo deve quindi essere posto:

  1. Su spazio scoperto;
  2. OPPURE in compartimento antincendio separati da altri compartimenti tramite filtro a prova di fumo.
Progettazione inclusiva e lo spazio calmo: spazio calmo definitio dal D.M. 09.04.1994 come luogo sicuro statico

La definizione di spazio calmo secondo il Codice di Prevenzione Incendi

Il Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 03.08.2015 sostituito dal D.M. 18.10.2019, introduce il metodo di progettazione inclusiva per qualsiasi sia l’attività in progetto.

In particolare, in tutti i piani della’ttività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti con disabilità deve essere adottata almeno una delle seguenti modalità:

  1. Impiego di spazi calmi;
  2. Esodo orizzontale progressivo;
  3. Esodo orizzontale verso luogo sicuro.

Per gli altri piani dovranno comunque essere previste apposite misure per gestire le specifiche necessità degli occupanti.

Per il Codice di Prevenzione Incendi per spazio calmo si intende:

Luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro. Se è contiguo e comunicante con una via d’esodo non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie d’esodo. Esso dovrà garantire la permanenza in sicurezza degli occupanti in attesa dei soccorsi.

In quanto luogo sicuro temporaneo, lo spazio calmo non dovrà necessariamente corrispondere a spazio scoperto o a compartimento a prova di fumo. Ne è prova il seguente esempio fornito dal Codice di Prevenzione Incendi.

Progettazione inclusiva e lo spazio calmo: spazio calmo definitio dal Codice di Prevenzione Incendio come luogo sicuro temporaneo

Caratteristiche dello spazio calmo

A discapito della normativa utilizzata, lo spazio calmo dovrà essere facilmente riconoscibile e dovrà garantire una permanenza confortevole alle persone al suo interno.

Lo spazio calmo dovrà almeno:

  • essere ubicato su ogni piano dell’edificio dove è prevista la presenza di persone disabili;
  • collocato in diretta adiacenza o all’interno delle vie d’esodo verticali;
  • poter essere raggiunto facilmente tramite apposita segnaletica indicativa conforme alla UNI EN ISO 7010;
  • essere illuminato correttamente;
  • dimensionato per ospitare un determinato numero di persone e per consentire gli adeguati spazi di manovra per le persone in sedia a rotelle;
  • contenere al suo interno attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. barella);
  • avere al suo interno indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’arrivo dei soccorritori;
  • essere dotato di apparecchiature che consentano la comunicazione con l’esterno, in modo da permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza.

Relativamente le dimensioni minime da rispettare, il Codice di Prevenzione Incendi fornisce alcune dimensioni minime per occupante da rispettare.

Progettazione inclusiva e lo spazio calmo: superfici minime per tipologia di occupante

Relativamente la comunicazione bidirezionale, il Codice di Prevenzione Incendi non introduce alcuna soluzione particolare. Si ritiene necessario che tale requisito sia da garantire almeno durante l’orario di apertura dell’attività a discapito della presenza di un centro di gestione dell’emergenza all’interno della medesima. Ad oggi sono stati creati alcuni apparecchi dotati di geolocalizzazione che in fase di SCIA antincendio potranno essere certificati tramite CERT.IMP.

Autore: TEAM FSENG

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