Fire Safety Engineering

E’ stato pubblicato il DM 15 maggio 2020 ovvero la regola tecnica verticale per le autorimesse, secondo il Codice di prevenzione incendi DM18/10/2019.

La nuova norma antincendio (RTV6 – DM 15 maggio 2020), che sostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, entra in vigore il 19 novembre 2020.

E’ contestualmente abrogato il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 e pertanto non è più applicabile il doppio binario per le attività di autorimessa.

IL MINISTRO DELL’INTERNO…

                             Art. 1 
 
 
                Modifiche all'allegato 1 del decreto 
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. E' approvato l'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 -Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
                             Art. 2 
 
 
                Modifiche all'art. 2-bis del decreto 
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
 
  1. La lettera «e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e  dei  locali  adibiti  al  ricovero  di  natanti   ed   aeromobili» dell'elenco delle attivita' riportato al comma 1 dell'art. 2-bis  del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e' soppressa. 
                               Art. 3 
 
 
                            Norme finali 
 
  1.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  applicare  le  disposizioni contenute nell'allegato  I  per  l'intera  autorimessa,  il  presente decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi: 
    a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n. 151; 
    b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti  normativi richiamati  in  premessa,  comprovati  da   atti   rilasciati   dalle amministrazioni competenti. 
  2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno  1°  febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per  la  costruzione  e  l'esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante  «Disposizioni  in  materia  di  parcamento  di autoveicoli alimentati a gas di petrolio  liquefatto  all'interno  di autorimesse in relazione  al  sistema  di  sicurezza  dell'impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
  3. Per gli interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  delle autorimesse esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  3  agosto  2015,   come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019. 
  4. Il presente decreto entra in vigore  il  centottantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02776/sg

Per Info su come applicare le soluzioni alternative in fire engineering per autorimesse:

info@fseng-antincendio.it

4 thoughts on “RTV6 – abrogato il DM 1° febbraio 1986

  1. Giuseppe Porciatti

    È sempre valido il punto 3.6. 3 del d. m. 1 febbraio 1986 che riguarda le corsie di manovra e quindi le misure in esso riportate?

    • FSEng

      Buongiorno,

      le invio per mail una Circolare in cui si discute il punto da Lei chiesto.
      Le lascio il mio numero per ulteriori informazioni 3297784674.

      AQ

  2. Buongiorno
    Un’impresa edile ha ottenuto un parere di conformità al DM 01/02/1986 per la realizzazione di un’autorimessa privata, con rilascio prima del 19/11/2020, ma senza presentazione SCIA. Oggi l’impresa chiede di apportare modifiche significative al progetto approvato (eliminazione aree deposito/cantinole ed aumento del n.ro posti auto): si può applicare ancora il DM 01/02/1986 per la variante al progetto approvato o è obbligatorio applicare il Codice con relativa RTV? Grazie

    • FSEng

      Buongiorno,

      Dovrebbe progettare con la nuova RTV.
      Le lascio il mio numero per ulteriori informazioni 3297784674.

      AQ

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