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La dichiarazione di rispondenza (DIRI) e di conformità (DICO) da consegnare ai fini della SCIA antincendio si equivalgono?

NO! La dichiarazione di rispondenza (DIRI) e di conformità (DICO) hanno entrambe come scopo la certificazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di adduzione del gas. Nello specifico l’obiettivo è certificare che l’impianto oggetto di installazione sia stato realizzato seguendo le normative in vigore.

Quali sono quindi le differenza tra le due dichiarazioni? Quando è necessario richiedere la DIRI?

La dichiarazione di conformità (DICO)

La dichiarazione di conformità è stata introdotta dalla legge 01 marzo 1968, n. 186 in seguito sostituita dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

La DICO è obbligatoria in caso di realizzazione di un nuovo impianto. Qualora si eseguano interventi di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di un impianto esistente è altresì necessario emettere la DICO. In questo caso la dichiarazione di conformità sarà relativa la sola parte di impianto interessato dai lavori che non sostituisce le dichiarazioni precedenti.

La dichiarazione di conformità dovrà essere rilasciata dall’impresa installatrice che ha seguito i lavori. L’obiettivo è di attestare che tali lavori siano stati eseguiti a regola d’arte.

Per le DICO emesse a partire dal 27.03.2008 l’installatore deve utilizzare il modello riportato nell’Allegato I al D.M. 37/08.

La dichiarazione di conformità (DICO): modello di cui all'Allegato I del D.M. 37/08
La dichiarazione di conformità (DICO): modello di cui all’Allegato I del D.M. 37/08

Nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare la tipologia dei materiali impiegati attraverso apposita relazione allegata. E’ altresì necessario fornire il progetto dell’impianto redatto da un professionista abilitato o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Lo schema o in alternativa la tabella schematica, costituiscono ad uno degli allegati obbligatori alla DICO. Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista, lo schema o la tabella schematica corrispondono al progetto dell’impresa installatrice.

La dichiarazione di rispondenza (DIRI)

La dichiarazione di rispondenza è stata introdotta dal D.M. 37/08 presso il comma 6 dell’articolo 7.

La DIRI non va confusa con la DICO, la quale non può in nessun modo essere sostituita dalla dichiarazione di rispondenza qualora l’impianto sia stato installato in seguito alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08. La DIRI infatti rappresenta un mezzo per sanare gli impianti per i quali non era stata rilasciata la DICO fino all’entrata in vigore del D.M. 37/08.

La dichiarazione di rispondenza potrà quindi essere richiesta solo per impianti e/o interventi parziali eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08, per i quali la dichiarazione di conformità risulti mancante. A differenza della DICO quindi la DIRI è rilasciata a posteriori.

La DIRI indica la rispondenza a che cosa?

Il D.M. 37/08 non indica direttamente a quali norme deve rispondere l’impianto per cui si emette la DIRI. Per impianti realizzati prima della Legge 46/90 è logico considerare quanto riportato all’articolo 6 del D.M. 37/08:

Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Per impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della Legge 46/90 ma prima del D.M. 37/08 la DIRI sarà relativa la rispondenza dell’impianto ai requisiti della Legge 46/90.

Da chi può essere firmata la DIRI?

  1. Da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche da almeno cinque anni e che in tale periodo abbia esercitato la professione nel settore impiantistico;
  2. Dal responsabile tecnico di un’impresa installatrice abilitata al settore impiantistico a cui si riferisce la DIRI con anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. La firma da parte di un responsabile tecnico d’impresa sarà obbligatorio per gli impianti non soggetti a obbligo di progetto da parte di un professionista.

A differenza delle dichiarazioni di conformità, il D.M. 37/08 non ha previsto alcun modulo specifico per il rilascio della DIRI.

Autore: TEAM FSENG

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