Fire Safety Engineering
Phone :
+39 329 778 4674
Address :
Via Generale Antonio Cantore 7, 21052 Busto Arsizio (VA)
Email :
info@fseng-antincendio.it

Nella giornata di venerdì 01 novembre 2019 è entrato in vigore il D.M. 18.10.2019, che costituisce la prima revisione del Codice di Prevenzione Incendi.

Ma quali sono le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi che tutti conosciamo come D.M. 03.08.2015? Partiamo dal capitolo G.1 “Termini, definizioni e simboli grafici”.

In corsivo si riportano alcuni brevi commenti, mentre in grassetto si riportano le principali modifiche o informazioni rilevanti!

G.1.3 Prevenzione incendi

Il nuovo D.M. 18.10.2019 modifica la definizione di “protezione passiva” e introduce le seguenti nuove definizioni di prevenzione incendi:

  1. PROFILO DI RISCHIO DI RIFERIMENTO: il più gravoso profilo di rischio dei compartimenti serviti ai fini della misura antincendio considerata;
  2. GIUDIZIO ESPERTO: analisi fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza an

Il concetto di giudizio esperto non è una novità assoluta nel campo della prevenzione incendi. Già il D.M. 03.08.2015, al capitolo G.2.7 citava il giudizio esperto come metodo avanzato per la progettazione della sicurezza antincendio. Ma secondo la nuova definizione fornita dal D.M. 18.10.2019, quando un progettista può considerarsi esperto? Purtroppo il nuovo Codice di Prevenzione Incendi non fornisce chiarimenti ulteriori!

Di seguito viene invece riproposta la definizione di protezione passiva, modificata con la pubblicazione del D.M. 18.10.2019:

  1. PROTEZIONE PASSIVA: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, non incluse nella definizione di protezione attiva e non di carattere gestionale.

Le misure relative la Gestione della Sicurezza Antincendio non potranno quindi considerarsi quali misure di protezione passiva!

G.1.4 Normazione volontaria

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi semplifica notevolmente il capitolo, fornendo alcuni importanti esempi relativi le tipologie di norme volontarie applicabili. Il D.M. 18.10.2019 chiarisce inoltre che “l’applicazione della normazione volontaria citata nel documento non è obbligatoria“.

Si chiarisce inoltre che: per le definizioni di specifica tecnica, norma, prodotto della normazione europea, progetto di norma e specifica tecnica armonizzata ci si riferisce al Regolamento (UE) n. 1025/2012 del 25 ottobre 2012. Per le definizioni di valutazione europea, documento per la valutazione tecnica europea e specifica tecnica armonizzata ci si riferisce al Regolamento (UE) n. 305/2011 del 09 marzo 2011. Per le definizioni di Techical Specification (TS) e Technical Report (TR) ci si riferisce ai documenti CEN.

Il nuovo D.M. 18.10.2019 fornisce alcune specifiche relativamente la definizione di “Norma”. Alcune note esplicative riportano infatti quelli che possono essere considerati organismi internazionali ed europei di normazione.

Le norme armonizzate e più in generale le specifiche tecniche armonizzate, sono solitamente riferite alla determinazione della prestazione di prodotti ai fini della relativa commercializzazione.

Il D.M. 18.10.2019 fornisce inoltre la definizione di due prodotti tipici della normazione europea:

  1. TECHNICAL SPECIFICATION (TS): documento tecnico di carattere normativo il cui sviluppo può essere previsto quando varie alternative, non sufficienti a raggiungere un accordo o una norma europea o per la necessità di differenti specifiche sperimentali o a causa dell’evoluzione tecnologica, devono necessariamente coesistere in vista di una futura armonizzazione;
  2. TECHNICAL REPORT (TR): documento tecnico di carattere informativo che fornisce informazioni sul contenuto tecnico del lavoro di normazione in atto, Generalmente viene predisposto quando si ritiene urgente o necessario fornire agli enti nazionali di normazione informazioni tecniche di dettaglio.

G.1.5 Attività

Il nuovo D.M. 18.10.2019 introduce due nuove definizioni relative le attività, che possono essere soggette o no a controlli e visite dei VV.F.:

  1. ATTIVITA’: complesso delle azioni organizzate svolte in un luogo delimitato, che può presentare pericolo di incendi o esplosione;
  2. ATTIVITA’ ALL’APERTO: attività, o porzione di attività, comprensiva delle sue vie d’esodo, svolta in area delimitata e prevalentemente in spazio a cielo libero, che consente a fumo e calore dell’incendio di disperdersi direttamente in atmosfera. Non sono considerate attività all’aperto quelle svolte su terrazze, aventi vie d’esodo all’interno della costruzione.

Con attività all’aperto ci si riferisce quindi alle attività quali campeggi, strutture ricettive, villaggi turistici, autodemolizioni, depositi? Con questa definizione ci si può ricollegare al campo di applicazione della UNI 10779:2014 quando ci si riferisce alle “reti idranti all’aperto”? Purtroppo il nuovo Codice di Prevenzione Incendi non fornisce chiarimenti ulteriori!

G.1.9 Esodo

Il Codice di Prevenzione Incendi aggiornato ripropone una differente definizione di:

  1. SISTEMA D’ESODO: insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano;
  2. LUOGO SICURO: luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio di incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano. Tale rischio è rinfierito ad un incendio nell’attività;
  3. LUOGO SICURO TEMPORANEO: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio di incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano. Tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, deversi dal luogo considerato.

All’interno della definizione di “Sistema d’esodo” si richiama il concetto di condizione incapacitante dell’occupante. Tale concetto non è una novità assoluta del nuovo D.M. 18.10.2019 in quanto già con il D.M. 03.08.2015 si introduceva questo concetto all’interno del capitolo M.3. In particolare, gli occupanti raggiungono l’incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro a causa degli effetti di un incendio.

Le nuove definizioni poste in atto dal D.M. 18.10.2019 relativamente l’esodo sono:

  1. USCITA DI PIANO: varco del sistema di esodo che immette in via d’esodo verticale da una via d’esodo orizzontale;
  2. LUNGHEZZA DI CORRIDOIO CIECO: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere:
    • Un luogo in cui diventa possibile l’esodo in più di una direzione;
    • Un luogo sicuro.
  3. GESTIONE DELLA FOLLA: disciplina che tratta la pianificazione sistematica e la supervisione dell’assembramento e del movimento ordinato della folla;
  4. SOVRAFFOLLAMENTO LOCALIZZATO: pressione incontrollata della folla che determina lo schiacciamento degli occupanti ed il pericolo di asfissia.

Tramite le definizioni di “Gestione della folla” e “Sovraffollamento localizzato” si nota come il nuovo D.M. 18.10.2019 prenda in considerazione alcuni spiacevoli incidenti avvenuti sia in passato che nella recente cronaca. Vedasi la “Tragedia di Piazza San Carlo” o la “Strage dell’Heysel”.

D.M. 18.10.2019: Modifiche al codice di PI - Capitolo G.1. Tragedia di Piazza San Carlo e Strage dell'Heysel
Incidenti e gestione della folla : Tragedia di Piazza San Carlo e Strage dell’Heysel

G.1.10 Gestione della sicurezza antincendio

Il nuovo D.M. 18.10.2019 introduce all’interno del capitolo la definizione di “Segnaletica di sicurezza”.

SEGNALETICA DI SICUREZZA: segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

G.1.14 Protezione attiva

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi apporta modifiche alla definizione di:

  1. IMPIANTO DI INIBIZIONE, CONTROLLO O ESTINZIONE DELL’INCENDIO (AUTOMATICO O MANUALE): impianto antincendio in grado di erogare l’agente estinguente secondo appropriate configurazioni o di inibire l’incendio.

Le nuove definizioni in termini di protezione attiva introdotte dal nuovo D.M. 18.10.2019 sono invece:

  1. SISTEMA DI VENTILAZIONE ORIZZONTALE FORZATA (SVOF): sistema o impianto destinato ad assicurare, in caso d’incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi;
  2. SISTEMA O IMPIANTO A DISPONIBILITA’ SUPERIORE: sistema o impianto di un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento del sistema o dell’impianto. La definizione di disponibilità è riportata nella norma UNI EN 13306.

E’ ovvio che con la definizione di “SVOF” il Codice di Prevenzione Incendi volia riferirsi ai Jet Fan che solitamente si trovano installati in autorimesse e gallerie. Il capitolo S.8 prevede infatti criteri di progettazione ad hoc, considerando l’utilizzo dei jet fan anche come nuovo sistema di smaltimento dei fumi e calore!

D.M. 18.10.2019 Modifiche al codice di PI. i sistemi SVOF e i jet fan
Jet Fan in autorimessa – SVOF secondo il nuovo D.M. 18.10.2019

G.1.15 Operatività antincendio

Oltre che a richiamare il concetto di “Colonna a secco”, il nuovo Codice di Prevenzione Incendi introduce altri due concetti progettuali di fondamentale importanza:

  1. PIANO DI ACCESSO PER I SOCCORRITORI: piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all’opera da costruzione. La determinazione dei piani di accesso per i soccorritori è riportata nel progetto;
  2. PERCORSI D’ACCESSO AI PIANI PER SOCCORRITORI: percorso che conduce dal piano d’accesso per i soccorritori fino ad uno o più ingressi di ciascun piano delle opere da costruzione dell’attività. Gli ingressi selezionati devono consentire ai soccorritori di raggiungere tutti i locali dell’attività.
D.M. 18.10.2019 Modifiche al codice di PI - Capitolo G.1_Operatitivtà antincendio

E’ chiaro che la nuova definizione di “Piano di accesso per i soccorritori” sia di fondamentale importanza ai fini della corretta determinazione della quota del compartimento e dell’altezza antincendio dell’edificio. Tale definizione da ora diventa un obbligo progettuale!

G.1.22 Tolleranze

Le definizioni e i valori delle tolleranze ammesse non sono di per sé variate. E’ però importante sottolineare una precisazione introdotta all’interno della tabella G.1-1 del nuovo D.M. 18.10.2019 relativa la tolleranza relativa la lunghezza dei percorsi.

D.M. 18.10.2019 Modifiche al codice di prevenzione incendi - Capitolo G.1. Tolleranze

La frase “I valori di tolleranza ammissibile si applicano anche alle misure lineari che concorrono alla determinazione della pendenza delle rampe” è un’assoluta novità del nuovo Codice di Prevenzione Incendi. Con il D.M. 03.08.2015 non erano infatti ammissibili ai fini dell’esodo rampe con pendenza superiore all’8%, mentre il nuovo D.M. 18.10.2019 ammette l’uso di rampe con pendenza maggiore. Da qui la disciplina relativa le misure di tolleranza in questo senso!

Autore: TEAM FSENG

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Awesome Works
Awesome Works

Related Posts

error: Content is protected !!