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DM 1 settembre 2021: organizzare controlli e manutenzione antincendio

La manutenzione antincendio richiede un’organizzazione che permetta di sapere quali sistemi sono presenti, chi interviene e quali problemi restano da risolvere. Il DM 1 settembre 2021, noto come decreto Controlli, collega questi aspetti ai criteri di esecuzione e registrazione degli interventi e alla qualificazione dei tecnici. Per il responsabile dell’attività, il risultato atteso è una documentazione dalla quale sia possibile ricostruire lo stato dei presidi e programmare le azioni necessarie. Dal settembre 2026, la verifica degli incarichi deve considerare anche la disciplina transitoria introdotta per determinate posizioni ancora in valutazione.
Conoscere i sistemi prima di programmare il servizio
Il punto di partenza è un inventario che descriva gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza effettivamente presenti. Per ogni elemento è utile riportare un identificativo, l’ubicazione e i documenti disponibili, mantenendo coerenti i riferimenti utilizzati sulle planimetrie, nei rapporti di intervento e nel registro. In un’attività articolata, due componenti simili possono servire zone diverse: una descrizione generica rende difficile capire dove sia stato eseguito il controllo e quale parte dell’edificio sia interessata da un’anomalia.
L’inventario acquista valore quando viene collegato alle istruzioni del fabbricante e dell’installatore, alla documentazione dell’impianto e ai riferimenti tecnici pertinenti. L’articolo 3 e l’allegato I del decreto richiedono di eseguire e registrare le attività secondo il quadro applicabile. Le cadenze vanno quindi individuate per il sistema concreto, considerando disposizioni, norme e specifiche tecniche e manuali; attribuire lo stesso intervallo a qualunque presidio rischia di nascondere esigenze differenti.
Prima dell’affidamento conviene confrontare l’inventario con il perimetro del contratto. Il confronto dovrebbe rendere espliciti i sistemi compresi, le attività previste, i rapporti che saranno consegnati e le prestazioni escluse. Se un documento manca o una parte dell’impianto non è accessibile, la circostanza deve emergere nell’organizzazione del servizio. In questo modo il responsabile può affrontare le lacune senza scoprirle soltanto al termine della visita.
Distinguere sorveglianza, controllo periodico e manutenzione
Il decreto usa termini diversi per attività che hanno contenuti e responsabilità differenti. La sorveglianza riguarda verifiche visive durante l’esercizio; il controllo periodico verifica la funzionalità secondo le cadenze pertinenti; la manutenzione è diretta a conservare l’efficienza e il buono stato dei sistemi. Organizzare questi compiti separatamente aiuta a capire quali riscontri possono arrivare dal personale presente e quali richiedono l’intervento del tecnico.
| Attività | Criterio essenziale | Riferimento |
|---|---|---|
| Sorveglianza | Controlli visivi regolari con liste di controllo e personale presente adeguatamente istruito. | Art. 1, lettera e); allegato I, § 2 |
| Controllo periodico | Verifica della completa e corretta funzionalità con le cadenze pertinenti. | Art. 1, lettera d); allegato I, § 1 |
| Manutenzione | Interventi per mantenere efficienza e buono stato di impianti, attrezzature e sistemi. | Art. 1, lettera a); art. 3 |
| Registrazione | Annotazione di controlli periodici e manutenzioni in un registro aggiornato e disponibile. | Allegato I, § 1, comma 1 |
Sintesi redazionale delle disposizioni, non riproduzione della tabella 1 sulle norme tecniche. Fonte: DM 1 settembre 2021, GU n. 230 del 25 settembre 2021, articoli e paragrafi indicati. Per la qualificazione dei tecnici si considerano anche le modifiche successive e l’art. 6-bis introdotto nel 2026.
La sorveglianza permette, per esempio, di segnalare un presidio divenuto difficilmente accessibile o un danno materiale evidente. L’utilità della segnalazione dipende anche dal percorso successivo: chi la riceve, come viene identificata la zona e a chi compete valutarla. Le istruzioni al personale dovrebbero rendere chiari questi passaggi, mantenendo il compito entro le verifiche per le quali sono state fornite indicazioni.
Il collegamento fra osservazioni quotidiane e interventi programmati consente di evitare periodi nei quali un problema già noto rimane senza destinatario. Per gestirlo si può utilizzare un elenco delle anomalie aperte, collegato agli identificativi dell’inventario. La frequenza degli interventi e l’eventuale necessità di anticiparli devono essere affrontate sulla base delle condizioni riscontrate e dei riferimenti applicabili al sistema interessato.
Verificare la qualifica alla luce del transitorio del 2026
La qualifica riguarda il tecnico e le specifiche tipologie di presidi per le quali è stata conseguita. Il portale dei Vigili del Fuoco ricorda che l’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 4, dopo i precedenti rinvii, è stata fissata al 25 settembre 2026. La novità successiva è il DM 22 settembre 2026, pubblicato nella GU n. 222 del 24 settembre: ha introdotto nel decreto Controlli l’articolo 6-bis, dedicato alle disposizioni transitorie.
Dal 25 settembre 2026, i soggetti che entro quella data hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a eseguire manutenzioni e controlli per le tipologie oggetto dell’istanza. Questa possibilità dura fino alla conclusione della valutazione e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2027. Si tratta dunque di una condizione documentale e temporale specifica: la sola data del marzo 2027 non descrive i requisiti necessari per utilizzarla.
Nell’affidamento del servizio è utile identificare il tecnico che svolgerà le attività e confrontare la sua posizione con i presidi effettivamente compresi nell’incarico. Quando viene invocato il regime transitorio, il riscontro deve riguardare la regolare istanza, la sua presentazione entro il termine e le tipologie interessate. Andrà inoltre seguito l’esito della valutazione, perché la disposizione collega a quella conclusione il termine della possibilità transitoria di operare.
Il riferimento da conservare è il testo del DM 22 settembre 2026 in Gazzetta Ufficiale. La pagina ufficiale dei Vigili del Fuoco dedicata al decreto Controlli riporta inoltre la circolare DCPREV n. 20188 del 24 settembre 2026 sulle indicazioni operative per la presentazione delle istanze. Nel fascicolo dell’affidamento conviene rendere distinguibili la posizione del tecnico e la documentazione relativa all’impresa, così da poter verificare entrambi gli aspetti senza sovrapporli.
Usare il registro per seguire interventi e anomalie
L’allegato I richiede un registro dei controlli costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. Per essere utile anche alla gestione ordinaria, il registro dovrebbe consentire di collegare ciascun intervento al sistema interessato e al relativo rapporto. Una raccolta di verbali diventa più leggibile quando le denominazioni restano uniformi e la successione delle attività può essere ricostruita senza consultare persone diverse per ogni documento.
Le anomalie meritano una gestione esplicita. Una descrizione comprensibile indica che cosa è stato rilevato, dove, quali approfondimenti sono necessari e quale sia lo stato della risoluzione. Nell’organizzazione interna è opportuno distinguere la segnalazione dalla valutazione e dalla chiusura: l’emissione di un ordine di lavoro dimostra che un’attività è stata richiesta, mentre il riscontro dell’esecuzione permette di documentare ciò che è stato fatto. Le informazioni sulle eventuali limitazioni del sistema devono raggiungere chi ha la responsabilità di valutarle e gestirle.
Il registro va inoltre collegato alla vita del progetto. Una sostituzione, un ampliamento o un cambio d’uso possono richiedere valutazioni ulteriori rispetto al singolo intervento manutentivo. Informare chi segue la progettazione permette di verificare la coerenza fra impianti, documentazione e organizzazione dell’emergenza. Sono collegati a questo tema il progetto degli impianti di protezione attiva e la gestione delle emergenze secondo il DM 2 settembre 2021.
Per un confronto sulla documentazione disponibile, consulta il servizio impianti antincendio oppure contatta FSEng. Inventario, rapporti recenti e quadro delle anomalie aperte consentono di partire dalle condizioni effettive dell’attività.
Fonti e aggiornamento. DM 1 settembre 2021, art. 1, art. 3 e allegato I; DM 22 settembre 2026, art. 1, che introduce l’art. 6-bis; portale dei Vigili del Fuoco sul decreto Controlli. Verifica editoriale: 28 settembre 2026. Le modalità organizzative proposte devono essere adattate ai sistemi e alla documentazione dell’attività.






