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QUANTI SONO I dB PRESCRITTI DALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI NELLE CAMERE DI ALBERGO?

Si riportano le normative vigenti in materia antincendio per la progettazione dell’attività 66 “Alberghi”

IL VECCHIO DM 9 APRILE 94

Il DM prescriveva:
“…10.SISTEMI DI ALLARME
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall’incendio…”

DM 9 aprile 1994

Il DM 20/12/2012 esplica le modalità di progettazione.

DM 20/12/2012 IMPIANTI

Si riporta quanto prescritto nel DM:
“…6. DISPOSIZIONI PER GLI ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L’INCENDIO
Gli impianti di protezione attiva contro l’incendio comprendono, oltre alle tipologie di impianto di cui ai precedenti paragrafi, anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell’incendio. Per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

DM 20/12/2012

Per gli impianti descritti nel presente paragrafo, possono essere applicate le norme di seguito elencate:

• UNI 9795 per gli Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;

IL CODICE 3 AGOSTO 2015

Il codice nel capitolo S7 tratta la rivelazione e l’allarme in caso di incendio. Le norme di riferimento per l’applicazione di soluzioni conformi o alternative sono:

 

DM 3 agosto 2015

Tra queste ricade anche la UNI 9795

DM 18 ottobre 2019

Nella versione aggiornata del codice viene esplicitata tale richiesta:

Inoltre viene modificata anche la tabella delle funzionalità degli impianti e compare la UNI9795

 

DM 18 ottobre 2019

COSA DICE LA UNI 9795?

La norma UNI 9795 fornisce indicazioni minime per la diffusione degli allarmi e solamente quando si sceglie di diffondere l’allarme acusticamente. Stabilisce che il livello acustico percepibile deve essere di 5 dB(A) al di sopra del rumore ambientale e che il livello acustico percepito dagli occupanti deve essere comunque compreso tra 65 dB(A) e 120 dB(A).
Nel caso di occupanti che possono essere addormentati, il livello acustico previsto dalla UNI 9795 alla testata letto deve essere garantito a 75 dB(A), pertanto dovrà essere posta particolare attenzione nella progettazione del sistema di diffusione sonora a sevizio di alberghi, ospedali e case di cura.

Nella diffusione sonora non conta solo il livello di pressione sonora da garantire agli occupanti, ma anche la frequenza con cui viene trasmesso il segnale di allarme. Uno studio della U.S. Fire Administration del 2010 riporta che il 50% delle morti per incendio negli edifici residenziali accade nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 6 del mattino: in questa fascia oraria generalmente gli occupanti dormono.
Una ricerca effettuata nel 2008 evidenzia che la maggior parte delle persone adulte si sveglia prontamente alla diffusione dell’allarme incendio dalle sirene standard, capaci di produrre allarmi sonori a frequenze comprese fra 2 e 4 kHz (3 kHz è il segnale standard maggiormente diffuso). P
er contro, gli allarmi sonori standard potrebbero non essere efficaci per svegliare: bambini di scuola d’infanzia e primaria; persone anziane; persone affette da ipoacusia. Nel 2006 la NFPA ha condotto uno studio sulla capacità di percezione degli allarmi incendio nelle persone ad alto rischio, da cui si evince che:
• il segnale a bassa frequenza (520 Hz) risulta essere il più efficace in termini di percezione, in quanto è stato capace di svegliare in 92% delle persone affette da ipoacusia partecipanti alla sperimentazione (75 dBA per 30 secondi);
• il segnale standard a 3 kHz è stato in grado di svegliare solo il 56% delle persone affette da ipoacusia.

LE RESPONSABILITA’

Il DM 07/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del DPR 01/08/2011, n. 151) prescriveva che con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST n. 200 del 31/10/2012) venisse aggiornata la modulistica da utilizzare per le pratiche di prevenzione incendi. Tra i nuovi modelli, le asseverazioni hanno assunto un ruolo di particolare rilievo, sia per la novità che introducono, sia per le incerte ma impegnative responsabilità che ricadono sui sottoscrittori (tecnici abilitati e professionisti antincendio).
L’asseverazione, ovvero “affermare con solennità”, si intende il “porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto; tale dichiarazione deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell’intervento che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi”.

Mentre, riguardo alla certificazione, sottolinea che il certificato è l’atto “volto a provare l’oggettiva verità di ciò che in esso è affermato” e “proviene da soggetti che esercitano professioni o arti costituenti servizi di pubblica necessità” (il concetto di certificazione “è più ampio di quello di certificato amministrativo, in quanto comprende anche attestazioni relative ad attività compiute dall’autore o avvenute in sua presenza”).
Il regime sanzionatorio, ad esempio con riferimento:

  • alla Legge n. 241/90 e s.m.: l’art. 19, comma 6 di tale legge – come modificata dall’art. 49, comma 4-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 – stabilisce che ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque nelle dichiarazioni o nelle attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
  • all’art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni;
  • all’art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): chiunque nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro; – all’art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato): ai sensi di tale articolo se alcuno dei fatti previsti dagli artt. 476 (falsità materiale in atti pubblici) 477 (falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (falsità materiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti) è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. E le “pene previste nei citati articoli variano da sei mesi a dieci anni”.
    Riguardo al regime sanzionatorio il documento fa riferimento anche al Dlgs n. 139/2006:
    -art. 20 co. 2: chiunque nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e le dichiarazioni medesime;

Sempre in relazione alle sanzioni, non si può dimenticare altri importanti articoli del codice penale:
-art. 449 c.p.: chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’art. 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
-art. 423 c.p.: chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni;
-art. 437 c.p.: chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Infine si ricorda che la responsabilità civile comprende:

  • “la responsabilità extracontrattuale verso i terzi del titolare dell’impresa e dei professionisti” (Art. 2043 c.c., Risarcimento per fatto illecito: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno);
  • “la responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del titolare dell’impresa per inadempimento contrattuale”.

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