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Il modello DICH.PROD è un modello ministeriale da consegnare al Comando VV.F. in sede di SCIA antincendio. Tale modello ministeriale è a firma di professionista antincendio con l’obiettivo di:

  1. Dichiarare che i prodotti da costruzione impiegati sono classificati per reazione al fuoco;
  2. Dichiarare che gli elementi non portanti resistenti al fuoco garantiscono un determinato requisito REI /EI.

Il modello DICH.PROD è atto anche alla certificazione di ferramenta di manovra installata su porte non resistenti al fuoco ma poste sulle vie d’esodo.

Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l’impiego previsto e la corretta posa devono però essere indicate dal fornitore/costruttore in conformità a:

  • Omologazioni, prevista per specifici prodotti elencati sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPREV 5238 del 17 aprile 2018);
  • Certificati di prova, validi per prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26.06.1984;
  • Rapporti di prova, redatti per prodotti classificati per resistenza al fuoco ai sensi della circolare 91 del 14.09.1961;
  • Rapporti di classificazione per elementi classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16.02.2007;
  • Riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE;
  • Dichiarazione Prodotto (DoP) ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011.

La documentazione prodotta dal fornitore/costruttore di cui all’elenco soprastante costituirà quindi allegato obbligatorio al modello DICH.PROD.

Il modello DICH.PROD, la DoP e la marcatura CE

Per i prodotti omologati, dotati di rapporto di prova/classificazione o di certificati di prova il modello DICH.PROD fornisce chiari riferimenti normativi.

Quando è necessario allegare la DoP o la marcatura CE con relativi documenti allegati?

I prodotti da costruzione possono essere divisi in tre categorie principali:

  1. Elementi che rientrano in una norma armonizzata, per i quali la DoP e la conseguente marcatura CE sono obbligatori;
  2. Prodotti che non rientrano interamente in una norma armonizzata in quanto il metodo di valutazione della resistenza o reazione al fuoco non è appropriato o perché non esiste alcun metodo di valutazione. In questo caso, qualora il fabbricante abbia scelto di dichiarare la prestazione antincendio, può chiedere il rilascio di un ETA al fine di ottenere la relativa marcatura CE.

La valutazione tecnica europea ETA

L’ETA (European Technical Assessment) è definito dal CPR 305/2011 come “la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea”.

Il Benestare Tecnico Europeo (ETA) unitamente alla DoP è un documento di natura volontaria che corrisponde all’unico modo di esprimere le principali prestazioni antincendio dei prodotti da costruzione che non rientrano in una norma armonizzata. La DoP dovrà contenere il numero del Benestare Tecnico Europeo per avere validità ai fini della SCIA antincendio.

Vista la notevole complessità dell’argomento, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha riassunto le principali procedure di rilascio degli ETA e le relative metodologie procedurali.

http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=4453

Autore: TEAM FSENG

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