SCIA antincendio: Depositi di liquidi combustibili – attività 12

Attività 12 del DPR 151/2011 – Depositi di liquidi combustibili

La SCIA antincendio per depositi di liquidi combustibili richiede di mettere in relazione stato effettivo, progetto applicabile e documentazione delle opere. Il controllo iniziale riguarda capacità geometrica, prodotti, contenitori e bacini, oltre alle eventuali prescrizioni contenute nei precedenti atti.

Dalla progettazione alla segnalazione

La SCIA prevista dall’articolo 4 del DPR 151/2011 deve essere presentata prima dell’esercizio dell’attività soggetta, secondo il procedimento applicabile. È distinta dalla valutazione del progetto: un parere favorevole non sostituisce la segnalazione, le verifiche sull’eseguito o i documenti richiesti. Per le categorie B e C va considerato il progetto valutato; la categoria A segue il proprio percorso documentale.

Quale attività stiamo verificando

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3

L’inquadramento va verificato sull’intera attività e sulle eventuali attività accessorie: il nome commerciale dell’impresa, da solo, non determina la soggezione né la categoria.

Controlli sull’eseguito

Il sopralluogo e la revisione degli elaborati si concentrano anche su contenimento, distanze di separazione e sistemi di spegnimento. Occorre verificare che destinazioni, quantità, configurazioni e modalità di utilizzo corrispondano alle condizioni assunte nel progetto. Le differenze non vanno risolte soltanto cambiando la descrizione nella relazione.

La documentazione è selezionata in funzione delle opere e dei prodotti presenti: asseverazione, elaborati, certificazioni e dichiarazioni pertinenti per strutture, compartimentazioni, materiali e impianti. CERT.REI, DICH.PROD, DICH.IMP e CERT.IMP hanno finalità diverse e non sono allegati intercambiabili da richiedere indistintamente.

Difformità e attività esistenti

Se emergono modifiche rispetto agli atti precedenti, il professionista ne valuta l’effetto sulle condizioni di sicurezza e individua il procedimento appropriato. La documentazione mancante deve essere ricostruita con un percorso tecnicamente fondato; la sola presenza di un impianto non prova la sua conformità.

Preparare il fascicolo

Per organizzare la pratica relativa a depositi di liquidi combustibili, raccogli progetto e pareri disponibili, precedenti SCIA o CPI, planimetrie dello stato attuale e documentazione di installatori e produttori. Evidenzia capacità geometrica, prodotti, contenitori e bacini, insieme alle differenze rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.

Dopo la presentazione restano gli obblighi di mantenimento delle condizioni di sicurezza, gestione e controlli previsti. Il rinnovo periodico non va confuso con la SCIA iniziale né utilizzato per omettere la valutazione delle modifiche.

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Riferimenti

VVF: regole tecniche e chiarimenti per attività · VVF: procedure di prevenzione incendi. Riferimenti da verificare nella versione vigente in relazione al singolo intervento.

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