La dichiarazione di rispondenza (DIRI) e di conformità (DICO)

La dichiarazione di rispondenza (DIRI) e di conformità (DICO) da consegnare ai fini della SCIA antincendio si equivalgono?

No: Di.Co. e Di.Ri. non sono liberamente intercambiabili. La Di.Co. viene rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori, dopo le verifiche previste. La Di.Ri. può sostituire una Di.Co. mancante o non reperibile soltanto per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, con sopralluogo, accertamenti e firma di un soggetto che possieda i requisiti dell’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008.

Quali sono quindi le differenze tra le due dichiarazioni? Quando è necessario richiedere la DIRI?

La dichiarazione di conformità (DICO)

La dichiarazione di conformità era prevista dall’articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La disciplina di riferimento per gli impianti compresi nel suo campo di applicazione è oggi l’articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia la DICO dopo le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità.

La DICO è obbligatoria per i nuovi impianti rientranti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008 e per gli interventi di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria previsti dalla disciplina.

Negli interventi di rifacimento parziale, la documentazione riguarda la parte interessata dai lavori ma deve tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto. Il progetto e la DICO devono indicare la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti, come previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.M. 37/2008.

Chi firma la Di.Co.? Nel modello dell’Allegato I il dichiarante è il titolare o legale rappresentante dell’impresa installatrice; sono previsti anche timbro e firma del responsabile tecnico. L’eventuale professionista incaricato del progetto non sostituisce l’impresa nella dichiarazione relativa ai lavori eseguiti.

Per la dichiarazione rilasciata dall’impresa installatrice si utilizza il modello dell’Allegato I al D.M. 37/2008, come sostituito dal D.M. 19 maggio 2010, completo degli allegati previsti per il caso concreto.

La dichiarazione di conformità (DICO): modello di cui all'Allegato I del D.M. 37/08
La dichiarazione di conformità (DICO): modello di cui all’Allegato I del D.M. 37/08

Nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare la tipologia dei materiali impiegati attraverso apposita relazione allegata. E’ altresì necessario fornire il progetto dell’impianto redatto da un professionista abilitato o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Lo schema o in alternativa la tabella schematica, costituiscono uno degli allegati obbligatori alla DICO. Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista, lo schema o la tabella schematica corrispondono al progetto dell’impresa installatrice.

La dichiarazione di rispondenza (DIRI)

La dichiarazione di rispondenza è stata introdotta dal D.M. 37/08 presso il comma 6 dell’articolo 7.

La DIRI può sostituire la DICO non prodotta o non più reperibile soltanto per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. 37/2008. Viene rilasciata dopo sopralluogo e accertamenti, sotto la responsabilità del soggetto che la sottoscrive. Non è una sanatoria automatica di impianti non sicuri e non sostituisce la DICO per impianti realizzati dopo tale data.

Quali condizioni dell’impianto vanno verificate?

La valutazione richiede di individuare tipo di impianto, epoca di realizzazione, modifiche successive, destinazione d’uso e disposizioni applicabili. Non è sufficiente la sola mancanza della DICO per poter rilasciare una DIRI.

L’articolo 6, comma 3, del D.M. 37/2008 prevede specifici criteri di adeguatezza per gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990. Tale disposizione riguarda quel preciso ambito e non va estesa automaticamente agli impianti delle attività produttive o ad altri tipi di impianto. Il sopralluogo e gli accertamenti devono riguardare il caso effettivo.

Da chi può essere firmata la DIRI?

  1. Un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione.
  2. Per gli impianti che non ricadono nell’articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008, anche un soggetto che ricopra da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore interessato. Questa possibilità è alternativa alla firma del professionista con i requisiti richiesti, non obbligatoria.

A differenza delle dichiarazioni di conformità, il D.M. 37/08 non ha previsto alcun modulo specifico per il rilascio della DIRI.

I requisiti e la necessità di sopralluogo e accertamenti sono indicati nell’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008.

Documentazione degli impianti e pratica antincendio

Per compilare i documenti, consulta la guida con esempi compilati di Di.Co., Di.Ri., DICH.IMP e CERT.IMP: trovi schermate dei modelli, firme richieste e file scaricabili.

DICO e DIRI non vanno confuse con i modelli VVF DICH.IMP e CERT.IMP: per scegliere il documento occorre verificare il campo di applicazione delle disposizioni e le caratteristiche dell’impianto. Approfondisci le differenze tra DICH.IMP e CERT.IMP.

FSEng si occupa di progettazione e documentazione degli impianti antincendio. Per richiedere una valutazione della documentazione disponibile, indica tipo di impianto, anno di realizzazione, modifiche successive e uso dei locali. Se li possiedi, prepara dichiarazioni precedenti con allegati, progetto o schemi e verbali delle verifiche: aiutano a individuare le parti documentate e gli accertamenti ancora necessari.

Autore: team FSEng

 

 

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