E’ stato pubblicato il DM 15 maggio 2020 ovvero la regola tecnica verticale per le autorimesse, secondo il Codice di prevenzione incendi DM18/10/2019.
La nuova norma antincendio (RTV6 – DM 15 maggio 2020), che sostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, entra in vigore il 19 novembre 2020.
E’ contestualmente abrogato il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 e pertanto non è più applicabile il doppio binario per le attività di autorimessa.
IL MINISTRO DELL’INTERNO…
Art. 1 Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. E' approvato l'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 -Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Art. 2 Modifiche all'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. La lettera «e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili» dell'elenco delle attivita' riportato al comma 1 dell'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e' soppressa.
Art. 3 Norme finali 1. Fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni contenute nell'allegato I per l'intera autorimessa, il presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi: a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n. 151; b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti. 2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019. 4. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02776/sg
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info@fseng-antincendio.it
È sempre valido il punto 3.6. 3 del d. m. 1 febbraio 1986 che riguarda le corsie di manovra e quindi le misure in esso riportate?
Buongiorno,
le invio per mail una Circolare in cui si discute il punto da Lei chiesto.
Le lascio il mio numero per ulteriori informazioni 3297784674.
AQ
Buongiorno
Un’impresa edile ha ottenuto un parere di conformità al DM 01/02/1986 per la realizzazione di un’autorimessa privata, con rilascio prima del 19/11/2020, ma senza presentazione SCIA. Oggi l’impresa chiede di apportare modifiche significative al progetto approvato (eliminazione aree deposito/cantinole ed aumento del n.ro posti auto): si può applicare ancora il DM 01/02/1986 per la variante al progetto approvato o è obbligatorio applicare il Codice con relativa RTV? Grazie
Buongiorno,
Dovrebbe progettare con la nuova RTV.
Le lascio il mio numero per ulteriori informazioni 3297784674.
AQ