DM 2 settembre 2021: gestione dell’emergenza e formazione antincendio

Normativa antincendio: approfondimenti di FSEng Ingegneria Antincendio

La gestione dell’emergenza antincendio deve rendere comprensibili le azioni da svolgere nelle condizioni reali dell’attività. Questo richiede un collegamento fra edificio, presenze, persone incaricate e formazione: un piano ben scritto perde utilità se descrive turni inesistenti o affida un compito a chi non è presente. Il DM 2 settembre 2021 affronta la gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza e disciplina i percorsi formativi degli addetti. Per applicarlo, conviene partire dall’organizzazione concreta e verificare come le misure previste possano essere attuate.

Stabilire quando occorre il piano di emergenza

L’articolo 2, comma 2, richiede il piano nei luoghi di lavoro con almeno dieci lavoratori, in quelli aperti al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente, indipendentemente dal numero dei lavoratori, e nei luoghi di lavoro compresi nell’allegato I del DPR 151/2011. Sono condizioni alternative: la presenza di una sola di esse rende necessario il piano nell’ambito di applicazione della disposizione. Limitarsi a contare i dipendenti può quindi condurre a una valutazione incompleta.

La verifica dovrebbe considerare il numero dei lavoratori, le presenze contemporanee e l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Pubblico, visitatori e lavoratori di imprese esterne possono incidere sul quadro delle presenze e sull’organizzazione da descrivere. È utile raccogliere queste informazioni insieme ai turni, alle aperture fuori orario e alle attività occasionali prevedibili: si evita così di costruire la procedura intorno a una sola fotografia della giornata lavorativa.

Quando non ricorre nessuno dei casi indicati, l’articolo 2, comma 4, mantiene la necessità di misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel documento di valutazione dei rischi o nella documentazione redatta secondo le procedure standardizzate. Anche una realtà di dimensioni contenute deve quindi sapere come gestire una segnalazione, attivare i soccorsi e organizzare le azioni pertinenti. La forma della documentazione dipende dal caso; la conoscenza dei luoghi e dei compiti rimane il punto da chiarire.

Scrivere procedure aderenti ai luoghi e alle persone

L’allegato II collega il piano alle caratteristiche dei luoghi, alle modalità di rivelazione e diffusione dell’allarme, alle persone presenti e alle responsabilità assegnate. Per trasformare queste informazioni in istruzioni utilizzabili, occorre scegliere denominazioni dei locali coerenti con la segnaletica e con le planimetrie. Un nome conosciuto soltanto da un reparto può risultare ambiguo per un nuovo lavoratore, un visitatore o un’impresa esterna.

La sequenza delle comunicazioni va descritta in modo che ciascuno riconosca il proprio compito e il destinatario dell’informazione. Chi riceve una segnalazione deve poter identificare la zona interessata e attivare le azioni previste. Le istruzioni devono inoltre raccordarsi con gli incarichi effettivi: l’allegato II, paragrafo 2.1, richiede che il numero complessivo degli addetti sia congruo rispetto alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili. Un elenco di nominativi, da solo, non mostra questa disponibilità.

Le esigenze di assistenza devono essere considerate nella stessa ricostruzione organizzativa. Il paragrafo 3 dell’allegato II richiama le persone con esigenze speciali, comprese quelle che possono accedere all’attività senza esserne lavoratori abituali. È quindi utile esaminare insieme caratteristiche delle persone, accessibilità delle comunicazioni e procedure di evacuazione. Il confronto può essere approfondito attraverso il servizio sul comportamento umano in caso di incendio.

Quando l’edificio ospita attività diverse, le istruzioni devono permettere di capire come si raccordano le rispettive organizzazioni. La stessa attenzione serve dopo una modifica dei locali o delle modalità operative: aggiornare il documento deve accompagnarsi alla comunicazione dei cambiamenti a chi dovrà applicarli. La revisione acquista così un contenuto concreto, verificabile nelle procedure e nei compiti assegnati.

Programmare formazione, aggiornamento e idoneità tecnica

L’allegato III distingue tre livelli di attività e i relativi percorsi per gli addetti. Il livello va individuato attraverso la valutazione del rischio e gli indirizzi del decreto, tenendo conto delle caratteristiche dell’attività. Le durate riportate nella tabella sono quelle dei programmi minimi: consentono di leggere correttamente il percorso, ma non sostituiscono la verifica del livello applicabile né degli eventuali contenuti integrativi necessari.

Durata dei corsi per gli addetti antincendio
Livello dell’attivitàFormazione inizialeAggiornamento
Livello 11-FOR: 4 ore1-AGG: 2 ore
Livello 22-FOR: 8 ore2-AGG: 5 ore
Livello 33-FOR: 16 ore3-AGG: 8 ore

Sintesi redazionale delle durate, non riproduzione integrale dei programmi. Fonte: DM 2 settembre 2021, allegato III, §§ 3.2.5 e 3.2.6, edizione pubblicata in GU n. 237 del 4 ottobre 2021, pp. 51–55. Aggiornamento almeno quinquennale: art. 5, comma 5. La tabella riguarda gli addetti, non i docenti; non determina il livello dell’attività o l’obbligo di idoneità tecnica.

La formazione iniziale, il successivo aggiornamento e l’accertamento dell’idoneità tecnica sono passaggi distinti. L’articolo 5, comma 2, richiede l’attestato di idoneità per gli addetti delle attività indicate nell’allegato IV. Perciò la partecipazione a un corso non esaurisce automaticamente tutte le verifiche documentali da svolgere. L’inquadramento dell’attività e la posizione di ciascun addetto devono essere letti insieme.

Per programmare il servizio è utile predisporre un prospetto che associ a ogni addetto l’incarico, il turno abituale, il percorso formativo documentato, gli aggiornamenti e l’idoneità quando richiesta. Questo permette di vedere sia le scadenze sia le eventuali carenze di copertura nei turni. La pianificazione dei corsi può così accompagnare i cambi di personale e dell’organizzazione, invece di concentrarsi soltanto sulle date degli attestati già presenti.

Verificare l’organizzazione attraverso le esercitazioni

L’allegato I, paragrafo 1.3, prevede esercitazioni almeno annuali nei luoghi di lavoro per i quali è richiesto il piano di emergenza, salvo diverse indicazioni delle specifiche norme e regole tecniche. La prova consente di osservare come le istruzioni vengono comprese e applicate: raggiungibilità delle informazioni, riconoscimento dei percorsi, disponibilità degli incaricati e coordinamento fra le persone sono aspetti che la sola lettura del piano può lasciare irrisolti.

La preparazione dell’esercitazione dovrebbe rendere chiaro quali condizioni saranno osservate e come saranno raccolti i riscontri. È utile assegnare a chi osserva compiti precisi, così che il resoconto descriva fatti riconoscibili. Un’indicazione come “comunicazione poco chiara” acquista valore operativo quando precisa il passaggio interessato e la difficoltà incontrata. Da quel riscontro si può individuare una correzione, affidarne l’attuazione e verificarne la conclusione.

Il decreto richiede di documentare le esercitazioni e contempla ulteriori prove in presenza di determinate variazioni o carenze emerse. Il verbale diventa quindi uno strumento per seguire le azioni correttive e aggiornare le procedure. Se le osservazioni riguardano un impianto o una condizione assunta nella progettazione, devono essere condivise con chi segue gli aspetti tecnici: il raccordo con controlli e manutenzione e con l’analisi ingegneristica antincendio consente di affrontare il problema nel documento e nell’ambito pertinenti.

Per un confronto sul collegamento fra procedure e condizioni di progetto è disponibile il supporto FSEng ai professionisti. Piano vigente, distribuzione dei turni e osservazioni delle ultime esercitazioni sono una base utile per individuare gli aspetti da approfondire.

Fonte e aggiornamento. Vigili del Fuoco: DM 2 settembre 2021, artt. 2 e 5, allegato I § 1.3, allegato II e allegati III–IV. Verifica editoriale: 28 settembre 2026. Le indicazioni organizzative devono essere adattate alle caratteristiche dell’attività e al percorso progettuale applicabile.

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