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Spesso accade per gli edifici esistenti, che scale e rampe, non risultino adeguati rispetto al DM 3 agosto 2015.

Nel Nuovo Codice infatti si legge nel capitolo S.4.8.6 che la larghezza minima delle scale, affinché possano essere utilizzate ai fini dell’esodo deve essere di 1200 mm.

S.4.8.6 Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali

1. In funzione della procedura d’esodo adottata (paragrafo S.4.2), la larghezza minima della via d’esodo verticale Lv , che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come specificato nei paragrafi S.4.8.6.1 o S.4.8.6.2.

2. La larghezza LV può essere suddivisa in più percorsi. Devono comunque essere rispettati i seguenti criteri per le larghezze minime di ciascun percorso:

a. la larghezza non può essere inferiore a 1200 mm;

b. è ammessa larghezza non inferiore a 600 mm da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, …);

c. la larghezza della via d’esodo verticale non può essere inferiore alla massima larghezza di ciascuna delle porte di accesso alla stessa.

Una soluzione del genere non è sempre possibile, in quanto l’intervento di rifacimento del vano scala (in alcuni casi anche per pochi centimetri) comporta un extra costo spesso superfluo per il committente.

Il Codice di prevenzione incendi, permette l’utilizzo di soluzioni alternative.

S.4.4.3 Soluzioni alternative

1. Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6

Una possibile soluzione è quella di analizzare l’esodo degli occupanti, individuando RSET che dovrà essere minore di ASET.

In particolare ASET (available safe escape time) è l’intervallo di tempo calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui le condizioni ambientali nell’attività diventano tali da rendere gli occupanti incapaci di porsi in salvo raggiungendo o permanendo in un luogo sicuro.

Mentre RSET (required safe escape time) è l’intervallo di tempo calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui gli occupanti dell’attività raggiungono un luogo sicuro.

ASET>RSET

La differenza tra ASET ed RSET rappresenta il margine di sicurezza della progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita:

tmarg = ASET – RSET [s]

Nel confronto tra diverse soluzioni progettuali, il professionista antincendio rende massimo il margine di sicurezza tmarg in relazione alle ipotesi assunte, al fine di considerare l’incertezza nel calcolo dei tempi di ASET ed RSET. A meno di specifiche valutazioni si assume tmarg ≥ 100%· RSET.

In caso di specifiche valutazioni sull’affidabilità dei dati di input impiegati nella progettazione prestazionale, è consentito assumere tmarg ≥ 10% · RSET. In ogni caso, il valore di tmarg non dovrà mai essere inferiore a 30 secondi.

Esodo da scale con larghezza minore di 1200 mm e con pianta irregolare

La prescrizione di rampe con una pendenza superiore all’8%, comporta un inutilizzo di tutte le rampe carraie.

Per le rampe carraie il D.M. 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili prevedeva:

Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.

D.M. 1 febbraio 1986 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili

Il nuovo codice quindi le rende inutilizzabili in quanto si legge:

S.4.5.3 Vie d’esodo

1. L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori per brevi tratti segnalati lungo le vie d’esodo da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, …).

2. Non devono essere considerati ai fini del calcolo delle vie d’esodo i seguenti percorsi:

a. scale portatili ed alla marinara;

b. ascensori;

c. rampe con pendenza superiore all’8%;

d. scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.4.

3. È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, …).

4. Per quanto possibile, il sistema d’esodo deve essere concepito tenendo conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l’attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare.

5. Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo devono essere non sdrucciolevoli.

6. Il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con il sistema delle vie d’esodo.

Inoltre la Regola Tecnica Verticale delle autorimesse non dice nulla al riguardo, lasciando valida la prescrizione della pendenza massima pari al 8%

Anche in questo caso si può evitare la deroga, applicando una soluzione alternativa, verificando l’esodo dell’autorimessa.

Esodo da rampa con pendenza maggiore al 8%

Per informazioni sulla possibile applicazione delle soluzioni alternative con i metodi dell’ingegneria antincendio contattaci.

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