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Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del DPR 151/2011.

L’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituto ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. È previsto che la stessa sia effettuata “ogni cinque o dieci anni”, in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall’articolo 16 del d.lgs. 13912006.

Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011. Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con I ‘esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell’an.l9 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per I ‘utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente. Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art 5 del DPR 151/2011.

DPR 151/2011, art. 4 – Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs.139/2006 (richiesta di CPI o di attestazione di conformità antincendio), è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) […]. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. […] DPR 151/2011,

art. 5 – Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni 5anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio […]. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7,8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni. DPR 151/2011, art. 11 – Disposizioni finali e transitorie […]

5.Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del CPI, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato antecedentemente al 01/01/88;

b) entro 8 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/88 ed il 31/12/99;

c) entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con CPI una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

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