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La dichiarazione di rispondenza (DIRI) e di conformità (DICO)
La dichiarazione di rispondenza (DIRI) e di conformità (DICO) da consegnare ai fini della SCIA antincendio si equivalgono?
No: Di.Co. e Di.Ri. non sono liberamente intercambiabili. La Di.Co. viene rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori, dopo le verifiche previste. La Di.Ri. può sostituire una Di.Co. mancante o non reperibile soltanto per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, con sopralluogo, accertamenti e firma di un soggetto che possieda i requisiti dell’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008.
Quali sono quindi le differenze tra le due dichiarazioni? Quando è necessario richiedere la DIRI?
La dichiarazione di conformità (DICO)
La dichiarazione di conformità era prevista dall’articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46. La disciplina di riferimento per gli impianti compresi nel suo campo di applicazione è oggi l’articolo 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia la DICO dopo le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità.
La DICO è obbligatoria per i nuovi impianti rientranti nel campo di applicazione del D.M. 37/2008 e per gli interventi di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria previsti dalla disciplina.
Negli interventi di rifacimento parziale, la documentazione riguarda la parte interessata dai lavori ma deve tenere conto della sicurezza e della funzionalità dell’intero impianto. Il progetto e la DICO devono indicare la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti, come previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.M. 37/2008.
Chi firma la Di.Co.? Nel modello dell’Allegato I il dichiarante è il titolare o legale rappresentante dell’impresa installatrice; sono previsti anche timbro e firma del responsabile tecnico. L’eventuale professionista incaricato del progetto non sostituisce l’impresa nella dichiarazione relativa ai lavori eseguiti.
Per la dichiarazione rilasciata dall’impresa installatrice si utilizza il modello dell’Allegato I al D.M. 37/2008, come sostituito dal D.M. 19 maggio 2010, completo degli allegati previsti per il caso concreto.

Nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare la tipologia dei materiali impiegati attraverso apposita relazione allegata. E’ altresì necessario fornire il progetto dell’impianto redatto da un professionista abilitato o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Lo schema o in alternativa la tabella schematica, costituiscono uno degli allegati obbligatori alla DICO. Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto da parte di un professionista, lo schema o la tabella schematica corrispondono al progetto dell’impresa installatrice.
La dichiarazione di rispondenza (DIRI)
La dichiarazione di rispondenza è stata introdotta dal D.M. 37/08 presso il comma 6 dell’articolo 7.
La DIRI può sostituire la DICO non prodotta o non più reperibile soltanto per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del D.M. 37/2008. Viene rilasciata dopo sopralluogo e accertamenti, sotto la responsabilità del soggetto che la sottoscrive. Non è una sanatoria automatica di impianti non sicuri e non sostituisce la DICO per impianti realizzati dopo tale data.
Quali condizioni dell’impianto vanno verificate?
La valutazione richiede di individuare tipo di impianto, epoca di realizzazione, modifiche successive, destinazione d’uso e disposizioni applicabili. Non è sufficiente la sola mancanza della DICO per poter rilasciare una DIRI.
L’articolo 6, comma 3, del D.M. 37/2008 prevede specifici criteri di adeguatezza per gli impianti elettrici delle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990. Tale disposizione riguarda quel preciso ambito e non va estesa automaticamente agli impianti delle attività produttive o ad altri tipi di impianto. Il sopralluogo e gli accertamenti devono riguardare il caso effettivo.
Da chi può essere firmata la DIRI?
- Un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione.
- Per gli impianti che non ricadono nell’articolo 5, comma 2, del D.M. 37/2008, anche un soggetto che ricopra da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore interessato. Questa possibilità è alternativa alla firma del professionista con i requisiti richiesti, non obbligatoria.
A differenza delle dichiarazioni di conformità, il D.M. 37/08 non ha previsto alcun modulo specifico per il rilascio della DIRI.
I requisiti e la necessità di sopralluogo e accertamenti sono indicati nell’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/2008.
Documentazione degli impianti e pratica antincendio
Per compilare i documenti, consulta la guida con esempi compilati di Di.Co., Di.Ri., DICH.IMP e CERT.IMP: trovi schermate dei modelli, firme richieste e file scaricabili.
DICO e DIRI non vanno confuse con i modelli VVF DICH.IMP e CERT.IMP: per scegliere il documento occorre verificare il campo di applicazione delle disposizioni e le caratteristiche dell’impianto. Approfondisci le differenze tra DICH.IMP e CERT.IMP.
FSEng si occupa di progettazione e documentazione degli impianti antincendio. Per richiedere una valutazione della documentazione disponibile, indica tipo di impianto, anno di realizzazione, modifiche successive e uso dei locali. Se li possiedi, prepara dichiarazioni precedenti con allegati, progetto o schemi e verbali delle verifiche: aiutano a individuare le parti documentate e gli accertamenti ancora necessari.
Autore: team FSEng





