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Di.Co., Di.Ri., DICH.IMP e CERT.IMP: firme ed esempi

Ti hanno chiesto una Di.Co., una Di.Ri., un DICH.IMP o un CERT.IMP e non sai quale documento preparare? Il punto di partenza è l’impianto: quando è stato realizzato, quali lavori sono stati eseguiti, quali documenti esistono e quale disciplina si applica. Scegliere il modulo soltanto perché è disponibile in Word può portare a una pratica incompleta o alla firma del soggetto sbagliato.
Questa guida spiega quando servono i quattro documenti, chi li redige, chi li firma e come impostare la compilazione, con esempi visivi e collegamenti ai file scaricabili FSEng. Gli esempi utilizzano dati fittizi e non sono dichiarazioni utilizzabili per una pratica reale. FSEng affianca imprese, progettisti e responsabili delle attività nella verifica della documentazione degli impianti in Lombardia, Puglia e Veneto.
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Di.Co. e Di.Ri. appartengono al D.M. 37/2008; DICH.IMP e CERT.IMP sono modelli della documentazione di prevenzione incendi. Non sono quattro alternative liberamente intercambiabili. Prima di procedere occorre verificare se l’impianto rientra nel D.M. 37/2008: la sola collocazione all’aperto non basta a escluderlo, perché il decreto considera anche gli impianti al servizio degli edifici collocati nelle loro pertinenze.
| Documento | Quando si utilizza | Chi lo rilascia e firma |
|---|---|---|
| Di.Co. | Al termine dei lavori sugli impianti compresi nel D.M. 37/2008, dopo le verifiche previste. Riguarda nuovi impianti e gli interventi per i quali è richiesta la dichiarazione. | L’impresa installatrice abilitata che ha eseguito i lavori. Il modello prevede le firme del titolare o legale rappresentante e del responsabile tecnico, se diverso. |
| Di.Ri. | Per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, quando la Di.Co. non è stata prodotta o non è più reperibile, alle condizioni dell’art. 7, comma 6. | Il professionista con iscrizione all’albo, competenza specifica e almeno cinque anni di esercizio nel settore. Fuori dai casi dell’art. 5, comma 2, può firmare anche il responsabile tecnico con i requisiti quinquennali previsti dalla norma. |
| DICH.IMP | Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, nella documentazione antincendio degli impianti non ricadenti nel D.M. 37/2008, secondo la disciplina applicabile. | L’installatore; il PIN 2.4-2018 individua come dichiarante il titolare o legale rappresentante dell’impresa installatrice. |
| CERT.IMP | Certificazione nei casi ammessi dalla disciplina antincendio, con accertamenti e documentazione tecnica. Può sostituire documenti mancanti solo nei casi consentiti oppure integrarli quando richiesto. | Un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno, nell’ambito delle proprie competenze. Modello PIN 2.5-2018. |
Tabella di sintesi redazionale FSEng, non riproduzione di una tabella normativa. Riferimenti: D.M. 37/2008, artt. 1, 5 e 7; Allegato I aggiornato dal D.M. 19 maggio 2010; D.M. 7 agosto 2012, Allegato II, punti 3.1–3.3; D.M. 20 dicembre 2012, Allegato, punto 3.2; modelli VVF PIN 2.4 e PIN 2.5-2018.
Un caso frequente è l’impianto realizzato dal 27 marzo 2008 in avanti per il quale non si trova la Di.Co.: la Di.Ri. non può essere usata semplicemente per sostituirla. Occorre ricostruire i lavori, cercare la dichiarazione presso chi l’ha rilasciata e valutare il percorso tecnico e documentale ammissibile. Nemmeno il CERT.IMP è un rimedio generalizzato alla mancanza di una Di.Co.
Di.Co. e Di.Ri.: chi firma e come si compilano
La Di.Co. documenta il lavoro dell’impresa installatrice. L’impresa raccoglie i dati, esegue le verifiche e rilascia la dichiarazione al committente. Il progettista può redigere il progetto e un consulente può aiutare a organizzare il fascicolo, ma questa assistenza non trasferisce al consulente la firma e la responsabilità dell’installatore. Per la dichiarazione dell’impresa si utilizza l’Allegato I al D.M. 37/2008, nel testo sostituito dal D.M. 19 maggio 2010.
La compilazione comincia dai dati dell’impresa, dalla sua abilitazione per il settore interessato, dal committente e dall’indirizzo preciso dell’impianto. Nella descrizione non basta scrivere “impianto elettrico” o “impianto antincendio”: bisogna identificare ciò che è stato realizzato, i locali o le parti servite e la natura dell’intervento. Le caselle relative a nuovo impianto, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria devono corrispondere ai lavori effettivamente eseguiti.
Il modello va poi collegato ai documenti che consentono di ricostruire il lavoro: progetto nei casi previsti, relazione sui materiali, schema dell’impianto realizzato, riferimenti alle dichiarazioni precedenti o parziali e documentazione sui requisiti tecnico-professionali. Si aggiungono gli ulteriori allegati applicabili, compresa l’attestazione prevista per materiali o sistemi non normalizzati quando ricorre il caso. Il progetto è previsto per installazione, trasformazione e ampliamento: le soglie dell’articolo 5, comma 2, stabiliscono quando deve redigerlo un professionista iscritto all’albo; negli altri casi può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa. Citare “allegati presenti” senza identificarli rende difficile controllare che il fascicolo sia completo. Una numerazione coerente, con titolo, data e revisione, permette invece di abbinare ogni documento alla dichiarazione.
Per un rifacimento parziale, descrizione, progetto e dichiarazione riguardano la parte interessata dai lavori e devono considerare la sicurezza e la funzionalità dell’intero impianto, indicando la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti. La data e le firme chiudono il documento dopo le verifiche previste, non prima.

La Di.Ri. parte invece da un impianto esistente e da accertamenti documentati. È ammessa per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 quando ricorrono le condizioni dell’articolo 7, comma 6. Il firmatario deve possedere i requisiti indicati dalla norma: per il professionista, albo e almeno cinque anni di esercizio nel settore impiantistico interessato; per gli impianti che non ricadono nell’articolo 5, comma 2, è ammessa anche la firma di chi ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore.
Il D.M. 37/2008 non stabilisce per la Di.Ri. un modello nazionale unico analogo all’Allegato I della Di.Co. Il documento deve consentire di capire chi dichiara, con quali requisiti, per quale impianto e sulla base di quali sopralluoghi e accertamenti. Vanno quindi identificati l’impianto e il suo perimetro, l’epoca di realizzazione con gli elementi disponibili a sostegno, i documenti esaminati, le verifiche e le prove pertinenti, i relativi rapporti e l’esito della valutazione. Eventuali lavori successivi devono essere distinti dall’impianto originario.
Una frase generica come “impianto a norma” non sostituisce questi riscontri. Se emergono difetti o mancano le condizioni per una conclusione favorevole, occorre affrontarli prima del rilascio. Nell’esempio seguente mostriamo come organizzare le informazioni, senza attestare verifiche effettivamente svolte o la rispondenza di un impianto reale.

Per approfondire i presupposti puoi leggere anche la nostra guida alla dichiarazione di conformità e alla dichiarazione di rispondenza.
DICH.IMP e CERT.IMP: esempi per la pratica antincendio
Il DICH.IMP è la dichiarazione dell’installatore, redatta sul modello PIN 2.4-2018. Per gli impianti non ricadenti nel D.M. 37/2008, il punto 3.3 dell’Allegato II al D.M. 7 agosto 2012 prevede la dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento a firma dell’installatore, corredata dal progetto firmato da un tecnico abilitato che ne individui le caratteristiche e le prestazioni. Si devono comunque rispettare le ulteriori disposizioni applicabili all’impianto.
Si inseriscono i dati del titolare o legale rappresentante dell’impresa installatrice, quelli dell’impresa, la tipologia dell’impianto, la sua ubicazione e l’attività servita. È utile che la descrizione distingua chiaramente impianto completo, ampliamento e singola parte, evitando sovrapposizioni con altri documenti della pratica. I riferimenti al progetto devono riportare autore, identificativo, data e revisione effettivi; le norme tecniche richiamate devono essere quelle realmente applicate.
Nel fascicolo occorre poter rintracciare progetto, relazione sui componenti, documentazione delle verifiche e manuale di uso e manutenzione, secondo il modello e la disciplina applicabile. La dichiarazione di corretto funzionamento deve poggiare su verifiche eseguite: copiare la frase nel modulo non equivale a effettuare la prova. Nell’esempio utilizziamo un sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, assumendo espressamente verificata la sua esclusione dal campo del D.M. 37/2008. Gli allegati vanno consegnati al responsabile dell’attività e conservati nel fascicolo disponibile per i controlli dei Vigili del Fuoco.

Il CERT.IMP, modello PIN 2.5-2018, è una certificazione del professionista antincendio. Non coincide con la Di.Ri. del D.M. 37/2008 e non basta essere un generico tecnico iscritto all’albo: il firmatario deve essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno previsti dall’articolo 16 del D.Lgs. 139/2006, operando nelle proprie competenze.
Il punto 3.3 dell’Allegato II al D.M. 7 agosto 2012 tratta la certificazione per gli impianti non ricadenti nel D.M. 37/2008 in assenza del progetto, sulla base di verifiche e accertamenti. Per gli impianti di protezione attiva, quando applicabile, va verificato anche il punto 3.2 del D.M. 20 dicembre 2012: il caso sostitutivo della lettera a) riguarda, alle condizioni lì previste, impianti esclusi dal D.M. 37/2008, privi della dichiarazione ed eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto. Lo stesso punto contempla certificazioni integrative in specifiche ipotesi, tra cui quelle riguardanti l’approccio ingegneristico richiamato dal decreto e determinate norme di organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti.
Perciò “manca il progetto, faccio un CERT.IMP” non è una regola valida per qualsiasi impianto. Data di realizzazione, normativa di progetto, documenti mancanti e disciplina dell’attività vanno esaminati insieme. Per le attività progettate con il Codice di prevenzione incendi, il D.M. 20 dicembre 2012 non si applica nei termini stabiliti dall’art. 5, comma 1-bis, del D.M. 3 agosto 2015: occorre seguire il quadro pertinente del Codice. Il nostro esempio riguarda un impianto esistente del 2010 e illustra l’impostazione del fascicolo, senza attestare prestazioni reali.
Nella compilazione si identificano professionista, iscrizioni, impianto, attività e ubicazione. Si precisano le parti considerate e si riportano i riferimenti tecnici pertinenti. Alla certificazione devono essere collegati la documentazione tecnica e i riscontri che ne sostengono le conclusioni, tra cui schema dell’impianto come realizzato, rapporti delle verifiche e delle prove di funzionamento e prestazione, manuale di uso e manutenzione. Il professionista valuta l’adeguatezza dei documenti disponibili, svolge gli accertamenti necessari e firma solo quando gli elementi raccolti consentono la certificazione.

Le differenze tra DICH.IMP e CERT.IMP e la guida al D.M. 20 dicembre 2012 sugli impianti di protezione attiva completano questo percorso.
Scarica i modelli e richiedi assistenza in Lombardia, Puglia e Veneto
Puoi scaricare direttamente i file disponibili sul nostro sito. Il modello Di.Co. è l’Allegato I aggiornato nel 2010; i due modelli VVF sono PIN 2.4-2018 e PIN 2.5-2018, presenti nella modulistica nazionale consultata per questa guida. Per la Di.Ri. l’esempio resta uno schema editoriale: occorre adattare la documentazione allo specifico impianto e ai requisiti del firmatario.
Scarica il modello Di.Co. in PDFScarica DICH.IMP in WordScarica CERT.IMP in Word
Scarica anche gli esempi didattici completi:
Esempio Di.Co. in PDFEsempio Di.Ri. in PDFEsempio DICH.IMP in PDFEsempio CERT.IMP in PDF
Hai documenti incompleti, un impianto senza dichiarazione o dubbi su chi debba firmare? FSEng può affiancarti nella scelta del documento corretto, nella verifica degli allegati, nell’organizzazione degli accertamenti e nella preparazione della documentazione di competenza. Per Di.Co. e DICH.IMP assistiamo l’impresa nella compilazione e nel controllo del fascicolo: rilascio e firma restano in capo all’installatore. Per Di.Ri. e CERT.IMP verifichiamo prima presupposti, competenze richieste e attività tecniche necessarie.
Il supporto è rivolto ad attività, imprese e studi tecnici in Lombardia, Puglia e Veneto. Per una prima valutazione indicaci dove si trova l’impianto, di che tipo è, l’anno di realizzazione, il motivo della richiesta e quali documenti possiedi. Questo ci permette di capire se serve recuperare un allegato, integrare il fascicolo, programmare prove o affrontare un intervento sull’impianto. Trovi anche il servizio dedicato alla progettazione e documentazione degli impianti antincendio.
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Fonti normative e modelli ufficiali. D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in particolare artt. 1, 5 e 7; D.M. 19 maggio 2010, aggiornamento degli allegati Di.Co.; D.M. 7 agosto 2012, Allegato II; D.M. 20 dicembre 2012, testo coordinato VVF; modulistica nazionale dei Vigili del Fuoco; D.M. 12 aprile 2019, art. 4, rapporti fra Codice e disposizioni precedenti. Guida verificata il 29 settembre 2026. Gli esempi spiegano la compilazione e non sostituiscono progetto, sopralluoghi, prove o valutazioni richieste per il singolo impianto.






