Fire Safety Engineering
Phone :
+39 329 778 4674
Address :
Via Generale Antonio Cantore 7, 21052 Busto Arsizio (VA)
Email :
info@fseng-antincendio.it

Il D.M. 07 agosto 2012 elenca la modulistica antincendio da utilizzare durante i procedimenti amministrativi.

Ma quali sono le differenze tra i modelli Dich.Imp e Cert.Imp?

Il modello Dich.Imp

Il modello Dich.Imp o “Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’Impianto” sostituisce la dichiarazione di conformità d’impianto alla regola dell’arte. Esso viene redatto per tutti gli impianti non compresi nel campo di applicazione del D.M. 37/08. Sono un esempio i Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC).

La Lettera Circolare Prot. n. 1681 del 11 febbraio 2014 riporta un elenco sommario di prodotti ed elementi costruttivi per i quali potrebbe essere richiesto il modulo Dich.Imp.

I modelli Dich.Imp e Cert.Imp: quali sono le differenze?
Lettera Circolare Prot. n. 1681 del 11 febbraio 2014 – “DI”=Dich.Imp, “CI”=Cert.Imp

La dichiarazione dovrà essere compilata e firmata dall’installatore dell’impianto, il quale quindi dichiara che:

  1. L’impianto è stato realizzato conformemente al progetto firmato da un professionista abilitato (iscritto ad un albo professionale). Il progetto dovrà essere tenuto a disposizione dal titolare dell’attività;
  2. La realizzazione dell’impianto risulta conforme alla regola dell’arte (normativa vigente e di riferimento);
  3. Per l’impianto è stata verificata la corretta funzionalità.

E’ quindi chiaro che l’installatore dell’impianto si assumerà la responsabilità di quanto certificato, in quanto firmatario del modello Dich.Imp. Si specifica comunque che l’installatore dell’impianto può corrispondere a persona fisica o giuridica.

Il modello Cert.Imp

Il modello Cert.Imp o “Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto” sostituisce anch’esso la dichiarazione di conformità d’impianto non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 37/08. La principale differenza rispetto al modello Dich.Imp è che il modello Cert.Imp viene redatto in caso non esista un progetto di riferimento per l’impianto oggetto di certificazione.

A differenza del Dich.Imp, il Cert.Imp deve essere prodotto da un Professionista Antincendio, ovvero da un tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero degli Interni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

In questo caso il professionista certifica che, pur in assenza di specifico progetto, l’impianto è stato realizzato a regola d’arte in conformità alle norme e prescrizioni vigenti.

Il professionista antincendio dovrà compilare il campo relativo la descrizione illustrativa dell’impianto nonché indicare le norme di impianto e di prodotto di riferimento.

La Lettera Circolare Prot. n. 1681 del 11 febbraio 2014 riporta un elenco sommario di prodotti ed elementi costruttivi per i quali potrebbe essere richiesto il modulo Cert.Imp.

Autore: TEAM FSENG

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Awesome Works
Awesome Works

Related Posts

error: Content is protected !!