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L’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di P.G. di cui all’art. 55 del c.c.p., accertata la sussistenza di un reato ricadente tra quelli estinguibili con contravvenzione (con mod. 1PG), impartisce al contravventore una apposita prescrizione, allo scopo di eliminare la contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine tecnicamente necessario, non eccedente un periodo massimo di mesi 6.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.lgs n. 758/94, il suddetto termine, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell’adempimento, può essere prorogato fino ad un massimo di mesi 6, comprensivo anche del periodo già trascorso.

Un’ulteriore proroga, fino ad un periodo massimo di altri 6 mesi, può essere concessa una sola volta su istanza del contravventore, che deve indicare specifiche circostanze giustificative a lui non imputabili.Si precisa che la prescrizione costituisce un atto obbligatorio nell’ambito dei reati previsti nell’allegato 1 del decreto. La prescrizione è comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito del quale opera il contravventore.

Nel caso in cui oltre alla violazione di una norma, venga accertata una situazione di pericolo, l’organo di vigilanza può imporre specifiche prescrizioni atte a far cessare lo stato di pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in attesa della regolarizzazione.

L’organo di vigilanza ha l’obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale.

La contravvenzione della norma disattesa deve essere imputata al contravventore, che quindi va individuato nella persona o nelle persone che hanno violato la norma in concreto.

ART. 21 (Verifica dell’adempimento)

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate nella prescrizione.

Accertato l’adempimento alla prescrizione, l’Organo di Vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita.

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’Organo di Vigilanza comunica al Pubblico Ministero l’adempimento alla prescrizione e l’eventuale pagamento dell’ammenda prevista.

In caso si accerti l’inadempimento alla prescrizione impartita, l’Organo di Vigilanza ne dà comunicazione al PM ed al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.Nel caso di più prescrizioni correlate a distinte ipotesi di reato, qualora il contravventore adempia soltanto ad alcune, i Comandi Provinciali VV.F. provvederanno a dare separata comunicazione al PM.

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