Normativa antincendio per palestre private: soglie e regole

Una palestra privata rientra nell’attività 65 del D.P.R. 151/2011 quando supera almeno una di queste soglie: 100 persone di capienza oppure 200 m² di superficie lorda in pianta al chiuso. Per individuare le norme di progettazione occorre poi verificare le attività svolte, la presenza di spettatori e le caratteristiche dei locali.

Sono due verifiche diverse: la prima stabilisce se l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco; la seconda individua le regole tecniche applicabili.

Quando una palestra è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco?

L’attività 65 comprende impianti e centri sportivi e palestre, sia pubblici sia privati. Le soglie si applicano in alternativa: basta superarne una. Il riferimento è l’elenco ufficiale delle attività soggette, punto 65.

Soglie dell’attività 65 per le palestre
ParametroSoglia di assoggettabilità
CapienzaSuperiore a 100 persone
Superficie lorda in pianta al chiusoSuperiore a 200 m²

Una capienza non superiore a 100 persone non esclude quindi l’assoggettabilità se la superficie supera 200 m². Viceversa, una superficie contenuta entro 200 m² non esclude l’assoggettabilità se la capienza supera 100 persone.

La verifica della superficie deve riguardare il parametro indicato dalla norma: non è sufficiente conoscere soltanto l’area occupata dalle attrezzature. La capienza va definita per l’attività prevista, senza confonderla con il numero complessivo degli iscritti.

Se entrambe le soglie non sono superate, la palestra non rientra nell’attività 65 per questi parametri. Vanno comunque verificate le eventuali altre attività soggette presenti e le disposizioni di sicurezza applicabili, comprese quelle relative ai luoghi di lavoro.

Valutazione del progetto e SCIA antincendio

Per organizzare una nuova apertura, un ampliamento o l’aggiornamento della pratica, consulta la guida operativa su progetto e SCIA antincendio per palestre e centri sportivi, con le fasi di lavoro e i documenti da raccogliere.

L’attività 65 soggetta è classificata in categoria B fino a 200 persone e in categoria C oltre 200 persone. Non è prevista una categoria A per questa attività.

Questi esempi illustrano come leggere le soglie; non determinano la capienza ammissibile, che deve essere verificata nel progetto.

Esempi di applicazione dell’attività 65
Superficie lorda al chiusoCapienza ipotizzataEsito per l’attività 65
180 m²90 personeLe due soglie non sono superate; restano da verificare le altre disposizioni applicabili.
300 m²80 personeSoggetta, categoria B: è sufficiente il superamento della soglia di superficie.
180 m²120 personeSoggetta, categoria B: è superata la soglia di capienza.
500 m²220 personeSoggetta, categoria C: la capienza supera 200 persone.

Gli esempi applicano i criteri del punto 65 riportati nel testo coordinato ufficiale dei Vigili del Fuoco. La capienza indicata è un dato ipotetico, non un valore ricavato dalla superficie.

Per una nuova palestra soggetta occorre richiedere la valutazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco e presentare la SCIA antincendio prima dell’esercizio, con la documentazione prevista. Per un’attività esistente, la procedura dipende anche dai titoli già presenti e dalle modifiche previste: l’articolo 3 richiede la valutazione del progetto per le modifiche che aggravano le precedenti condizioni di sicurezza antincendio. I riferimenti sono gli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011.

Quando si applica il D.M. 18 marzo 1996?

Il D.M. 18 marzo 1996 riguarda gli impianti sportivi individuati dal suo articolo 1, che richiama le manifestazioni e le attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute. Per stabilirne l’applicazione occorre esaminare l’attività effettiva e le condizioni previste dal decreto.

Il chiarimento dei Vigili del Fuoco n. 13235 del 6 agosto 2025, riportato nel testo coordinato di marzo 2026, distingue due situazioni:

  • per le palestre senza manifestazioni o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive, manca una regola tecnica specifica; il chiarimento richiama l'allegato I al D.M. 7 agosto 2012 per la progettazione, nella quale il D.M. 18 marzo 1996 può essere un utile riferimento;
  • se tali manifestazioni o attività sportive sono presenti, il chiarimento conferma il carattere cogente dell'articolo 20, da leggere nel relativo campo di applicazione.

L'assoggettabilità all'attività 65, da sola, non risolve quindi la scelta della norma di progetto.

Articolo 20: contano gli spettatori, non il carattere privato

L’articolo 20 riguarda i complessi e gli impianti con non più di 100 spettatori o privi di spettatori. Il carattere privato della palestra, da solo, non determina l’applicazione di questo articolo. Inoltre, il numero degli spettatori è un parametro diverso dalla capienza in persone utilizzata dall’attività 65.

Quando si applica l’articolo 20, l’inserimento dell’impianto nel volume di altri edifici va verificato rispetto alle attività ammesse e alle prescrizioni di separazione e comunicazione. La presenza di una palestra in un edificio con altri usi richiede quindi un esame della configurazione concreta.

Codice di prevenzione incendi e luoghi di lavoro

La RTV V.15, introdotta dal D.M. 22 novembre 2022, riguarda l’intrattenimento e lo spettacolo a carattere pubblico. L’estensione al numero 65 è limitata ai locali di spettacolo e trattenimento: non rende la V.15 automaticamente applicabile a ogni palestra.

Per le palestre che costituiscono luoghi di lavoro, il chiarimento appena richiamato va coordinato con il D.M. 3 settembre 2021. In assenza di una regola tecnica applicabile e delle condizioni previste per il basso rischio di incendio, l’articolo 3 rinvia al Codice di prevenzione incendi.

I criteri semplificati dell’allegato I, spesso chiamato Minicodice, richiedono tutte le condizioni previste dalla norma, tra cui che l’attività non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Per i luoghi di lavoro già esistenti all’entrata in vigore del decreto, l’articolo 4 disciplina i casi di adeguamento. La scelta va quindi rapportata anche alla situazione e agli interventi previsti.

Quali informazioni servono per verificare la tua palestra?

Per preparare la documentazione sulle strutture e sui prodotti installati, è utile distinguere i modelli CERT.REI e DICH.PROD, le relative firme e gli allegati. La scelta dei documenti da acquisire va riferita alle opere presenti e al progetto della palestra.

Prima di aprire una palestra o modificare i locali, è utile raccogliere:

  • planimetrie e superfici, con le destinazioni d’uso degli ambienti;
  • capienza prevista e modalità di utilizzo della palestra;
  • discipline praticate ed eventuale presenza di spettatori;
  • informazioni sulle altre attività presenti nell’edificio e sulle comunicazioni tra i locali;
  • documentazione antincendio esistente e descrizione delle modifiche da realizzare.

Questi dati consentono di impostare la verifica di assoggettabilità, scegliere il riferimento tecnico e individuare le pratiche necessarie. Il servizio di ingegneria antincendio FSEng può supportare le verifiche specialistiche del progetto. Se stai aprendo una palestra, ampliando i locali o modificando la capienza, contattaci per valutare la pratica antincendio: indicaci il Comune, l’attività prevista e la documentazione già disponibile.

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