DM 9 marzo 2007: dal requisito alla verifica di resistenza al fuoco

Normativa antincendio: approfondimenti di FSEng Ingegneria Antincendio

La verifica di resistenza al fuoco parte da una domanda precisa: quale prestazione deve garantire la costruzione, nelle condizioni previste dal progetto? Il DM 9 marzo 2007 affronta questa scelta nel proprio campo di applicazione. Il passaggio successivo riguarda la capacità degli elementi reali di soddisfare il requisito: geometrie, materiali, carichi, vincoli e protezioni devono sostenere una dimostrazione riconoscibile. Tenere collegati questi due passaggi permette di impostare il lavoro sulle strutture esistenti e di capire quali informazioni servono prima di avviare i calcoli.

Individuare il requisito nel percorso progettuale applicabile

L’articolo 1 del decreto riguarda le costruzioni nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, escludendo i casi in cui le prestazioni di resistenza al fuoco siano espressamente stabilite da specifiche regole tecniche. La prima lettura del fascicolo deve quindi ricostruire attività, destinazione d’uso, disciplina adottata e precedenti progettuali. Una classe riportata in una vecchia tavola ha un significato tecnico soltanto quando sono riconoscibili le condizioni e il riferimento che l’hanno determinata.

Va inoltre chiarito il rapporto con il Codice di prevenzione incendi. L’articolo 5, comma 1-bis, del DM 3 agosto 2015, introdotto dal DM 12 aprile 2019, comprende il DM 9 marzo 2007 tra le disposizioni che non si applicano alle attività progettate con le norme tecniche del Codice. Per quel percorso la resistenza al fuoco viene affrontata nel capitolo S.2 e nelle disposizioni pertinenti. I valori presentati in questo articolo appartengono dunque al decreto del 2007 e devono essere letti entro tale ambito.

Gli obiettivi dell’articolo 2 collegano la stabilità degli elementi portanti al soccorso degli occupanti, alla limitazione della propagazione dell’incendio e alla sicurezza delle squadre di intervento. Il requisito va tradotto negli elaborati, indicando quali elementi e compartimenti sono coinvolti. Il DM 16 febbraio 2007 sulla classificazione degli elementi interviene nella determinazione della prestazione offerta: assegnare un requisito alla costruzione e dimostrarlo sulle opere sono attività distinte, da coordinare.

Dal carico d’incendio di progetto alla classe richiesta

Nel percorso del DM 9 marzo 2007, l’allegato distingue il carico d’incendio specifico dal carico d’incendio specifico di progetto, indicato con qf,d. Il secondo tiene conto dei fattori previsti dal decreto e viene utilizzato per individuare le classi richieste al livello di prestazione III. La raccolta dei dati deve rendere leggibili il compartimento considerato, i materiali combustibili, le quantità e le condizioni assunte. Imballaggi, arredi e variazioni dell’attività meritano attenzione perché possono rendere incompleta una ricognizione limitata alla merce principale.

La tabella seguente riporta le soglie della tabella 4 dell’allegato, paragrafo 3.3. Serve a leggere il risultato del calcolo nell’ambito del livello III; non attribuisce da sola una classe a qualunque edificio. Prima del confronto occorre aver individuato il livello pertinente e determinato qf,d con i criteri del decreto. Le condizioni di applicabilità, comprese quelle degli altri livelli di prestazione, restano parte della valutazione progettuale.

Classi per il livello di prestazione III del DM 9 marzo 2007
Carico d’incendio specifico di progetto qf,dClasse
Non superiore a 100 MJ/m²0
Non superiore a 200 MJ/m²15
Non superiore a 300 MJ/m²20
Non superiore a 450 MJ/m²30
Non superiore a 600 MJ/m²45
Non superiore a 900 MJ/m²60
Non superiore a 1.200 MJ/m²90
Non superiore a 1.800 MJ/m²120
Non superiore a 2.400 MJ/m²180
Superiore a 2.400 MJ/m²240

Fonte: DM 9 marzo 2007, allegato, §3.3, tabella 4, testo pubblicato in GU n. 74 del 29 marzo 2007, S.O. n. 87. Riproduzione dei valori con sola normalizzazione grafica delle unità. Le soglie vanno lette in ordine crescente; il valore di progetto ricade nella prima soglia che lo comprende. Tabella riferita al livello III del decreto, non al capitolo S.2 del Codice.

Per esempio, un valore di progetto pari a 700 MJ/m² si colloca nella soglia non superiore a 900 MJ/m², cui corrisponde la classe 60. È un esempio di lettura della tabella, non la verifica di una struttura: rimangono da valutare gli elementi chiamati a garantire quella prestazione. Inoltre, l’articolo 2 attribuisce ai progettisti l’individuazione dei parametri di progetto e ai titolari dell’attività il mantenimento delle condizioni che li hanno determinati. Queste condizioni devono quindi essere comprensibili anche a chi gestisce l’edificio.

Costruire la verifica delle strutture esistenti

In un edificio esistente il fascicolo disponibile e il rilievo devono essere confrontati. Gli elaborati originali possono descrivere una configurazione diversa da quella attuale; un intervento successivo può aver modificato un vincolo, aggiunto un carico o interessato una protezione. Conviene attribuire agli elementi una sigla stabile, riportata su piante, sezioni e fotografie, e registrare per ciascun dato se deriva da un documento, da una misura o da un accertamento ancora da eseguire. Questa organizzazione rende più mirate le richieste di integrazione.

La dimostrazione della prestazione deve impiegare un metodo pertinente all’elemento e alle sue condizioni. Nel quadro del DM 16 febbraio 2007 sono previsti risultati di prove, calcoli e confronti con tabelle, ciascuno con il proprio campo di applicazione. La disponibilità di una tabella o di un rapporto non risolve automaticamente la verifica: occorre controllare che dimensioni, materiali, esposizione e dettagli costruttivi siano compatibili con il riferimento utilizzato. Il metodo scelto dovrebbe essere dichiarato prima di raccogliere dati che potrebbero rivelarsi insufficienti.

Se la prestazione dipende da un sistema protettivo, la documentazione deve collegare il prodotto al supporto e alla configurazione effettiva. Nel fascicolo è utile tenere distinti lo stato rilevato, la soluzione progettata e le opere ancora da eseguire. Un risultato ottenuto assumendo una protezione futura descrive una condizione di progetto; la chiusura della verifica richiederà il riscontro delle opere e della documentazione pertinente. Il nome commerciale del prodotto, senza gli altri dati necessari, non consente questo confronto.

Consegnare un risultato utilizzabile nel tempo

Una relazione efficace permette di seguire il percorso dal requisito al risultato. Per ogni gruppo omogeneo di elementi dovrebbe essere possibile riconoscere la posizione, la prestazione richiesta, il metodo adottato, gli input e gli esiti. Gli aspetti aperti vanno descritti con precisione: un materiale da identificare, una protezione da controllare o un dettaglio da correggere richiedono azioni diverse. Questa chiarezza aiuta a programmare indagini e lavori e a coordinare la verifica con il resto della pratica antincendio.

Anche l’impiego di curve naturali di incendio richiede un percorso esplicito. La scelta dello scenario e delle ipotesi deve essere coerente con la disciplina adottata e con le verifiche previste; la sostituzione della curva in un programma non esaurisce il progetto. L’approfondimento sul DM 9 maggio 2007 e sull’approccio ingegneristico aiuta a inquadrare questo passaggio. Per organizzare l’analisi sono disponibili i servizi FSEng di resistenza al fuoco e di supporto ai professionisti.

Fonti e riferimenti. DM 9 marzo 2007, artt. 1–2 e allegato; Vigili del Fuoco, settore resistenza al fuoco; DM 12 aprile 2019, art. 4, rapporto con il Codice. Verifica editoriale: 28 settembre 2026. Le indicazioni sull’organizzazione del fascicolo sono suggerimenti operativi da adattare alle opere e al percorso progettuale.

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