ALTRI REATI CONNESSI CON I CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDIMANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA

Con l’entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, secondo un’interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011:”Le sanzioni penali previste per l’omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all’articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell’allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.” (Interpretazione fornita con Lett.circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011).Secondo tale interpretazione la mancata presentazione della SCIA è equiparata all’omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. Inoltre, le sanzioni penali si applicherebbero a tutte le “attività soggette” del DPR n. 151/2011 (cat. A/B/C).Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 1: Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 258 a euro 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall’art. 16, co. 1 (cioè il D.P.R. n. 151/2011).ATTESTAZIONE DI FATTI NON RISPONDENTI AL VERO NELLE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DEL C.P.I. Le pene previste in tal caso dall’articolo 20 co. 2 del D.lgs. n. 139/2006, sono rappresentate dalla reclusione e multa. Si tratta pertanto di un delitto, reato più grave di quelli contravvenzionali (puniti con arresto o ammenda) che contraddistinguono in genere le inadempienze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività – Comma 2: Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

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