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In presenza di porte scorrevoli lungo le uscite di emergenza un utile riferimento normativo è la Lettera Circolare Prot. 4963 del 04.04.2012.

Importante novità introdotta dalla Lettera Circolare riguarda la possibilità di installare porte scorrevoli ridondanti in sostituzione di quelle a sfondamento.

I decreti ministeriali e i decreti legislativi in vigore impongono in genere che le porte installate lungo vie di fuga debbano essere apribili nel senso dell’esodo a semplice spinta. Vedasi ad esempio:

  1. Il punto 1.5.6 dell’Allegato IV al D.Lgs. 81/08;
  2. Il punto 3.9 dell’Allegato III al D.M. 10 marzo 1998;
  3. Le regole tecniche da applicare alle attività soggette al controllo VV.F. ai sensi del D.P.R 151/2011.

Le porte scorrevoli a sfondamento, apribili quindi a semplice spinta in caso di esodo, soddisfano le richieste della normativa antincendio in vigore. La presenza di porte scorrevoli a sfondamento lungo le vie di uscita dovrà comunque essere resa nota attraverso specifica segnaletica.

Porte scorrevoli lungo le uscite di emergenza: porta a sfondamento installata in attività soggetta ai controlli VV.F. ai sensi del D.P.R. 151/2011

Porte scorrevoli lungo le uscite di emergenza: le novità

Le porte scorrevoli a sfondamento installate su via di fuga sono in genere soggette a forte deterioramento. Tale condizione muove i responsabili dell’attività a installare porte scorrevoli dotate di dispositivi di apertura automatici ridondanti.

Fino al 2012 l’installazione di porte scorrevoli ridondanti su vie di fuga non era consentito. Si veda a tale proposito la Lettera Circolare n. P720/4122 sott. 54/9 del 29 maggio 2008.

La Lettera Circolare Prot. 4963 del 04.04.2012 allarga il campo di ammissibilità di installazione di porte scorrevoli ridondanti lungo le vie d’esodo. Essa permette infatti di superare l’interpretazione letterale delle normative antincendio in vigore.

Porte scorrevoli ridondanti: caratteristiche costruttive

Le caratteristiche minime che le porte scorrevoli ridondanti dovranno però garantire al fine di tutelare la sicurezza degli occupanti sono le seguenti:

  1. Il segnale per il comando di apertura di emergenza delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei dispositivi posti nel verso dell’esodo. Essi sono atti a rilevare in modo automatico e indipendente dalla volontà delle persone il movimento di queste utile;
  2. In caso di guasto di uno dei dispositivi di rilevamento o di uno dei motori di funzionamento della porta deve essere generato un un segnale di allarme. Tale segnale deve determinare il blocco della porta in apertura completa fino alla rimozione del guasto;
  3. Deve sempre essere presente un dispositivo manuale di apertura della porta posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo. Tale pulsante deve consentire l’immediata apertura della porta in caso di necessità;
  4. In caso di mancanza di alimentazione elettrica la porta deve portarsi automaticamente in posizione di apertura completa;
  5. Ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro dovrà essere informato circa l’ubicazione e le modalità di funzionamento del dispositivo di apertura manuale della porta;
  6. Il pubblico presente nell’ambiente di lavoro deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo manuale di apertura. Dovrà essere installata apposita segnaletica e cartellonistica in prossimità delle porte scorrevoli ridondanti.

Ulteriori caratteristiche costruttive sono prescritte all’interno della norma EN 16005:2012. Essa descrive infatti le condizioni di sicurezza di porte motorizzate su vie di fuga.

Autore: TEAM FSENG

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