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A.1.1 Scopo e campo di applicazione

  1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, sia a carattere pubblico che privato, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
    a. i luoghi all’aperto non delimitati;
    b. i locali destinati a riunioni operative;
    c. gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
    Nota Ad esempio bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi
    karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare
    d. le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337.
    Nota Le singole attrazioni di spettacolo viaggiante, a differenza dei locali e delle aree dove sono installate, sono escluse dalla regola tecnica e si applica la normativa vigente

A.1.2 Definizioni

  1. Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.
    Nota Attività quali la danza (sale da ballo, discoteche, …), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, …), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (teatri, cinema-teatri, auditori, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico, …).
  2. Complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili.
  3. Strutture a tenda: strutture per intrattenimento e spettacoli vari con copertura a tenda, quali circhi, teatri tenda, …
  4. Parchi di divertimento: luoghi delimitati destinati ad attività di intrattenimento, spettacoli vari, attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili all’aperto, ovvero in parchi permanenti, di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337.
  5. Sala: ambito dell’attività destinato agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari.
  6. Scena: ambito dell’attività destinato alla rappresentazione di spettacoli; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti necessari all’effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. In relazione all’ubicazione, la scena può essere:
    a. di tipo separato dalla sala, quando è separata dalla sala e dai locali di servizio e retropalco con elementi resistenti al fuoco, ad eccezione del boccascena ammesso aperto con la sala;
    b. di tipo integrato nella sala, quando costituisce un unico ambito con la sala.
    Nota L’ambito costituito da sala e scena integrata è unico ai fini della determinazione delle misure antincendio.
  7. Deposito di servizio alla scena: locale destinato a ricevere gli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.

A.1.3 Classificazioni

  1. Ai fini della presente regola tecnica le attività sono classificate come segue:
    a. in relazione al numero di occupanti n:
    OA: n ≤ 200;
    OB: 200 < n ≤ 1000; OC: 1000 < n ≤ 5000; OD: 5000 < n ≤ 10000; OE: n > 10000.
    Nota Gli occupanti della classificazione sono riferibili al numero di spettatori o avventori, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi, in generale inferiore all’affollamento complessivo, che comprende anche il personale addetto.
    b. in relazione alla quota dei piani h:
    HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;
    HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;
    HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;
    HD: tutti i casi non rientranti nella classificazione precedente.
    Nota Per attività con quote di piano variabili, si considerano le quote di piano più sfavorevoli accessibili agli occupanti: minore per gli ambiti interrati, maggiore per gli ambiti fuori terra. Ad esempio, per le tribune si considera la quota del livello più elevato a cui accede il pubblico
  2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:
    TA1: ambiti accessibili al pubblico, con esclusione delle attività all’aperto e delle attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla Legge 18 marzo 1968 n.337;
    TA2: ambiti accessibili al pubblico delle attività all’aperto;
    Nota Le attività all’aperto sono definite al Capitolo G.1.5.6
    TB: ambiti non aperti al pubblico, quali sale prove, camerini e simili, di superficie maggiore di 100mq.
  3. TC: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici e servizi, con caratteristica
    prevalente degli occupanti δocc di tipo A, di superficie > 200 m2;
    TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o
    dell’esplosione, di superficie > 100 m2;
    Nota Ad esempio laboratori ed attrezzerie per le scenografie, …
    TK2: scena di tipo separato;
    TK3: area camerini e servizi comunicanti direttamente con la scena, di superficie
    complessiva > 50 m2;
    Nota Ai fini della classificazione TK3 devono essere sommate le superfici dei camerini e
    dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e
    di singola superficie < 50 m2 TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie 200mq
  4. TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
    TM3: depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2;
    TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche
    ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
    Nota Ad esempio CED, sala server, cabine elettriche, …..
    TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
    Nota Ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, …
    TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
    Nota Ad esempio cabine per la proiezione di film su supporto combustibile, …
  5. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti
    aree: TK1, TM2,TM3.

A.1.4 Valutazione del rischio di incendio

  1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
    Nota Nella valutazione del rischio relativa alle aree TA2, il progettista deve tenere in considerazione gli ulteriori aspetti di contesto eventualmente presenti quali, ad esempio: i pericoli derivanti da ostacoli ed elementi di arredo urbano; le aperture di smaltimento fumi e calore di attività limitrofe; le caratteristiche del piano di calpestio e l’orografia delle aree; l’installazione di impianti ed apparecchiature tecniche da rendere inaccessibili al pubblico; le transenne e le barriere amovibili allestite in prossimità delle aree ad elevata densità d’affollamento, da adottare in esecuzione “anti ribaltamento”, …
  2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

A.1.5 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

A.1.5.1 Reazione al fuoco

  1. Nelle vie d’esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …), ad esclusione di quelli a servizio delle aree TA2, devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).
  2. Nelle sale delle aree TA1 devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).
  3. Al pavimento in legno del palcoscenico non è richiesto alcun requisito di reazione al fuoco, anche nel caso di scena integrata.
  4. Per i tendoni delle aree TA2 costituenti:
    • tensostrutture,
    • tunnel mobili;
    • strutture a tenda in generale;
    sono ammessi materiali del gruppo GM3.
    Nota Per i materiali scenici si fa riferimento alla tabella S.1.5

A.1.5.2 Resistenza al fuoco

  1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in Tabella A.1-1:
Tabella A.1-1: Classi minime per la resistenza al fuoco
  1. Per le strutture vulnerabili in caso d’incendio (paragrafo S.2.8.3) installate in adiacenza alle opere da costruzione è ammesso omettere le verifiche di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) qualora le stesse strutture siano di superficie ≤ 100 m2 e comportino percorsi d’esodo di lunghezza ≤ 15 m.

A.1.5.3 Compartimentazione

  1. Le aree TA1, TB devono rispettare le quote di piano, le limitazioni e le misure antincendio della tabella A.1-2:
Tabella A.1-2: quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree TA2, TB
  1. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabella A.1-3:
Tabella A.1-3: compartimentazione
  1. All’interno della singola sala:
    a. non si applicano i limiti della superficie massima del paragrafo S.3.6.1.3;
    b. è ammessa la compartimentazione multipiano (paragrafo S.3.6.2) indipendentemente dalle quote dei piani accessibili al pubblico.
    Nota Ad esempio per i piani dei soppalchi, delle gallerie, delle gradinate, dei loggioni, …
  2. Sono ammesse le seguenti comunicazioni tra diverse attività secondo il paragrafo S.3.10:
  3. senza requisiti di compartimentazione tra le attività di intrattenimento o spettacolo classificate OA+HA ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d’esodo comuni;
    a. senza requisiti di compartimentazione tra le attività di intrattenimento o spettacolo dotate di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione V e di controllo fumo e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III ed altre attività dei complessi multifunzionali con sistemi d’esodo comuni;
    b. tipo protetto con chiusure almeno E30-Sa tra le attività di intrattenimento o spettacolo ed altre attività civili, con sistemi d’esodo indipendenti;
    c. di tipo protetto tra le attività di intrattenimento o spettacolo ed altre attività dei complessi multifunzionali, con sistemi d’esodo comuni;
    d. di tipo a prova di fumo tra le attività OA+HA o OA+HB ed altre attività civili con sistemi d’esodo comuni;
    e. di tipo a prova di fumo tra le attività di intrattenimento o spettacolo ed altre attività con sistemi d’esodo indipendenti.

A.1.5.4 Esodo

  1. La progettazione del sistema d’esodo (Capitolo S.4) delle attività di intrattenimento o spettacolo deve prevedere la massima densità di affollamento in funzione della presenza del pubblico e delle ulteriori persone presenti a qualsiasi titolo.
    Nota L’affollamento complessivo delle attività di intrattenimento o spettacolo caratterizzate dalla compresenza di ambiti differenti è calcolata con riferimento alle densità previste per le superfici dei relativi ambiti
  2. Gli ambiti privi di posti a sedere possono essere previsti anche nelle attività con posti a sedere, purché identificati, in misura ≤ 10% del numero dei posti a sedere disponibili, utilizzando una densità di affollamento ≤ 1,2 persone/m2.
  3. Il sistema d’esodo delle aree TA:
    a. non può prevedere tornelli;
    b. non deve attraversare altre tipologie di aree classificate;
    c. se con densità d’affollamento > 0,7 persone/m2 non può prevedere porte ad apertura automatica.
    Nota Non si applicano le indicazioni dei paragrafi S.4.5.7.2, S.4.5.7.3, S.4.7.5.
  4. Per il sistema d’esodo delle aree TA non è ammessa l’omissione di porzioni di corridoio cieco.
    Nota Non si applicano le indicazioni della Tabella S.4-20.
  5. Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato e di ridurre i tempi di attesa Δtcoda, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure considerando che gli occupanti possano distribuirsi in modo imprevisto, la larghezza unitaria da utilizzare per il calcolo
  6. delle larghezza delle vie d’esodo orizzontali delle aree TA1 con densità di affollamento >0,7 pp/m2 è riportata nella tabella A.1-4:
Tabella A.1-4: larghezze unitarie per le vie d’esodo orizzontali delle aree TA1 con densità d’affollamento> 0,7 pp/m2

Nota Misura complementare della Tabella S.4-27

  1. La larghezza minima delle vie d’esodo orizzontali delle aree TA1 con densità di affollamento > 0,7 pp/m2 delle attività di tipo OB deve essere ≥ 1200 mm.
    Nota Misura complementare della Tabella S.4-28
  2. Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato e di ridurre i tempi di attesa Δtcoda, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure considerando che gli occupanti possano distribuirsi in modo imprevisto, la larghezza unitaria da utilizzare per il calcolo delle larghezza delle vie d’esodo verticali delle aree TA1 con densità di affollamento >0,7 pp/m2 è riportata nella tabella A.1-5:
Tabella A.1-5: larghezze unitarie per le vie d’esodo verticali delle aree TA1 con densità d’affollamento > 0,7 pp/m2

Nota Misura complementare della Tabella S.4-29

  1. La larghezza minima delle vie d’esodo verticali delle aree TA1 con densità di affollamento > 0,7 pp/m2 delle attività di tipo OB deve essere ≥ 1200 mm.
    Nota Misura complementare della Tabella S.4-32

A.1.5.5 Gestione della sicurezza antincendio

  1. La GSA in esercizio deve comprendere una sistematica attività di sorveglianza che preveda anche specifiche verifiche prima di ogni apertura, in modo da garantire il costante corretto esercizio dell’attività. In particolare devono essere
    previsti:
    a. la sorveglianza dei locali e delle vie d’esodo;
    b. la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature di protezione attiva antincendi;
    c. la sorveglianza degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
  2. Nelle attività di tipo OC+HC, OD, OE il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in apposito locale (paragrafo S.5.6.7.2 lettera b)
  3. Gli impieghi di articoli pirotecnici, di fiamme libere, di gas e liquidi infiammabili o combustibili e di armi scenografiche è in generale vietato.
  4. Gli impieghi del precedente comma 3 per effetti scenici deve essere oggetto di valutazione specifica del rischio, eventualmente tramite misure integrative o soluzioni alternative, nonché essere autorizzato secondo le procedure di legge.

A.1.5.6 Controllo dell’incendio

  1. Le attività devono essere dotate di misure di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella A.1-6:
Tabella A.1-6: Livelli di prestazione per il controllo dell’incendio
  1. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, per le reti idranti ordinarie devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella A.1-7:
Tabella A.1-7: Parametri progettuali per rete idranti ordinarie secondo UNI 10779
  1. Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo la norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella A.1-8:
Tabella A.1-8: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845

A.1.5.7 Rivelazione ed allarme

  1. Le attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione in Tabella A.1-9:
Tabella A.1-9: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme
  1. Deve essere previsto il sistema EVAC per le aree dell’attività della Tabel la A.1-10:
Tabella A.1-10: Aree di installazione del sistema EVAC

A.1.5.8 Controllo fumi e calore

  1. Le aree TA1 delle attività devono essere dotate di misure di controllo fumi e calore (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione della Tabella A.1-11:
Tabella A.1-11: Livelli di prestazione per il controllo fumi e calore

A.1.5.9 Sicurezza impianti tecnologici

  1. I gas refrigeranti degli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (Capitolo S.10) inseriti in aree TA1 e TB devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification” o norma equivalente.
  2. Gli impianti di produzione calore alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi di potenza < 35 kW devono essere ubicati all’esterno delle attività, ovvero in compartimenti autonomi di classe di resistenza al fuoco ≥ 30.

A.1.5.10 Altre indicazioni

  1. E’ vietato l’impiego di apparecchi riscaldanti con resistenza elettrica in vista.

A.1.5.11 Riferimenti

Nota A beneficio dell’estensore: è utile indicare eventuali riferimenti, letteratura tecnica consultata, standard internazionali, pubblicazioni scientifiche, …, che possano consentire al progettista una progettazione più razionale, consapevole ed attenta.

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