V.10.1 Scopo e campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio > 24 m
Nota Ad esempio edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche negozi, magazzini, autorimesse, attività professionali, …
V.10.2 Classificazioni
1. Ai fini della presente regola tecnica, gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, in relazione alla massima quota dei piani h:
HC: h ≤ 32 m;
HD: h ≤ 54 m;
HE: h ≤ 80 m;
HF: h > 80 m;
2. Le aree dell’attività sono classificate come segue:
TA: unità abitative o ad uso esclusivo (es. appartamenti, …);
TB: unità non abitative, destinate a piccole attività di tipo civile (es. studi professionali e piccoli uffici, …);
TC: spazi comuni, aree o parti dell’edificio che non si configurano quali unità abitative o ad uso esclusivo (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, …);
TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m 2 con carico di incendio specifico qf ≤ 1200 MJ/m2 , oppure di superficie lorda ≤ 100 m 2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 .
TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400 m 2 con carico di incendio specifico qf ≤ 1200 MJ/m2 , oppure di superficie lorda ≤ 1000 m 2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 .
TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, …);
TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TZ: altre aree.
V.10.3 Valutazione del rischio di incendio
1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.
V.10.4 Strategia antincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico, e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive, delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
V.10.4.1 Reazione al fuoco
1. Nelle aree TA e TB, non sono richiesti requisiti minimi di reazione al fuoco.
2. Nelle vie d’esodo, limitatamente a vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi, degli edifici di tipo HF deve essere previsto livello di prestazione IV per la reazione al fuoco (capitolo S.1).
3. Ad esclusione degli edifici di tipo HF, è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) nei percorsi d’esodo degli edifici ove il livello di prestazione per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7) sia incrementato di almeno un livello rispetto a quanto prescritto.
Nota In merito alle caratteristiche delle facciate si rimanda alle previsioni dei capitoli S.1 ed S.3
V.10.4.2 Resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere comunque inferiore a quanto previsto in tabella V.10-1.
V.10.4.3 Compartimentazione
1. Sono ammessi compartimenti multipiano per piani con quota > -5 m e ≤ 12 m.
2. Sono ammessi compartimenti multipiano per piani con quota > 12 m e ≤ 32 m con massimo dislivello fra i piani inseriti ≤ 7 m.
3. Le aree dell’attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.10-2.
Nota Come previsto ai capitoli S.3 e V.3, deve essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio, … Aree A
V.10.4.4 Esodo
1. Per piani a quota > 54 m o < -5 m devono essere previste due vie di esodo indipendenti.
Nota Ad esempio, se un edificio è servito da una sola scala d’esodo, questa deve rispettare le condizioni previste per il corridoio cieco (capitolo S.4).
2. Oltre a quanto previsto al capitolo S.4, è ammesso omettere dalla verifica delle condizioni di corridoio cieco la porzione di corridoio cieco continua e finale, avente:
a. caratteristiche di filtro e massima lunghezza omessa Lom pari a 135 m;
b. caratteristiche di filtro ed a prova di fumo, massima lunghezza omessa Lom pari a 225 m e le seguenti prescrizioni aggiuntive:
i. sia previsto livello di prestazione III per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7), con esclusione delle aree TA e TB;
ii. gli IRAI e gli eventuali sistemi di pressione differenziale devono garantire disponibilità superiore.
Nota La definizione di sistema a disponibilità superiore è riportata nel capitolo G.1.
3. Negli edifici di tipo HE ed HF deve essere previsto almeno uno spazio calmo per piano.
V.10.4.5 Gestione della sicurezza antincendio
1. Devono essere adottate almeno le misure indicate nel presente paragrafo, in sostituzione delle soluzioni conformi previste al capitolo S.5 per tutti i livelli di prestazione.
V.10.4.5.1 Compiti e funzioni
1. Il responsabile dell’attività organizza la GSA tramite:
a. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive di cui al paragrafo V.10.4.5.2;
b. per le aree comuni, verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
c. mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
d. predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d’emergenza;
e. apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);
f. informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio, anche tramite invio o pubblicazione in area comune dell’edificio di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti, riportanti:
i. divieti e precauzioni da osservare,
ii. numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza,
iii. istruzioni per garantire l’allarme e l’esodo in caso d’incendio.
2. Negli edifici di tipo HE ed HF, oltre a quanto previsto nel precedente comma, il responsabile dell’attività designa uno o più coordinatori dell’emergenza e comunica loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazione d’emergenza. I coordinatori dell’emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le norme vigenti ed in relazione al livello di rischio dell’attività, e sovrintendono all’attuazione della pianificazione d’emergenza e delle misure di evacuazione previste, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso. Almeno uno dei coordinatori dell’emergenza deve essere continuamente presente presso l’attività, oppure deve essere garantito un servizio continuo di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata.
Nota Il ruolo di coordinatore dell’emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppure anche dagli stessi occupanti dell’attività, se opportunamente formati come addetti antincendio.
3. Negli edifici di tipo HF, oltre a quanto previsto nei precedenti commi, il responsabile dell’attività predispone ed organizza apposito centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo V.10.4.5.5.
4. In condizioni ordinarie, gli occupanti osservano le disposizioni della GSA, in particolare:
a. osservano le misure antincendio, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio preventive predisposte dal responsabile dell’attività;
b. non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.
In condizioni d’emergenza, gli occupanti attuano quanto previsto nella pianificazione d’emergenza, in particolare le procedure di allarme e di evacuazione.
V.10.4.5.2 Misure preventive
1. Le misure preventive che devono essere attuate consistono almeno in:
a. corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;
b. mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili;
c. corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
d. riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
e. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …);
f. valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti, …).
V.10.4.5.3 Pianificazione d’emergenza
1. La pianificazione d’emergenza deve riguardare almeno:
a. istruzioni per la chiamata di soccorso, comprensive delle informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
b. istruzioni per diffondere l’allarme a tutti gli occupanti; ove presente IRAI, la pianificazione d’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme;
c. istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di occupanti con specifiche esigenze;
d. azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti (es. sezionamento della distribuzione del gas naturale, …);
e. informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto (es. planimetrie, ubicazione dei quadri di controllo degli impianti, presenza di occupanti con specifiche esigenze, …);
f. divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare secondo le modalità previste;
g. divieto di rientrare nell’edificio fino al termine dell’emergenza.
2. Per gli edifici di tipo HF, la pianificazione d’emergenza deve prevedere le procedure di attivazione e funzionamento del centro di gestione dell’emergenza.
V.10.4.5.4 Preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo
1. Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie d’esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.
2. Deve essere prevista una pianificazione d’emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all’emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.
V.10.4.5.5 Centro di gestione dell’emergenza
1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività.
2. Il centro di gestione dell’emergenza può essere realizzato in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …), preferibilmente protetto.
3. Il centro di gestione dell’emergenza deve essere fornito almeno di:
a. informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);
b. strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
c. centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.
4. Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.
V.10.4.6 Controllo dell’incendio
1. In relazione al tipo di aree presenti, l’attività, ad esclusione delle aree TA, deve essere dotata di misure di controllo dell’incendio (Capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.10-3.
Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai domestici può essere consigliato agli occupanti di installare coperte antincendio, ad esempio del tipo UNI EN 1869.
2. Per la progettazione dell’eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.10-4
V.10.4.7 Rivelazione ed allarme
1. Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.10-5.
2. Per gli edifici di tipo HF deve essere previsto sistema EVAC (capitolo S.7).
3. Nelle aree TA degli edifici di tipo HE ed HF, ove non presente IRAI, devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico, secondo la norma UNI EN 14604, installati ed eserciti secondo norma UNI 11497.
Nota Per consentire la pronta rivelazione di piccoli focolai domestici può essere consigliato agli occupanti di installare rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. I rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico non sono considerati IRAI.
V.10.4.8 Operatività antincendio
1. Per edifici di tipo HE, HF, deve essere previsto il livello di prestazione IV per l’operatività antincendio (capitolo S.9).
V.10.4.9 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
1. Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d’incendio.
Nota Ad esempio, come previsto dalla norma UNI 10683 ove applicabile
V.10.5 Riferimenti
1. Si riportano i seguenti riferimenti:
a. BS 9991 “Fire safety in the design management and use of residential buildings – Code of practice”;
b. NFPA 13R “Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies”;
c. UNI EN 14604 “Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico”;
d. UNI EN 1869 “Coperte antincendio”.