Si riportano le normative vigenti in materia antincendio per la progettazione dell’attività 66 “Alberghi”
Il DM prescriveva:
“…10.SISTEMI DI ALLARME
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall’incendio…”DM 9 aprile 1994
Il DM 20/12/2012 esplica le modalità di progettazione.
Si riporta quanto prescritto nel DM:
“…6. DISPOSIZIONI PER GLI ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L’INCENDIO
Gli impianti di protezione attiva contro l’incendio comprendono, oltre alle tipologie di impianto di cui ai precedenti paragrafi, anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell’incendio. Per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.DM 20/12/2012
Per gli impianti descritti nel presente paragrafo, possono essere applicate le norme di seguito elencate:
• UNI 9795 per gli Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
Il codice nel capitolo S7 tratta la rivelazione e l’allarme in caso di incendio. Le norme di riferimento per l’applicazione di soluzioni conformi o alternative sono:
Tra queste ricade anche la UNI 9795
Nella versione aggiornata del codice viene esplicitata tale richiesta:
Inoltre viene modificata anche la tabella delle funzionalità degli impianti e compare la UNI9795
La norma UNI 9795 fornisce indicazioni minime per la diffusione degli allarmi e solamente quando si sceglie di diffondere l’allarme acusticamente. Stabilisce che il livello acustico percepibile deve essere di 5 dB(A) al di sopra del rumore ambientale e che il livello acustico percepito dagli occupanti deve essere comunque compreso tra 65 dB(A) e 120 dB(A).
Nel caso di occupanti che possono essere addormentati, il livello acustico previsto dalla UNI 9795 alla testata letto deve essere garantito a 75 dB(A), pertanto dovrà essere posta particolare attenzione nella progettazione del sistema di diffusione sonora a sevizio di alberghi, ospedali e case di cura.
Nella diffusione sonora non conta solo il livello di pressione sonora da garantire agli occupanti, ma anche la frequenza con cui viene trasmesso il segnale di allarme. Uno studio della U.S. Fire Administration del 2010 riporta che il 50% delle morti per incendio negli edifici residenziali accade nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 6 del mattino: in questa fascia oraria generalmente gli occupanti dormono.
Una ricerca effettuata nel 2008 evidenzia che la maggior parte delle persone adulte si sveglia prontamente alla diffusione dell’allarme incendio dalle sirene standard, capaci di produrre allarmi sonori a frequenze comprese fra 2 e 4 kHz (3 kHz è il segnale standard maggiormente diffuso). P
er contro, gli allarmi sonori standard potrebbero non essere efficaci per svegliare: bambini di scuola d’infanzia e primaria; persone anziane; persone affette da ipoacusia. Nel 2006 la NFPA ha condotto uno studio sulla capacità di percezione degli allarmi incendio nelle persone ad alto rischio, da cui si evince che:
• il segnale a bassa frequenza (520 Hz) risulta essere il più efficace in termini di percezione, in quanto è stato capace di svegliare in 92% delle persone affette da ipoacusia partecipanti alla sperimentazione (75 dBA per 30 secondi);
• il segnale standard a 3 kHz è stato in grado di svegliare solo il 56% delle persone affette da ipoacusia.
Il DM 07/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR 01/08/2011, n. 151) prescriveva che con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST n. 200 del 31/10/2012) venisse aggiornata la modulistica da utilizzare per le pratiche di prevenzione incendi. Tra i nuovi modelli, le asseverazioni hanno assunto un ruolo di particolare rilievo, sia per la novità che introducono, sia per le incerte ma impegnative responsabilità che ricadono sui sottoscrittori (tecnici abilitati e professionisti antincendio).
L’asseverazione, ovvero “affermare con solennità”, si intende il “porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto; tale dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell’intervento che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi”.
Mentre, riguardo alla certificazione, sottolinea che il certificato è l’atto “volto a provare l’oggettiva verità di ciò che in esso è affermato” e “proviene da soggetti che esercitano professioni o arti costituenti servizi di pubblica necessità” (il concetto di certificazione “è più ampio di quello di certificato amministrativo, in quanto comprende anche attestazioni relative ad attività compiute dall’autore o avvenute in sua presenza”).
Il regime sanzionatorio, ad esempio con riferimento:
Sempre in relazione alle sanzioni, non si può dimenticare altri importanti articoli del codice penale:
-art. 449 c.p.: chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
-art. 423 c.p.: chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni;
-art. 437 c.p.: chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Infine si ricorda che la responsabilità civile comprende: