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V.8.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

V.8.2 Definizioni

1. Attività commerciale: attività costituita da una o più aree di vendita comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti.

2. Spazio comune: area a servizio di più aree di vendita (es. atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, …).

3. Mall: galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi.

4. Vendita da retrobanco: attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l’esposizione dei beni.

Nota In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell’attività commerciale (es. autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, …)

5. Articoli pirotecnici non TULPS: articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui al Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza ed al DM 04/06/2014.

V.8.3 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività commerciali sono classificate come segue:

a. in relazione alla superficie complessiva A:

AA: A ≤ 1.500 mq ;

AB: 1500 mq < A ≤ 3000 mq ;

AC: 3000 mq < A ≤ 5000 mq ;

AD: 5000 mq < A ≤ 10000 mq ;

AE: A > 10000 mq.

Nota Nel computo della superficie complessiva A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all’attività commerciale. Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell’opera da costruzione, anche se comunicanti con l’attività commerciale.

Nota La superficie complessiva A è impiegata per l’individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della presente regola tecnica.

b. in relazione alla quota dei piani h:

HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;

HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;

HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;

HD: qualsiasi.

2. Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;

TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti;

Nota Ad esempio: showroom aziendale, …

TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m 2 ;

Nota Ad esempio: punti vendita di ricambi o componenti, …

TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m 2 ;

TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 100 m 2 ;

Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …

TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2 , aventi superficie > 200 m 2 ;

TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 ; TM3: depositi di articoli pirotecnici non TULPS, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 kg;

TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota Ad esempio: CED, sala server, cabine elettriche …

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;

TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.

V.8.4 Profili di rischio

1. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.8.5 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.

2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.

3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.8.5.1 Reazione al fuoco

1. In vie d’esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).

2. Negli spazi di esposizione e vendita delle aree TA devono essere impiegati materiali almeno appartenenti al gruppo GM3, limitatamente ai materiali indicati nella Tabelle S.1-5, S.1-6 e S.1-7 (Capitolo S.1).

V.8.5.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (Capitolo S.2) non può essere inferiore a quanto previsto in tabella V.8-1.

Tabella V.8-1: Classe di resistenza al fuoco

V.8.5.3 Compartimentazione

1. Le aree di tipo TA devono rispettare le quote di piano, le limitazioni e le misure antincendio della tabella V.8-2.

Tabella V.8-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree di tipo TA

2. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (Capitolo S.3) previste in tabellaV.8-3.

Tabella V.8-3: Compartimentazione

3. L’opera da costruzione delle attività commerciali deve essere compartimentata rispetto alle aree TK2, oppure devono essere interposte distanze di separazione (Capitolo S.3.8), assumendo il carico d’incendio specifico delle aree TK2 non inferiore a qf = 600 MJ/m2 .

4. Sono ammesse le seguenti comunicazioni tra diverse attività secondo il paragrafo S.3.10:

a. di tipo protetto e chiusure almeno E 30-Sa tra le attività commerciali con aree di tipo TB1 o TB2 ed altre attività, con sistemi d’esodo indipendenti;

Nota Si ammettono comunicazioni delle aree TB1 o TB2 anche verso attività industriali produttive o artigianali.

b. di tipo a prova di fumo tra le attività commerciali classificate AA+HA o AA+HB ed altre attività civili, anche con sistemi d’esodo comuni;

c. senza requisiti di compartimentazione tra le attività commerciali classificate AA+HA o AA+HB ed altre attività con δocc = E (Capitolo G.3.2.1), anche con sistemi di esodo comuni;

d. senza requisiti di compartimentazione tra le attività commerciali dotate di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione V e controllo di fumo e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III ed altre attività con δocc = E (Capitolo G.3.2.1), anche con sistemi d’esodo comuni;

e. di tipo a prova di fumo tra le attività commerciali ed altre attività civili, con sistemi d’esodo indipendenti.

V.8.5.4 Esodo

1. La progettazione dell’esodo (capitolo S.4) deve prevedere densità di affollamento almeno pari a 0,2 pp/m2 per gli spazi comuni aperti al pubblico.

2. Le vie d’esodo (capitolo S.4) delle aree TA non devono attraversare le altre tipologie di aree.

3. Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4.

Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo

V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio

1. Le attività commerciali con sistemi d’esodo comuni rispetto ad altre attività (Capitolo S.3.10) devono adottare la GSA (Capitolo S.5) di livello di prestazione III.

2. La GSA in condizione ordinarie (Capitolo S.5) deve prevedere specifiche procedure per la verifica e l’osservanza delle limitazioni e delle condizioni di esercizio previste nella progettazione delle singole aree dell’attività.

Nota Le limitazioni e le condizioni previste nella progettazione (es. per i gruppi di materiali ai fini della reazione al fuoco, i valori del carico d’incendio specifico, le larghezze utili delle vie d’esodo, …) devono essere garantiti anche durante le fasi di approvvigionamento e movimentazione delle merci o in occasione di allestimenti temporanei promozionali o di spettacolo viaggiante.

3. Le attività classificate AC+HC, AD+HB, AD+HC, AE o HD devono prevedere il centro di gestione delle emergenze in apposito locale (Capitolo S.5.6.7, comma 2, lettera b).

V.8.5.6 Controllo dell’incendio

1. L’attività deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.8-5.

Tabella V.8-5: Livelli di prestazione per il controllo dell’incendio

2. Per la scelta del tipo di estintori, nella aree TA, TB1 e TB2,è necessario tener conto degli effetti causati sugli occupanti dall’erogazione dell’agente estinguente.

Nota Al fine dell’efficacia nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è preferibile l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).

3. Nella aree TK2 con qf > 1200 MJ/m2 deve essere prevista la protezione mediante una rete idranti all’aperto. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.8-6.

Tabella V.8-6: Parametri progettuali per rete idranti all’aperto secondo UNI 10779

4. Ai fini della eventuale applicazione della norma UNI 10779, per le reti idranti ordinarie devono essere adottati i parametri di progettazione minimi riportati in tabella V.8-7.

Tabella V.8-7: Parametri progettuali per rete idranti ordinarie secondo UNI 10779

5. Per la progettazione dell’eventuale impianto automatico di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo norma UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.8-8.

Tabella V.8-8: Parametri progettuali impianto sprinkler secondo UNI EN 12845

V.8.5.7 Rivelazione ed allarme

1. L’attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.8-9.

Tabella V.8-9: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

2. Per il livello di prestazione IV deve essere previsto il sistema EVAC esteso almeno alle aree TA.

V.8.5.8 Controllo di fumi e calore

1. Le aree TA dell’attività devono essere dotate di misure per il controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.8-10.

Tabella V.8-10: Livelli di prestazione per il controllo di fumi e calore per le aree TA

V.8.5.9 Operatività antincendio

1. Le attività di tipo HC e HD devono essere dotate di almeno un ascensore antincendio (Capitolo S.9 e Capitolo V.3) a servizio di tutti i piani dell’attività.

V.8.5.10 Sicurezza impianti tecnologici

1. I gas refrigeranti impiegati per gli impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (Capitolo S.10) inseriti in aree TA devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817 “Refrigerants – Designation and safety classification” o norma equivalente.

V.8.6 Altre indicazioni

1. All’interno delle aree TA, TB1 e TB2 non è ammesso l’impiego di apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso.

Nota Ad esempio, è ammesso l’impiego di apparecchi di cottura a combustibile solido (es. forni di cottura, …) o alimentati ad energia elettrica (es. piastre di cottura, …).

2. All’interno delle aree TA, TB1 e TB2 sono comunque ammessi:

a. fluidi combustibili in quantitativi ≤ 1 m 3 ,

b. liquidi con punto di infiammabilità < 21°C e in quantitativi ≤ 0,3 m 3 ;

c. recipienti di gpl di singola capacità ≤ 5 kg, in quantitativi ≤ 75 kg, posti a quota ≥ -1 m;

d. articoli pirotecnici non TULPS, con quantitativi netti di manufatti ≤ 50 kg

V.8.7 Riferimenti

1. Instruction technique n°263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public, France.

2. ISO 817:2014 “Refrigerants – Designation and safety classification”.

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