(Artt. 23 e 24 del D.L.vo n° 758/94)Il PM ricevuta la notizia di reato inerente alla contravvenzione, tiene sospeso il relativo procedimento dal momento dell’iscrizione della notizia nel registro di cui all’art. 335 del c.c.p. fino al momento in cui riceve dall’Organo di Vigilanza le comunicazioni di cui all’art. 21.Il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento, per estinzione del reato, se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto.Il Pubblico Ministero può procedere ai fini dell’applicazione dell’art. 162 bis (oblazione) del codice penale, nel caso che da parte del contravventore l’adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma comunque congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle indicate dall’Organo di Vigilanza.





