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Il 16.10.2019 è stata approvata definitivamente dal Ccts la RTV Asili nido, capitolo in bozza del Codice di Prevenzione Incendi pubblicato nel maggio 2019.

La nuova Regola Tecnica Verticale confluirà nel Codice di Prevenzione Incendi solo in seguito all’approvazione della Commissione Ue. Non appena in vigore la RTV Asili nido sarà facoltativa e alternativa alla regola prescrittiva D.M. 16 luglio 2014. il D.M. 12.04.19 non elimina il “doppio binario” per la progettazione antincendio di attività dotate sia di RTV che di norma prescrittiva.

La RTV Asili nido potrà applicarsi sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche. Le misure di sicurezza antincendio dell’attività non interessata da modifiche dovranno essere compatibili con gli interventi da realizzare. In caso contrario la RTV Asili nido dovrà essere applicata all’intera attività.

Gli asili nido che applicano il piano di adeguamento in fasi devono necessariamente applicare la RTV Asili nido. Il piano di adeguamento è infatti costruito sui contenuti della RTV Asili nido, capitolo in bozza del codice di prevenzione incendi.

In attesa della versione ufficiale della RTV, cosa prescrive la RTV Asili nido in bozza?

RTV Asili nido

A.1.2 Definizioni

  1. Bambini: occupanti di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
  2. Asili nido: strutture educative destinate ai bambini.
  3. Aree destinate al confezionamento dei pasti: aree in cui vi è la presenza di impianti di cottura.
  4. Attestato di idoneità tecnica: attestato previsto dall’articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609.

A.1.3 Classificazioni

Ai fini della presente regola tecnica, gli asili nido sono classificati come segue:

  1. in relazione al numero di occupanti:
    • OA: n ≤ 30;
    • OB: n > 30. b.
  2. in relazione alla massima quota dei piani h:
    • HA: ≤ 12 m;
    • HB: 12 m < h ≤ 32 m;
    • HC: 32 m < h ≤ 54 m;
    • HD: h > 54 m.

2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:

  1. TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
  2. TB: aree destinate ad uffici o servizi. Nota: per servizi si intendono, ad esempio i servizi igienici, ambulatori, spogliatoi. Per servizi non sono da intendersi aree destinate ad impianti.
  3. TC: aree destinate al confezionamento dei pasti;
  4. TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf > 300 MJ/m2;
  5. TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2;
  6. TO: aree destinate a spazi comuni;
  7. TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree dell’attività: aree TM2.

A.1.4 Valutazione del rischio di incendio

  1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
  2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
  3. Il profilo di rischio Rvita dei compartimenti con presenza di bambini è assunto pari a D1.

A.1.5 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinente, le prescrizioni del capitolo V.3.
  3. Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.
  4. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

A.1.5.1 Reazione al fuoco

Nella aree TA o TB sono ammessi solo materiali del gruppo GM1. Nota: i corredi personali dei bambini (es. coperte, copriletti, cuscini, …) ed i giochi non sono da considerarsi materiali.

A.1.5.2 Resistenza al fuoco

La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella A.1-1:

RTV Asili nido, capitolo in bozza del codice di prevenzione incendi: tabella A.1-1 Livelli di prestazione per la resistenza al fuoco

A.1.5.3 Compartimentazione

  1. Le aree TA devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -1 m.
  2. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella A.1-2:
RTV Asili nido, capitolo in bozza del codice di prevenzione incendi: Tabella A.1-2 Compartimentazione

A.1.5.4 Esodo

  1. Nelle aree TA l’affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto.
  2. Da ciascuna area TA, TB e TO devono essere sempre garantite almeno due vie d’esodo indipendenti.
  3. Nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d’esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell’attività. La segnaletica a pavimento può essere di tipo retroilluminato o catarifrangente.

A.1.5.5 Gestione della sicurezza antincendio

  1. Ai soli fini dell’attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il numero di posti letto è da assumersi pari al numero dei bambini.
  2. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l’anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall’apertura dell’anno educativo. Nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell’eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l’evacuazione dei bambini.
  3. Tutto il personale addetto all’attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 occupanti deve essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica valutazione del rischio.

A.1.5.6 Controllo dell’incendio

  1. Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella A.1-3.
  2. Ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779 devono essere previsti i seguenti parametriminimi di progettazione:
    • protezione interna;
    • livello di pericolosità 1;
    • alimentazione singola secondo EN 12845.
RTV Asili nido, capitolo in bozza del codice di prevenzione incendi: tabella A.1-3 controllo dell'incendio

A.1.5.7 Rivelazione ed allarme

L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello IV.

A.1.5.8 Operatività antincendio

Ai soli fini dell’attribuzione del livello di prestazione dell’operatività antincendio, il numero di posti letto è da assumersi pari al numero di bambini.

A.1.6 Misure minime per asili nido fino a 30 occupanti

Le misure antincendio si applicano con i livelli minimi di prestazione indicati nella tabella A.1-4:

RTV Asili nido, capitolo in bozza del codice di prevenzione incendi: Tabella A.1-4 livelli di prestazione minimi per asili nido fino a 30 occupanti

Autore: TEAM FSENG

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