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I materiali installati all’interno di attività soggette a controlli antincendio devono possedere una specifica reazione al fuoco. La reazione al fuoco delle condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione è disciplinata dal D.M. 31 marzo 2003.

Qualora l’attività sia analizzata con il Codice di Prevenzione Incendi, il D.M. 31 marzo 2003 non sarà applicato. Si applicheranno solo le prescrizioni del Codice di Prevenzione Incendi.

Di seguito si esplicitano le caratteristiche di reazione al fuoco delle condotte, secondo il D.M. 31 marzo 2003 e il Codice di Prevenzione Incendi.

Requisiti di reazione al fuoco secondo il D.M. 31 marzo 2003

Articolo 1: Scopo e campo di applicazione.

Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Articolo 2: Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte.

  1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).
  2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno). Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d’uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
  3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non è superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).
  4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).
  5. Nelle more dell’emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di reazione al fuoco A1, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.
  6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell’interno ed individuati come “condotte di ventilazione e riscaldamento” o “manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento”. La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalità di assemblaggio ed installazione del manufatto, è attestata dall’installatore mediante apposita dichiarazione di conformità.

Requisiti di reazione al fuoco secondo il Codice di Prevenzione Incendi

Il Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 18.10.2019 fornisce nella strategia S.1 la reazione al fuoco ammissibile per le condotte.

La reazione al fuoco delle condotte - Il codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 18.10.2019

La reazione al fuoco delle condotte dipende dal Gruppo Materiali di appartenenza (GM). Il Gruppo Materiali deve essere definito per ogni caso di progettazione tramite:

  1. Le prescrizioni impartite dalla RTV di applicazione;
  2. La valutazione del rischio effettuata tramite i criteri di attribuzione della RTO.

A differenza del D.M. 31.03.2003, il Codice di Prevenzione incendi non fornisce indicazioni prescrittive e valide per tutte le attività. Tramite la valutazione del rischio la progettazione antincendio risulta personalizzata per la singola attività.

Autore: TEAM FSENG

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