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E’ stata pubblicata e inviata alla Commissione Europea la bozza di decreto riguardante normativa antincendio per gli impianti di climatizzazione.

In particolare la bozza di decreto contiene “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

L’obiettivo dei legislatori è quello di eliminare le forti limitazioni impartite nelle singole normative antincendio ad oggi in vigore. Le principali limitazione impartite agli impianti di climatizzazione riguarda l’utilizzo di fluidi refrigeranti non infiammabili e non tossici, soprattutto se l’impianto di climatizzazione è installato in aree aperte al pubblico.

Tale limitazione però potrebbe risultare in certi casi troppo penalizzante, nonché superata dalle sempre nuove tecnologie costruttive. A tale proposito si specifica che anche il nuovo Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 18.10.2019) permette l’utilizzo di gas refrigeranti infiammabili. Al punto S.10.6.10 si trova infatti scritto:

Negli ambiti dell’attività ove gli occupanti possano essere esposti agli effetti dei gas refrigeranti, dovrebbero essere impiegati gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo norma ISO 817. La serie delle norme UNI EN 378 specifica i requisiti per la sicurezza degli occupanti e dei beni. Essa fornisce una guida per la tutela dell’ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e per il recupero dei refrigeranti. Ove si impieghino gas refrigeranti infiammabili, la serie UNI EN 378 contiene previsioni specifiche di sicurezza antincendio“.

Normativa antincendio per gli impianti di climatizzazione: le nuove disposizioni

Di seguito si riportano quindi le nuove disposizioni impartite dalla normativa antincendio per gli impianti di climatizzazione.

Il nuovo decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale.

Art. 1 – Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.

Art. 2 – Disposizioni tecniche

  1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’articolo 1, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants – designations and safety classification” o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte.
  2. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento di cui all’articolo 1 sono considerati impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi. La documentazione prevista al punto 3.2 dell’Allegato II del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativa alla dichiarazione di conformità viene prodotta comprensiva del manuale di uso e manutenzione.
  3. Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

Art. 3 – Disposizioni finali

Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Autore: TEAM FSENG

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