In data 06 marzo 2020 era stato approvato il D.M. 14 febbraio 2020 recante aggiornamento delle RTV in vigore. In particolare, l’allegato A conteneva le modifiche relativamente la sezione V del Codice di Prevenzione Incendi, limitatamente ai seguenti capitoli:
- Uffici – V.4;
- Attività ricettive turistico-alberghiere – V.5;
- Autorimesse – V.6;
- Attività scolastiche – V.7;
- Attività commerciali – V.8.
Il D.M. 14 febbraio 2020 conteneva però alcuni refusi che sono stati prontamente coretti tramite il D.M. 06.04.2020.
Il D.M. 06.04.2020 entrerà in vigore il 29 aprile 2020.
D.M. 06 aprile 2020 – Errata corrige
L’allegato 2 del D.M. 06.04.2020 contiene alcune modifiche alla sezione V (Regole Tecniche Verticali) del codice di prevenzione incendi. In particolare:
- Uffici – V.4: si introduce una correzione relativa la classificazione dell’attività in relazione alla massima quota dei piani. Il D.M. 14.02.2020 non conteneva i gruppi HA e HB ripristinati tramite il D.M. 06.04.2020.
- Attività ricettive turistico-alberghiere – V.5: il D.M. 06.04.2020 corregge la nota [1] della Tabella V.5-2 relativa la compartimentazione.
- Attività scolastiche – V.7:
- Si introduce una correzione relativa la classificazione dell’attività in relazione alla massima quota dei piani. Il D.M. 14.02.2020 non conteneva i gruppi HA e HB ripristinati tramite il D.M. 06.04.2020;
- Viene modificata la descrizione delle aree “TA”. Nel D.M. 14.02.2020 veniva riportata la stessa dicitura presente all’interno del capitolo V.4.