DM 16 febbraio 2007: classificazione e documenti degli elementi resistenti al fuoco

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Un elemento resistente al fuoco deve essere riconoscibile sia nell’edificio sia nei documenti che ne sostengono la prestazione. Il DM 16 febbraio 2007 disciplina la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi nel proprio campo di applicazione e individua i metodi per determinarla. Per chi progetta, dirige i lavori o ricostruisce un fascicolo esistente, il punto decisivo è collegare il requisito richiesto alla configurazione effettiva: una parete, una porta o un solaio devono trovare riscontro nei documenti pertinenti, con limiti d’impiego e condizioni di posa comprensibili.

Capire che cosa dimostra la classificazione

Il decreto si applica ai prodotti e agli elementi costruttivi per i quali è prescritto il requisito di resistenza al fuoco. L’articolo 1 distingue il prodotto destinato a essere incorporato nell’opera dall’elemento costruttivo, che può essere composto da più prodotti. È una distinzione concreta: la documentazione di un componente deve essere letta in relazione al sistema di cui fa parte. Per ricostruire la prestazione dell’insieme occorre conoscere come i componenti sono assemblati e quali condizioni sono state considerate nella valutazione.

L’articolo 2 rinvia ai simboli e alle classi dell’allegato A. Sigle come R, E e I identificano prestazioni diverse: capacità portante, tenuta e isolamento. Il numero che accompagna la classificazione non esprime quindi, da solo, tutto ciò che viene dimostrato. Prima di selezionare un prodotto o un sistema è necessario leggere la prestazione richiesta dal progetto e verificare quali caratteristiche documenti la soluzione proposta. La generica indicazione «resistente al fuoco» lascia irrisolto proprio questo confronto.

Il requisito della costruzione e il metodo di dimostrazione dell’elemento restano collegati. Nel rispettivo ambito, il DM 9 marzo 2007 definisce i criteri per determinare le prestazioni richieste alle costruzioni. Per le attività progettate con il Codice di prevenzione incendi, invece, l’articolo 5, comma 1-bis, del DM 3 agosto 2015 esclude l’applicazione del DM 16 febbraio 2007 e il percorso va ricostruito nelle disposizioni del Codice. Questa scelta deve risultare chiara prima di usare i riferimenti presentati qui.

Scegliere il metodo e rispettarne i limiti

L’articolo 2 individua tre modalità di determinazione della prestazione: prove, calcoli e confronti con tabelle. La scelta dipende dall’elemento, dalle caratteristiche da dimostrare e dai dati disponibili. Il quadro seguente riassume i rinvii del decreto e il controllo che accompagna ciascun metodo. È una sintesi redazionale delle disposizioni, utile per orientare la lettura degli allegati; non sostituisce le condizioni tecniche necessarie per la singola verifica.

Metodi previsti dal DM 16 febbraio 2007
MetodoRiferimentoControllo essenziale
Risultati di proveArt. 2, comma 4; allegato BCollegare la classificazione alla configurazione documentata e al campo di applicazione del risultato.
Risultati di calcoliArt. 2, comma 5; allegato CUsare un modello pertinente, con condizioni di esposizione, carichi e caratteristiche dell’elemento riconoscibili.
Confronti con tabelleArt. 2, comma 6; allegato DRispettare condizioni d’uso e limiti delle tabelle; i valori non ammettono interpolazioni o estrapolazioni.

Sintesi redazionale da DM 16 febbraio 2007, allegati B, C e D, in particolare B.5–B.8, C.1–C.3 e D.1–D.3; testo GU n. 74 del 29 marzo 2007, S.O. n. 87. Non è la riproduzione di una tabella ufficiale e non riporta tabelle UNI o EN.

Nel metodo sperimentale, l’allegato B distingue il rapporto di prova dal rapporto di classificazione: quest’ultimo attesta la classe sulla base di uno o più rapporti di prova. Per utilizzare il risultato occorre verificare che l’elemento ricada nel campo di applicazione pertinente. L’articolo 4 richiede attenzione anche alle interazioni tra prodotti ed elementi, che possono incidere sulla classificazione. Il lavoro documentale deve quindi arrivare fino ai particolari dell’opera, senza fermarsi al nome del sistema riportato nella scheda commerciale.

Il metodo tabellare presenta un limite particolarmente chiaro. Il punto D.1 non consente interpolazioni, estrapolazioni o modifiche delle condizioni di utilizzo; il punto D.2 limita l’uso alla resistenza al fuoco riferita alla curva standard e alle altre azioni meccaniche previste in caso d’incendio. Quando un elemento non rientra nelle condizioni della tabella, occorre individuare una dimostrazione pertinente. Per i calcoli, l’allegato C richiede a sua volta coerenza tra condizioni di esposizione, modello ed elemento, considerando anche collegamenti e interazioni.

Confrontare i documenti con l’opera realizzata

Il confronto è più efficace se inizia prima dell’ordine dei materiali. Dal progetto si ricavano prestazione richiesta e configurazione prevista; dai documenti del sistema si verificano dimensioni, supporti, componenti e dettagli ammessi. Una sostituzione proposta in cantiere va valutata su questi aspetti. Anche quando due soluzioni riportano la stessa sigla di classificazione, possono avere condizioni d’impiego differenti: il controllo deve chiarire se la soluzione alternativa è utilizzabile nell’opera e quali documenti la accompagnano.

Per una parete, la lettura dovrebbe comprendere i collegamenti alle strutture, le aperture e gli attraversamenti impiantistici. Per una porta sono rilevanti la configurazione documentata e il rapporto con la parete di supporto. Questi esempi indicano come organizzare la raccolta delle informazioni, senza introdurre uno schema valido per ogni prodotto. Una tavola dei dettagli e una serie di fotografie identificate consentono di portare al professionista quesiti precisi e di conservare evidenza delle parti che, a lavori conclusi, potrebbero non essere più accessibili.

Se la configurazione differisce da quella documentata, la differenza va descritta e valutata. L’allegato B, punto B.8, tratta le variazioni non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova e la relativa documentazione tecnica del produttore. Non è sufficiente considerare favorevole una modifica sulla base di una somiglianza visiva. Il passaggio corretto consiste nell’individuare il riferimento che consente di sostenere la prestazione della configurazione modificata e nel rendere tale collegamento rintracciabile nel fascicolo.

Organizzare il fascicolo e gestire le verifiche aperte

Un registro degli elementi può aiutare a tenere insieme rilievo, progetto e documenti. A ogni elemento o gruppo omogeneo si può associare un codice riportato in pianta, la posizione, il requisito, il metodo di verifica, i riferimenti documentali e le osservazioni ancora da risolvere. È una proposta organizzativa, da adattare alle dimensioni del lavoro. La sua utilità dipende dalla precisione dei collegamenti: una cartella piena di rapporti diventa consultabile quando si comprende a quale elemento si riferisca ciascun documento.

Nelle strutture esistenti conviene conservare la distinzione tra informazioni accertate e dati ancora da verificare. Un disegno originale può orientare l’indagine, ma le modifiche intervenute devono essere ricostruite. La presenza di un documento è un’informazione amministrativa; la conclusione sulla prestazione richiede il confronto tecnico con l’opera. Anche l’esito del controllo va espresso chiaramente, indicando se la verifica è conclusa, se richiede un’integrazione o se presuppone un intervento ancora da realizzare.

Il fascicolo così organizzato sostiene la compilazione della documentazione pertinente alla pratica e il coordinamento con gli impianti, soprattutto nei punti di attraversamento delle compartimentazioni. Per approfondire sono disponibili la modulistica antincendio, il servizio di verifica delle strutture esistenti e l’articolo sul progetto degli impianti secondo il DM 20 dicembre 2012. La scelta del modulo e dei suoi allegati deve seguire le opere e le evidenze raccolte.

Fonti e riferimenti. DM 16 febbraio 2007, artt. 1, 2 e 4 e allegati A–D; Vigili del Fuoco, settore resistenza al fuoco; DM 12 aprile 2019, art. 4, rapporto con il Codice. Testo del decreto: GU n. 74 del 29 marzo 2007, S.O. n. 87. Verifica editoriale: 28 settembre 2026. Gli esempi di registro e di raccolta documentale sono indicazioni organizzative.

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