Il modello DICH.PROD

Il modello DICH.PROD è un modello ministeriale utilizzato a corredo della SCIA antincendio. Secondo il D.M. 7 agosto 2012, allegato II, punto 2.1, è sottoscritto dal tecnico abilitato che segue il coordinamento, la direzione o la sorveglianza dei lavori; quando queste figure mancano, interviene un professionista antincendio. Dopo i necessari sopralluoghi, l’esame della documentazione e la verifica della posa, il modello consente di:

  1. Dichiarare la rispondenza alle prestazioni richieste dei materiali e prodotti impiegati ai fini della reazione al fuoco;
  2. Dichiarare la rispondenza alle prestazioni richieste dei prodotti impiegati ai fini della resistenza al fuoco, nei casi previsti per la DICH.PROD.

Il modello DICH.PROD riguarda anche i dispositivi di apertura applicati alle porte poste sulle vie d’esodo e prive del requisito di resistenza al fuoco. Per gli elementi costruttivi portanti o separanti, con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura, il D.M. 7 agosto 2012 prevede invece la certificazione di resistenza al fuoco: anche una parete non portante può quindi richiedere il CERT.REI. Approfondisci la distinzione tra CERT.REI e DICH.PROD.

Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l’impiego previsto e la corretta posa devono essere fornite dal fornitore/produttore sulla base dei documenti pertinenti al prodotto e al regime applicabile. Il modello richiama:

  • Omologazioni, previste per specifici prodotti elencati sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (DCPREV 5238 del 17 aprile 2018);
  • Certificati di prova, validi per prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26.06.1984;
  • Rapporti di prova, redatti per prodotti classificati per resistenza al fuoco ai sensi della circolare 91 del 14.09.1961;
  • Rapporti di classificazione per elementi classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16.02.2007;
  • Riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE;
  • Dichiarazione di prestazione (DoP) per i prodotti cui continua ad applicarsi il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 secondo le disposizioni transitorie.

I documenti pertinenti, richiamati nell’elenco allegati della DICH.PROD, sono consegnati al titolare dell’attività e conservati nel fascicolo disponibile per i controlli, insieme alla documentazione di posa necessaria. Non sono quindi documenti da trasmettere indistintamente tutti al Comando insieme alla SCIA: il D.M. 7 agosto 2012, allegato II, punto 2.2, e la nota 4 del modello distinguono la dichiarazione dal fascicolo documentale.

Il modello DICH.PROD, la DoP e la marcatura CE

Il regolamento (UE) 2024/3110 è entrato in vigore il 7 gennaio 2025 e si applica in via generale dall’8 gennaio 2026, con eccezioni e disposizioni transitorie. Le norme armonizzate del precedente CPR vigenti all’8 gennaio 2026 restano valide fino al loro ritiro o abrogazione, secondo l’articolo 95. Per ciascun prodotto occorre quindi verificare la specifica tecnica e il regime effettivamente applicabili, senza sostituire automaticamente ogni riferimento al regolamento 305/2011.

Quando occorrono la DoP e la marcatura CE nel regime del regolamento 305/2011 ancora applicabile?

Il regolamento distingue, in particolare, i seguenti casi:

  1. Prodotti coperti da una norma armonizzata: il fabbricante redige la DoP all’atto dell’immissione sul mercato e appone la marcatura CE, salve le deroghe previste dal regolamento;
  2. Prodotti non coperti, o non interamente coperti, da una norma armonizzata: il fabbricante può richiedere una valutazione tecnica europea (ETA) secondo le condizioni previste. Quando il prodotto è conforme a un’ETA rilasciata per quel prodotto, la DoP e la marcatura CE seguono il percorso previsto dal regolamento.

La valutazione tecnica europea ETA

L’ETA (European Technical Assessment) è definito dal CPR 305/2011 come “la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea”.

La valutazione tecnica europea (ETA), richiesta dal fabbricante, fornisce una base per la DoP e la marcatura CE nei casi ammessi dal regolamento. Non costituisce l’unico mezzo per documentare qualsiasi prestazione antincendio: il modello DICH.PROD richiama anche omologazioni e documenti di prova o classificazione, secondo il prodotto e la disciplina applicabile. Il riferimento all’ETA riguarda le DoP fondate su tale valutazione e non è una condizione generale di validità di ogni DoP ai fini della SCIA. Per la verifica degli elementi costruttivi, consulta anche i servizi di resistenza al fuoco.

Riferimenti ufficiali per la compilazione e la documentazione: il modello dei Vigili del Fuoco e il regolamento europeo sui prodotti da costruzione.

Modello ufficiale DICH.PROD e relative note. Regolamento (UE) 2024/3110, articoli 95 e 96.

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Autore: team FSEng

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