Tecnici manutentori antincendio: la dichiarazione sostitutiva secondo la nota DCPREV 22572/2026

La nota DCPREV prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026 interviene su un passaggio documentale molto concreto della qualificazione dei tecnici manutentori antincendio: come dimostrare l’esperienza professionale triennale necessaria per accedere al cosiddetto “caso 2”, cioè alla valutazione riservata ai soggetti esonerati dalla frequenza del corso di formazione. Il chiarimento ammette che l’attestazione di servizio rilasciata dall’impresa possa essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa direttamente dal candidato, senza che quest’ultimo debba motivare il ricorso all’autodichiarazione.

La semplificazione non elimina né riduce il requisito sostanziale. Il candidato deve avere svolto, alla data del 25 settembre 2022, attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni e deve dimostrarlo con riferimento allo specifico presidio antincendio per il quale chiede la qualificazione. Restano obbligatori il curriculum vitae, l’indicazione dei periodi lavorativi utili e gli elementi che permettono all’Amministrazione di verificare quanto dichiarato. Le Direzioni regionali VVF possono effettuare controlli anche a campione e, in presenza di ragionevole dubbio, approfondire la veridicità delle dichiarazioni.

La nota risolve soprattutto le situazioni nelle quali l’impresa non esiste più, non collabora, ha cambiato assetto oppure non riesce a ricostruire tempestivamente un rapporto di lavoro risalente. Non trasforma però il “caso 2” in una procedura fondata su una formula generica. Per imprese di manutenzione, candidati, soggetti formatori e committenti è quindi importante distinguere la semplificazione amministrativa dalla prova tecnica dell’esperienza.

In sintesi: dal 15 ottobre 2026 l’indirizzo applicativo della Direzione centrale consente di allegare al portale la dichiarazione sostitutiva in luogo dell’attestazione aziendale; il curriculum rimane necessario; il triennio deve essere maturato entro il 25 settembre 2022; l’esperienza va riferita a ciascun presidio oggetto d’esame; i controlli sulle dichiarazioni restano pienamente applicabili.

Che cosa cambia con la nota DCPREV 22572/2026

Il D.M. 1° settembre 2021, nell’Allegato II, disciplina la formazione e la valutazione dei tecnici che effettuano controlli e manutenzione su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. La regola ordinaria prevede un percorso formativo teorico-pratico seguito da una valutazione. Il punto 1, comma 5, dell’Allegato II individua però un regime specifico per chi, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgeva già attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni. Questi soggetti sono esonerati dal corso e possono essere ammessi alla valutazione prevista per il “caso 2”.

Prima della nota 22572/2026, le istruzioni operative richiedevano normalmente che il curriculum fosse accompagnato dall’attestazione di servizio dell’impresa o delle imprese presso cui l’attività era stata svolta. La pagina istituzionale del Corpo nazionale dedicata al decreto controlli indica, infatti, l’attestazione aziendale tra gli allegati obbligatori per il caso 2 e precisa che il documento deve riportare le date di inizio e fine del rapporto, così da consentire l’accertamento del triennio anteriore al 25 settembre 2022.

Nella pratica questa impostazione creava difficoltà non marginali. L’esperienza utile può essere stata maturata presso più imprese; una società può essere cessata, trasformata o incorporata; il precedente datore di lavoro può non disporre più di documentazione sufficientemente analitica; il candidato può avere operato con rapporti diversi dal lavoro subordinato. Il problema era particolarmente evidente quando l’attività risultava reale e documentabile, ma non era possibile ottenere l’attestazione nella forma richiesta dal portale.

La Direzione centrale collega ora il procedimento agli articoli 47, commi 1 e 3, e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L’attestazione di servizio può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal candidato. La nota specifica un aspetto rilevante: non è necessario spiegare perché non si produce l’attestazione dell’impresa. L’autodichiarazione non opera soltanto quando l’attestazione sia materialmente impossibile da ottenere, ma costituisce uno strumento ammesso dall’ordinamento per attestare fatti a diretta conoscenza dell’interessato.

La novità è quindi documentale e procedurale. Non modifica i programmi d’esame, non amplia l’elenco dei soggetti esonerati, non sposta il termine del 25 settembre 2022 utilizzato per verificare l’esperienza pregressa e non introduce una nuova proroga. Inoltre non sostituisce l’esame: chi rientra nel caso 2 accede alla valutazione nelle modalità previste, ma deve comunque superarla per ottenere la qualifica relativa allo specifico presidio.

La nota non è un decreto e non contiene una propria data di entrata in vigore. È un indirizzo applicativo rivolto agli uffici territoriali per uniformare le istruttorie. La data da assumere per il nuovo chiarimento è quella del documento, 15 ottobre 2026. Il quadro normativo di base rimane quello del D.M. 1° settembre 2021 e delle successive modifiche, tra cui il D.M. 13 settembre 2024 e il D.M. 22 settembre 2026.

Requisiti del caso 2 e documenti da allegare

Per applicare correttamente il chiarimento bisogna partire dal requisito sostanziale. Il candidato deve dimostrare di avere svolto attività di manutenzione o controllo periodico per almeno tre anni già alla data del 25 settembre 2022. Non è sufficiente avere raggiunto oggi tre anni complessivi. Un tecnico che abbia iniziato, ad esempio, nel gennaio 2021 aveva maturato meno di due anni alla data di riferimento e non può utilizzare l’esperienza successiva per entrare nel caso 2; dovrà seguire il percorso applicabile al caso 1, salvo il possesso di altra qualificazione riconosciuta dalla disciplina.

Il triennio deve inoltre essere coerente con il presidio per il quale viene richiesta la qualifica. L’esperienza nella manutenzione degli estintori non dimostra automaticamente esperienza su reti idranti, impianti sprinkler, sistemi IRAI, evacuazione fumo e calore, chiusure resistenti al fuoco o sistemi a pressione differenziale. Quando una domanda riguarda più presidi, la ricostruzione deve consentire di verificare separatamente i periodi e le attività pertinenti.

Sintesi redazionale dei documenti e delle verifiche per il caso 2. Fonti: D.M. 1° settembre 2021, Allegato II, punto 1, comma 5; nota DCPREV 19631 del 3 dicembre 2024; nota DCPREV 22572 del 15 ottobre 2026. La tabella non riproduce un prospetto ufficiale.
ElementoChe cosa deve dimostrareEffetto della nota 22572/2026
Requisito temporaleAlmeno tre anni di manutenzione o controllo periodico maturati entro il 25 settembre 2022.Nessuna modifica: il termine e la durata restano invariati.
Coerenza tecnicaEsperienza riferibile allo specifico presidio per cui si chiede la valutazione.La dichiarazione deve descrivere attività e periodi in modo verificabile per ciascun presidio.
Curriculum vitaeRicostruzione dei rapporti, delle mansioni e delle esperienze professionali pertinenti.Rimane obbligatorio anche quando si utilizza la dichiarazione sostitutiva.
Attestazione di servizioConferma dell’impresa presso cui è stata svolta l’attività.Può essere sostituita dall’atto di notorietà del candidato senza motivare la scelta.
Controlli VVFVerifica della veridicità e della sufficienza degli elementi dichiarati.Restano applicabili i controlli dell’articolo 71 del DPR 445/2000, anche a campione.

La dichiarazione sostitutiva dovrebbe identificare con precisione il dichiarante, le imprese o i soggetti per i quali ha operato, la natura del rapporto, i periodi con data iniziale e finale, le mansioni effettivamente svolte e i presidi sui quali ha eseguito manutenzione o controllo periodico. Se l’esperienza deriva da più rapporti, conviene separarli cronologicamente. Se nello stesso periodo sono state trattate diverse tipologie di presidi, è utile indicarlo in modo esplicito anziché limitarsi alla qualifica generica di “manutentore antincendio”.

Va evitata l’equazione tra durata del rapporto e durata dell’esperienza specifica. Un dipendente assunto per cinque anni da un’impresa del settore potrebbe avere svolto attività amministrative, logistiche o tecniche non pertinenti per una parte del periodo. La dichiarazione deve riguardare i fatti conosciuti dal candidato e la concreta attività eseguita. Una descrizione troppo ampia può essere formalmente compilata, ma non consentire alla Direzione regionale di verificare il requisito per il presidio richiesto.

La sottoscrizione e la presentazione seguono l’articolo 38 del DPR 445/2000. Nell’uso tramite portale occorre rispettare le modalità tecniche richieste dalla procedura e allegare il documento nel campo destinato all’attestazione di servizio. La nota non elimina gli altri allegati previsti, come il curriculum e la documentazione richiesta dalla domanda. Rimangono inoltre distinte le regole sul pre-accordo con la sede d’esame e quelle introdotte per le istanze presentate entro il termine transitorio.

Il candidato dovrebbe conservare le evidenze che permettono di rispondere a un eventuale controllo: contratti e comunicazioni di assunzione, buste paga, estratti contributivi, ordini di lavoro, rapporti di intervento, registri delle manutenzioni, attestati interni, fatture per attività autonome o altra documentazione coerente. Non ogni documento prova da solo il requisito, ma un insieme concordante rende l’autodichiarazione più solida e riduce il rischio di richieste integrative.

Dichiarazione sostitutiva, controlli e responsabilità

La dichiarazione sostitutiva ha un valore giuridico preciso: consente di comprovare stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell’interessato nei rapporti con la pubblica amministrazione. Non è una dichiarazione “informale” e non è equivalente a una nota descrittiva priva di responsabilità. Chi la sottoscrive assume la responsabilità della veridicità delle informazioni e deve essere consapevole delle conseguenze previste dal DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi.

La nota richiama espressamente i controlli dell’articolo 71, comma 1. Le Direzioni possono verificarne la veridicità anche a campione, in misura proporzionale al rischio, e ogni volta che emergano ragionevoli dubbi. In termini operativi, le informazioni devono quindi essere controllabili: denominazioni complete delle imprese, sedi, periodi, mansioni, presidi, eventuali referenti e collegamento con i documenti conservati. La precisione non serve ad appesantire la domanda, ma a renderla istruttoriamente leggibile.

È opportuno distinguere tre livelli. Il primo è l’ammissibilità formale dell’autodichiarazione in luogo dell’attestazione aziendale, che la nota riconosce. Il secondo è la dimostrazione del requisito triennale e specifico, che resta a carico del candidato. Il terzo è la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze, che si conclude con l’esame e non può essere sostituita dai documenti di esperienza. La presenza di un curriculum molto ampio non attribuisce automaticamente la qualifica.

Le imprese di manutenzione dovrebbero evitare due reazioni opposte. Non è corretto rifiutare a priori le autodichiarazioni come documenti privi di valore, perché il chiarimento ne ammette espressamente l’uso. D’altra parte non è prudente suggerire formule standard che attribuiscano indistintamente a ogni addetto l’esperienza su tutti i presidi trattati dall’azienda. La ricostruzione deve essere individuale e coerente con i ruoli realmente svolti.

Per il datore di lavoro e per il responsabile dell’attività la nota non cambia l’obbligo di affidare manutenzione e controlli a tecnici qualificati o legittimati dalla disciplina transitoria applicabile. L’autodichiarazione riguarda l’ammissione alla procedura di qualificazione; non è l’attestato finale e non deve essere usata, da sola, per dimostrare al committente che il tecnico è già qualificato. Questo punto è essenziale nella verifica dei fornitori e dei contratti di manutenzione.

Il D.M. 22 settembre 2026 ha inserito l’articolo 6-bis nel decreto controlli. I soggetti che avevano presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 possono continuare a svolgere gli interventi sulle tipologie comprese nella domanda fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. La nota 22572/2026 non riapre quel termine e non estende la tutela a domande tardive. Serve a uniformare la documentazione dell’esperienza nelle istruttorie, comprese quelle ancora in corso.

Ricadute operative per imprese, manutentori e responsabili della sicurezza

Per i candidati la prima azione utile è riesaminare la domanda e verificare che il curriculum e la dichiarazione parlino la stessa lingua. Periodi, imprese, mansioni e presidi devono coincidere. Se il curriculum usa formule sintetiche, la dichiarazione può dettagliare gli interventi eseguiti; non dovrebbe però introdurre esperienze incompatibili con la storia professionale dichiarata. Eventuali sovrapposizioni o interruzioni vanno spiegate con semplicità.

Per le aziende di manutenzione conviene predisporre un archivio dei tecnici, separato per presidio, che contenga attestato di qualificazione, data di conseguimento, domanda presentata, eventuale regime transitorio e scadenze della procedura. Il fascicolo deve distinguere chi ha già ottenuto la qualifica da chi è ancora in attesa di valutazione. Nei rapporti di intervento può essere utile identificare il tecnico che ha materialmente eseguito il controllo, così da assicurare la tracciabilità delle attività.

Per i committenti e i responsabili della sicurezza la verifica non dovrebbe fermarsi al nome commerciale dell’impresa. È opportuno chiedere quali tecnici saranno impiegati, per quali presidi risultano qualificati e quale documento dimostra la posizione dichiarata. Un’impresa può essere competente su estintori e idranti ma affidare a terzi IRAI, sprinkler, sistemi di controllo del fumo o chiusure resistenti al fuoco. Il contratto e il registro dei controlli devono rendere riconoscibile questa organizzazione.

La qualifica è riferita alla persona fisica e allo specifico presidio. Non coincide con l’abilitazione dell’impresa ai sensi del D.M. 37/2008, con una certificazione di sistema, con l’iscrizione alla camera di commercio o con l’esperienza generale nel settore. Questi elementi possono essere pertinenti ad altri obblighi, ma non sostituiscono l’attestazione rilasciata dal Corpo nazionale a seguito della valutazione prevista dal D.M. 1° settembre 2021.

Durante un audit antincendio, il controllo documentale dovrebbe mettere in relazione almeno quattro elementi: elenco dei presidi presenti nell’attività, contratto di manutenzione, nominativi e qualifiche dei tecnici, registrazioni degli interventi. Se uno dei presidi non è coperto dalla qualifica del personale incaricato, il problema non si risolve con una dicitura generica nel contratto. Occorre riallineare incarico, risorse e documentazione.

È utile anche aggiornare le procedure di qualifica dei fornitori. La richiesta indiscriminata dell’attestato finale può essere incompleta per chi opera legittimamente nel regime transitorio; l’accettazione di una semplice autodichiarazione può invece essere insufficiente. La procedura dovrebbe riconoscere i diversi stati: tecnico qualificato, candidato con istanza tempestiva e posizione transitoria, candidato non ancora qualificato o non coperto dalla transizione. Per ciascuno devono essere indicati i documenti accettabili e la data del successivo riesame.

FSEng ha già approfondito il quadro generale nel contenuto dedicato al D.M. 1° settembre 2021 e all’organizzazione dei controlli e della manutenzione antincendio. Il nuovo chiarimento va letto come un tassello procedurale di quel sistema: importante per sbloccare pratiche documentali, ma non sufficiente da solo a dimostrare l’idoneità tecnica di chi interviene sui presidi.

Come preparare una pratica coerente ed evitare richieste integrative

Una pratica ben impostata parte dalla scelta corretta del presidio o dei presidi. Il candidato deve verificare la corrispondenza tra l’attività effettivamente svolta e le tipologie presenti nel portale. Se chiede più qualifiche, è preferibile costruire una matrice semplice che associ a ciascun presidio le imprese, i periodi e le attività utili. La stessa matrice può guidare la compilazione del curriculum e della dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione dovrebbe contenere dati sufficienti senza trasformarsi in una relazione tecnica sproporzionata. Per ogni rapporto sono normalmente utili: denominazione e identificativi dell’impresa, sede, forma del rapporto professionale, periodo preciso, mansione, tipologia di manutenzione o controllo, presidio interessato. Quando il candidato operava come autonomo, devono essere indicati i committenti o le tipologie di incarico e le evidenze disponibili, nel rispetto della riservatezza dei dati non necessari.

Prima dell’invio è opportuno eseguire tre controlli. Il primo è temporale: sommare soltanto i periodi utili maturati entro il 25 settembre 2022, evitando doppie contabilizzazioni. Il secondo è tecnico: verificare che ogni periodo riguardi davvero il presidio oggetto della domanda. Il terzo è documentale: controllare che curriculum, dichiarazione e allegati non contengano date o qualifiche contraddittorie. Le incongruenze formali sono spesso la causa più semplice di una richiesta di integrazione.

Se l’attestazione dell’impresa è disponibile e completa, può continuare a essere utilizzata. La nota non impone l’autodichiarazione e non rende inutili le attestazioni aziendali. In alcune situazioni, anzi, produrre entrambi i documenti può rendere più chiara la ricostruzione, purché non vi siano difformità. La scelta va fatta sulla base della qualità delle evidenze, non con l’obiettivo di ridurre al minimo il numero di allegati.

Per le domande già presentate occorre verificare lo stato dell’istruttoria e utilizzare il canale indicato dalla Direzione competente per eventuali integrazioni. Non è prudente caricare documenti duplicati o modificare una pratica senza comprendere la richiesta ricevuta. La nota chiede agli uffici un’applicazione uniforme, ma l’istruttoria resta riferita alla singola domanda e alle evidenze prodotte.

Dal punto di vista del responsabile dell’attività, il chiarimento è anche un’occasione per verificare la tenuta del sistema di manutenzione. Un contratto può essere formalmente in corso e, nello stesso tempo, non garantire che ogni intervento sia svolto da personale correttamente qualificato. La verifica dovrebbe quindi precedere il rinnovo contrattuale e includere tutti i presidi censiti nel registro dei controlli, compresi quelli aggiunti o modificati nel tempo.

Devi verificare le qualifiche dei manutentori, la copertura dei presidi o la coerenza del registro dei controlli? FSEng può affiancare imprese e responsabili della sicurezza in un audit documentale e tecnico, individuando carenze, responsabilità e azioni correttive prima di una verifica o del rinnovo dei contratti. Richiedi un confronto tecnico a FSEng indicando i presidi presenti e la documentazione disponibile.

Fonti, date e riferimenti normativi

Nota DCPREV prot. n. 22572 del 15 ottobre 2026: “D.M. 1° settembre 2021 e ss.mm.ii. Qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Caso 2. Attestazione dell’esperienza professionale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. Il documento è un chiarimento applicativo e non prevede una distinta data di entrata in vigore. Testo consultato nella riproduzione del documento ministeriale resa disponibile il 17 ottobre 2026.

D.M. 1° settembre 2021: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021. Il decreto è entrato in vigore il 25 settembre 2022; l’efficacia dell’articolo 4 sulla qualificazione dei tecnici manutentori è stata differita da successivi provvedimenti fino al 25 settembre 2026. Riferimenti utilizzati: articolo 4 e Allegato II, punto 1, comma 5.

D.M. 13 settembre 2024: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024 ed entrato in vigore il 19 settembre 2024. Ha modificato e integrato il decreto controlli, compresa la disciplina dell’Allegato II richiamata dalla nota.

D.M. 22 settembre 2026: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026. Ha inserito l’articolo 6-bis: chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 può proseguire, per le tipologie comprese nella domanda, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

Portale istituzionale VVF: pagina D.M. 1° settembre 2021 e decreto controlli, consultata il 20 ottobre 2026, con quadro della procedura, distinzione tra caso 1 e caso 2, allegati e indicazioni operative del Corpo nazionale.

Verifica editoriale del 20 ottobre 2026. La tabella è una rielaborazione originale e non sostituisce il testo degli atti, le istruzioni del portale o le richieste della Direzione regionale competente.

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