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Dal 13 luglio 2019 è cambiata la normativa antincendio relativa i villaggi turistici e campeggi all’aria aperta. Il D.M. 02 luglio 2019 sostituisce integralmente le regole di prevenzione incendi attualmente in vigore.

Quando si applica la nuova normativa antincendio ?

  • Capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  • Nuove attività;
  • Villaggi turistici e campeggi non in regola con la normativa antincendio in vigore;
  • Modifiche sostanziali ad attività esistenti in regola con la normativa antincendio in vigore.

La nuova normativa antincendio non si applica alle strutture in regola con le norme di prevenzione incendi. Non si applica altresì alle strutture per le quali sono stati pianificati interventi di adeguamento alla normativa antincendio.

Le novità introdotte

La classificazione di villaggi turistici e campeggi è funzione della capacità ricettiva:

  1. Tipo 1: strutture con meno di 400 persone. In questo caso la nuova normativa antincendio villaggi turistici non trova applicazione;
  2. Tipo 2: capacità ricettiva compresa tra 401 e 3000 persone;
  3. Tipo 3: villaggi turistici e campeggi con un numero di persone superiore a 3000.

Obiettivo principale della normativa antincendio villaggi turistici è l’aggiornamento delle disposizioni di sicurezza, soprattutto in seguito ad alcuni eventi tragici. Si ricordano per esempio gli incendi presso il villaggio turistico “Calampisio” di San Vito Lo Capo e “Piccola America” di Vieste.

Normativa antincendio villaggi turistici ed eventi tragici: incendio al villaggio turistico di Calampiso e incendio al villaggio turistico Piccola America

Le disposizioni di sicurezza esplicitate all’interno della normativa antincendio villaggi turistici sono divise in cinque categorie antincendio. Le misure di sicurezza sono inoltre differenziate in funzione della classificazione di villaggi turistici e campeggi.

Obblighi del responsabile dell’attività

Il responsabile dell’attività ha l’obbligo di aggiornare le planimetrie antincendio del villaggio turistico o campeggio. Attraverso tali planimetrie antincendio dovranno essere individuati:

  1. Contesto e accessibilità dei mezzi dei Vigili del Fuoco;
  2. Distribuzione interna del villaggio turistico o campeggio;
  3. Mappa dei comparti con codifica degli scenari incidentali;
  4. Dotazioni e impianti di sicurezza antincendio;
  5. Zone di sicurezza interne o esterne al villaggio turistico.

Il responsabile dell’attività dovrà inoltre produrre il piano di emergenza del villaggio turistico o campeggio. Il piano di emergenza dovrà contenere almeno le procedure di allarme, di primo intervento antincendio e relative le modalità di esodo.

Team FSENG

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