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In data 06 marzo 2020 è stato approvato il D.M. 14 febbraio 2020 recante aggiornamento delle RTV in vigore. Il D.M. 14.02.2020 entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 06.04.2020.

In particolare è approvato l’Allegato A contenente le modifiche relativamente la sezione V (Regole Tecniche Verticali). Ma per la RTV Scuole, cosa cambia?

Si ricorda che per le attività scolastiche che alla data di entrata in vigore del D.M. 14.02.2020 sono già state progettate sulla base delle RTV attualmente in vigore, il presente decreto non comporta adeguamenti.

La nuova RTV Scuole ai sensi del D.M. 14.02.2020

Per le attività scolastiche risulta attualmente in vigore la RTV di cui al D.M. 07.08.2017. Le variazioni introdotte dalla nuova RTV Scuole di cui al D.M. 14.02.2020 sono puntuali e riguardano principalmente gli impianti.

La valutazione del rischio attraverso la classificazione dell’attività e delle aree interne è rimasta inalterata. Alla stessa stregua risultano inalterate anche le seguenti Strategie Antincendio:

  1. Reazione al fuoco;
  2. Resistenza al fuoco;
  3. Compartimentazione;
  4. Gestione della sicurezza antincendio;
  5. Rivelazione ed allarme incendio.

Controllo dell’incendio

La RTV Scuole in vigore imponeva i livelli di prestazione per il controllo degli incendi in relazione alla classificazione dell’area e dell’attività. Tali indicazioni risultano inalterate all’interno del D.M. 14.02.2020.

Si rilevano variazioni nei parametri progettuali da adottare per le reti idranti ai sensi della UNI 10779 e della UNI 12845, come si evince nella seguente Tabella.

La nuova RTV Scuole di cui al D.M. 14.02.2020. Parametri progettuali per reti idranti ai sensi della UNI 10779 e della UNI 12845

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

La RTV Attività scolastiche di cui al D.M. 14.02.2020 introduce le seguenti nuove indicazioni.

I gas refrigeranti negli impianti di climatizzione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

Come richiamato dalla nuova RTV, la prescrizione relativa i gas refrigeranti era già stata introdotta all’interno del nuovo Codice di Prevenzione Incendi di cui al D.M. 18.10.2019. Tale prescrizioni risulta comunque riferita alle specifiche aree TA (aule didattiche e spazi comuni) e TO (aree con affollamento superiore a 100 persone).

Vani degli ascensori

All’interno della nuova RTV è stato eliminato il paragrafo relativo i vani degli ascensori. Per le attività scolastiche sarà comunque obbligatorio applicare la sezione V.3 del Codice di Prevenzione Incendi, che fornisce prescrizioni relative i vani degli ascensori.

Autore: TEAM FSENG

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