V.X.1 Scopo e campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione
incendi riguardanti edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette al
D.P.R. 151/11,
ad esclusione di quelli
destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
2. Le suddette disposizioni
si applicano a tutte le attività di cui al comma 1 caratterizzate da Rbeni pari a 2 o 4.
V.X.2 Definizioni
1. Edificio o bene tutelato: edificio o bene soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002,” n. 137 e s.m.i.
V.X.3 Classificazioni
1. Per le attività di cui al paragrafo V.X.1 oggetto di specifiche regole tecniche verticali di cui al punto G.1.3, comma 5 (RTV), valgono le classificazioni previste nelle stesse RTV.
V.X.4 Profili di rischio
1. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
V.X.5 Strategia antincendio
1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 2.
2.Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e delle pertinenti RTV.
V.X.5.1. Resistenza al fuoco
1. Negli ambiti delle attività ove la natura di bene tutelato non renda possibile l’adeguamento o la determinazione della classe richiesta dalla RTO, e dalle pertinenti RTV, sono ammessi unicamente i profili di rischio Rvita A1, A2, B1, B2, E1, E2 e devono essere adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) valore di qf,d, < 200 MJ/m², calcolato escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili;
b) incremento di un livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) e del controllo dell’incendio (Capitolo S.6).
2. Ove non sia possibile
l’adeguamento o la determinazione della classe degli
Capitolo V.X – Attività in edifici
tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi.
Pagina V.X-3 elementi di
copertura in legno, richiesta dalla RTO e dalle pertinenti RTV, devono essere
adottati tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) controllo
dell’incendio con livello di prestazione IV (Capitolo S.6) riferito al compartimento
contenente gli elementi di copertura in legno;
b) sistema di gestione
della sicurezza antincendio (Capitolo S.5) di livello di prestazione III.
In alternativa, la
struttura di copertura in legno deve costituire compartimento autonomo,
mantenuto libero da materiali di ogni genere.
V.X.5.2. Esodo
1.Non è richiesta l’applicazione della nota [1] della
tabella S.4-30.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare la costanza dell’alzata o
della pedata dei gradini appartenenti
alla stessa rampa di scale, devono essere garantiti i seguenti requisiti
aggiuntivi:
a) raddoppio dell’illuminamento di sicurezza minimo previsto dalla norma UNI
EN 1838 o equivalente in corrispondenza delle criticità;
b) informazione specifica a tutti gli occupanti.
Nota Ad esempio: cartellonistica, opuscoli, applicazioni per smartphone,
tablet e similari, planimetrie, …
2. Le porte di interesse storico artistico presenti lungo le vie di esodo, che
non possiedono le caratteristiche riportate nella tabella S.4-6, devono essere mantenute
costantemente aperte durante l’esercizio dell’attività.
V.X.5.3. Gestione della sicurezza antincendio
1. Oltre a quanto previsto nel capitolo S.5 in funzione di Rbeni devono essere garantiti i seguenti requisiti aggiuntivi:
– la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’attività;
– deve essere predisposto il piano di limitazione dei danni di cui al paragrafo V.X.5.3.1.
2. In presenza di cantieri temporanei e mobili, iI responsabile
dell’attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza
antincendio (paragrafo S.5.7.2), verificando l’osservanza delle misure di
prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto
il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio.
Nota. Ad esempio: disalimentazione impianti elettrici fuori dall’orario di
lavoro, adeguamento cartellonistica di sicurezza, impedimento vie di esodo,
controllo lavorazioni a caldo, …
V.X.5.3.1. Piano di limitazione dei danni
1. Il piano di limitazione dei danni, sottoscritto dal responsabile dell’attività, deve essere aggiornato e adeguato anche a seguito di specifiche Capitolo V.X – Attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Pagina V.X-4 esercitazioni. Esso contiene misure e procedure per la salvaguardia dei beni tutelati presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
2. Il piano deve individuare:
a. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure
in esso contenute;
b. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati;
c. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche
le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il
trasporto presso i luoghi di ricovero;
d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con
particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli
stessi;
e. le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili;
Nota Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti,
riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, …
f. eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti.
Nota Ad esempio: zone in cui è necessario evitare o limitare l’uso di acqua per
minimizzare i danni ai beni tutelati, …
V.X.5.4. Controllo dell’incendio
1. In considerazione della natura del bene tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.6-2), è ammesso non tenere conto del contributo
degli elementi strutturali portanti combustibili.
2. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata tenendo in considerazione anche la compatibilità degli stessi con i beni tutelati presenti.
V.X.5.5. Rivelazione ed allarme
1. L’attività deve essere dotata di un sistema di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
V.X.5.6. Controllo di fumi e calore
1. In considerazione della natura del bene tutelato e delle misure aggiuntive previste nella presente RTV, nella determinazione del valore del carico di incendio specifico qf (tabella S.8-5), è ammesso non tenere conto del contributo
degli elementi strutturali portanti combustibili.
ADDENDUM
Piano di Emergenza ed Evacuazione Personalizzato
1. Nelle attività in cui siano presenti o siano state preventivamente segnalate persone che non possono uscire autonomamente dall’edificio, in caso di emergenza, è necessario predisporre un Piano di Emergenza ed Evacuazione Personalizzato (PEEP).
2. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione Personalizzato deve individuare:
a. una procedura conforme alle specifiche esigenze delle persone che non possono raggiungere da soli un Luogo sicuro o un Luogo sicuro temporaneo o uno Spazio calmo o in un lasso di tempo ragionevole e/o congruente con lo scenario emergenziale
Nota Ad esempio: persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive, anche con esigenze a carattere temporaneo, ad es. impedimenti o difficoltà nella deambulazione, condizioni psicofisiche che non consentano la percezione dell’allarme e/o le comunicazioni in emergenza, stati di convalescenza, stati di gravidanza.
b. le persone incaricate di assistere le persone con specifiche necessità;
c. gli ausili da utilizzare nella movimentazione;
Nota Ad esempio: sedie da evacuazione
d. il sistema di esodo che le persone con specifiche necessità devono percorrere;
e. la priorità di evacuazione, nel caso di più persone con specifiche necessità;
3. Il PEEP è parte integrante del piano di emergenza e della preparazione all’emergenza di cui al paragrafo S.5.7.4.