Trasformatori a olio negli aerogeneratori: attività 48 e nota VVF 20677/2026

Un trasformatore a olio installato nella navicella di un aerogeneratore non è escluso dai procedimenti di prevenzione incendi per il solo fatto di trovarsi in quota. La nota DCPREV prot. n. 20677 del 28 settembre 2026 lo riconduce all’attività 48 dell’Allegato I al DPR 151/2011 quando ricorre la presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³. Il chiarimento interessa gestori di impianti eolici, progettisti elettrici e professionisti antincendio chiamati a verificare nuove installazioni, modifiche e configurazioni esistenti.

La nota distingue però l’assoggettabilità dalla regola tecnica da utilizzare. Per questa particolare installazione richiama i criteri dell’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 139/2006; il D.M. 15 luglio 2014, pur non cogente nella fattispecie descritta, può fornire un riferimento per le parti applicabili. Non basta quindi trasporre nella navicella le prescrizioni pensate per un’ordinaria cabina elettrica, né è corretto concludere che manchino obblighi progettuali.

Il testo ministeriale è consultabile nella riproduzione pubblicata da Certifico il 2 ottobre 2026. Di seguito distinguiamo il contenuto del chiarimento, i riferimenti legislativi e le verifiche operative che proponiamo per impostare il fascicolo di progetto. Le indicazioni tecniche esemplificative non costituiscono nuove prescrizioni ministeriali.

Attività 48: la verifica parte dal liquido isolante, non dalla potenza della turbina

L’Allegato I al DPR 151/2011 comprende, nell’attività 48, le macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili in quantità superiore a 1 m³. Per questa fattispecie la tabella individua la categoria B, distinta dalle centrali termoelettriche collocate nella categoria C. Una turbina eolica non diventa una centrale termoelettrica perché comprende un trasformatore: la voce da esaminare è quella pertinente alla macchina e alle sue caratteristiche. Il riferimento è l’Allegato I pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel confronto iniziale è dunque preferibile chiedere il dato del fluido effettivamente contenuto nella macchina, anziché limitarsi alla potenza nominale. Due trasformatori di potenza simile possono avere configurazioni differenti. La scheda del costruttore deve permettere di identificare modello, liquido utilizzato e volume, distinguendo i dati certi dalle informazioni ancora da acquisire. La potenza rimane un dato impiantistico utile, ma non sostituisce il parametro volumetrico previsto dalla voce normativa.

Un metro cubo corrisponde a 1.000 litri. Negli esempi di confronto va mantenuta la formulazione “superiore”: un volume documentato di 1.200 litri supera la soglia; un volume di 900 litri non la supera; 1.000 litri esatti non sono superiori a 1 m³. Questi esempi riguardano esclusivamente il confronto numerico e non valgono come attestazioni di non assoggettabilità di un intero impianto. Prima della conclusione bisogna definire quale macchina o installazione viene esaminata e verificare le altre attività eventualmente presenti.

La parola “olio” non risolve da sola la classificazione del liquido. Occorre verificare che si tratti di un liquido isolante combustibile pertinente alla macchina. Una denominazione commerciale, la biodegradabilità o una dichiarazione generica di maggiore sicurezza non sostituiscono le caratteristiche tecniche. È opportuno acquisire la documentazione del prodotto e chiarire eventuali incoerenze fra scheda della macchina, distinta di fornitura e manuali.

Se il costruttore dichiara la quantità in chilogrammi, non conviene confrontare direttamente quel numero con una soglia espressa in metri cubi. La conversione richiede un valore di densità documentato e coerente con il dato utilizzato. Per evitare una falsa precisione, la relazione dovrebbe riportare origine e unità del valore, eventuale conversione e margine di incertezza, soprattutto quando la quantità risulta vicina al limite.

Nei parchi con più aerogeneratori va inoltre motivato il perimetro dell’attività esaminata. Non è corretto sommare automaticamente qualsiasi liquido di tutte le turbine, né frazionare arbitrariamente un’installazione per rimanere sotto soglia. La valutazione deve descrivere macchine, collegamenti, ubicazioni e condizioni pertinenti al caso concreto. Gli altri fluidi presenti nella turbina non diventano per questo liquidi isolanti della macchina, ma rimangono elementi da considerare nella valutazione complessiva del rischio.

Il ruolo del D.M. 15 luglio 2014 nella progettazione antincendio

Il D.M. 15 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2014, approva la regola tecnica per progettazione, installazione ed esercizio delle macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili oltre 1 m³. È il documento da conoscere quando si affronta questo tipo di apparecchiatura, ma il suo utilizzo deve tenere conto della specifica indicazione resa per i trasformatori nelle navicelle.

L’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 139/2006 disciplina il ricorso ai criteri tecnici desunti dalle finalità e dai principi della prevenzione incendi, considerando anche le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate. Il richiamo non equivale a progettare senza criteri: richiede di rendere comprensibile perché le misure adottate siano adatte al problema esaminato. Il testo dell’articolo è consultabile su Normattiva.

Come metodo di lavoro proponiamo di separare, nella relazione, tre livelli: i requisiti direttamente applicabili, i riferimenti tecnici assunti per sviluppare la soluzione e le verifiche con cui si dimostra l’adeguatezza delle scelte. Questa distinzione evita di presentare un riferimento volontariamente utilizzato come un obbligo indistinto, oppure una scelta del progettista come una prescrizione contenuta nella nota.

Il passaggio più delicato consiste nel riconoscere quali ipotesi di una soluzione ordinaria non siano trasferibili alla navicella. Accessibilità, geometria, possibilità di allontanamento delle persone, gestione delle perdite e condizioni di intervento devono essere esaminati nella configurazione effettiva. Una tabella di conformità compilata senza spiegare queste differenze può nascondere più problemi di quanti ne risolva.

Per ogni riferimento assunto è utile indicare l’obiettivo perseguito e la parte della soluzione che ne fa uso. Se una misura proposta dipende da un sistema automatico, il progetto dovrebbe chiarire quale evento lo attiva, quale azione ne consegue e quali condizioni devono rimanere disponibili. L’elenco dei componenti non dimostra, da solo, che il sistema risponda all’obiettivo dichiarato.

Non discende dal chiarimento un obbligo generalizzato di svolgere una simulazione CFD o un’analisi prestazionale per ogni trasformatore eolico. L’eventuale approfondimento ingegneristico va motivato sulla criticità da risolvere e sul percorso applicabile. Un calcolo è utile quando permette di verificare una domanda progettuale concreta, non quando viene aggiunto soltanto per rendere più voluminoso il fascicolo.

Sintesi redazionale del percorso di verifica. Fonti: Allegato I e articoli 3-4 del DPR 151/2011; articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 139/2006; nota DCPREV 20677/2026. Verifica del 5 ottobre 2026. Non è una tabella ministeriale.
AspettoRiferimentoEsito da documentare
AssoggettabilitàAttività 48 dell’Allegato IPresenza di liquido isolante combustibile e confronto con la soglia superiore a 1 m³.
ProcedimentoCategoria B; articoli 3 e 4 del DPR 151/2011Valutazione del progetto e successiva SCIA secondo il procedimento applicabile.
Criteri tecniciArticolo 15, comma 3, del D.Lgs. 139/2006Misure motivate rispetto a rischi, geometria ed esigenze funzionali dell’installazione.
Regola tecnica di riferimentoD.M. 15 luglio 2014, nel ruolo precisato dalla notaIndividuazione delle parti utilizzabili, senza estensione automatica all’intera navicella.

Che cosa verificare nella navicella e nelle attività di manutenzione

La verifica tecnica dovrebbe partire da una descrizione dell’installazione sufficientemente dettagliata da permettere di ricostruire lo scenario. Sono utili piante e sezioni della navicella, posizione del trasformatore, distribuzione degli altri componenti, accessi, passaggi dei cavi e sistemi previsti dal costruttore. Il professionista deve poter distinguere la configurazione consegnata dal produttore dalle modifiche eventualmente introdotte in fase di installazione o manutenzione.

Proponiamo poi di esaminare separatamente la possibile origine dell’evento, la propagazione e le conseguenze. Il primo passaggio riguarda le condizioni di guasto rilevanti per la macchina e la loro gestione; il secondo i materiali e i percorsi attraverso cui gli effetti potrebbero interessare altri componenti; il terzo le persone, le strutture e le aree che possono essere coinvolte. Si tratta di uno schema di analisi, non di una lista di scenari imposta dalla nota.

La gestione di un’eventuale perdita di liquido deve essere affrontata nella geometria reale. Conviene verificare dove può dirigersi il fluido, quali superfici può raggiungere, quali aperture incontra e come si integra la soluzione proposta con le esigenze di manutenzione. Non è sufficiente indicare genericamente un contenimento: vanno chiarite le ipotesi che lo rendono efficace e le condizioni nelle quali potrebbe non esserlo.

Lo stesso criterio vale per rivelazione, allarme, arresto e altri eventuali sistemi di protezione. Prima di scegliere un dispositivo, è utile chiarire quale evento si vuole riconoscere e quale sequenza operativa deve seguire. La segnalazione può richiedere una gestione diversa a seconda che la macchina sia senza personale oppure interessata da lavori. Qualsiasi automatismo deve essere coordinato con la sicurezza elettrica e con le istruzioni del costruttore, senza dedurre che un arresto produca immediatamente condizioni sicure in ogni parte della macchina.

Quando sono previste attività in quota, l’analisi non dovrebbe limitarsi al normale funzionamento senza presenza di addetti. Occorre rappresentare le condizioni di accesso e lavoro: persone presenti, localizzazione, comunicazioni, disponibilità dei percorsi e modalità di gestione dell’emergenza. Le procedure devono essere compatibili con l’organizzazione delle imprese che intervengono, non soltanto con uno schema ideale contenuto nel manuale generale.

Per impostare il confronto con il responsabile dell’impianto può essere utile porre domande concrete. Come viene riconosciuta una condizione anomala durante la manutenzione? Chi riceve la segnalazione e dispone l’interruzione del lavoro? Come viene comunicata un’indisponibilità di un sistema di sicurezza? Quali informazioni servono ai soccorritori? Le risposte devono essere riportate nelle procedure pertinenti e verificate rispetto alla configurazione effettiva.

Anche l’interazione con le aree circostanti va esaminata senza affidarsi alla sola distanza dalla base della torre. Nell’analisi tecnica si possono considerare, quando pertinenti, materiali e installazioni esposti, accessi, percorsi utilizzati dal personale e condizioni che influenzano l’intervento. Non viene qui proposto un valore universale di distanza o una protezione standard: tali scelte richiedono dati del sito e una motivazione progettuale.

Infine, le condizioni assunte dal progetto devono rimanere riconoscibili durante l’esercizio. Sostituire un fluido, modificare un quadro, aggiungere cablaggi o cambiare la gestione di un allarme può richiedere un riesame. Per questo è utile collegare il fascicolo antincendio alle procedure di modifica e ai rapporti di manutenzione, evitando che ogni disciplina aggiorni soltanto la propria documentazione.

Valutazione progetto, SCIA e verifica degli impianti esistenti

Per un’attività di categoria B, il DPR 151/2011 prevede la valutazione del progetto secondo l’articolo 3 e la segnalazione certificata di inizio attività secondo l’articolo 4. I due passaggi hanno funzioni differenti: il primo riguarda il progetto, il secondo la fase di avvio dell’esercizio e la documentazione prevista. Non è corretto considerare un parere favorevole sul progetto come sostitutivo della SCIA. I riferimenti procedurali sono disponibili nel DPR 151/2011.

Per una nuova installazione conviene affrontare l’inquadramento prima che le scelte di fornitura siano consolidate. Disporre dei dati del trasformatore e della navicella in fase progettuale permette di discutere con il costruttore le informazioni mancanti e le misure necessarie. Il fascicolo dovrebbe rendere identificabili macchina, ubicazione, quantità di liquido, criteri tecnici adottati e documenti da acquisire al termine dei lavori.

Per gli impianti già in esercizio la prima attività è invece la ricostruzione documentale. Occorre leggere progetto, eventuali pareri, SCIA e successive modifiche, confrontandoli con la macchina effettivamente installata. La data della nota non dimostra da sola che ogni impianto preesistente sia irregolare; allo stesso modo non autorizza a ignorare una fattispecie che risulta soggetta. La conclusione richiede una verifica sul caso concreto.

È utile partire da una matrice delle differenze tra progetto e stato di fatto. Un valore di olio diverso, una macchina sostituita, una diversa posizione dei componenti o un sistema di sicurezza non più disponibile sono elementi da approfondire. La matrice dovrebbe indicare per ogni differenza l’effetto possibile e il documento necessario per chiudere la verifica, evitando sia una conferma generica di conformità sia un elenco di anomalie privo di priorità.

In caso di sostituzione o potenziamento non basta verificare che la nuova apparecchiatura svolga la stessa funzione elettrica. Devono essere riesaminati i dati rilevanti ai fini antincendio e l’eventuale modifica delle condizioni di sicurezza. Il procedimento da seguire dipende dalla situazione documentata e dalle disposizioni applicabili; non può essere determinato soltanto dalla denominazione commerciale dell’intervento.

Nel coordinamento fra professionisti va chiarito anche chi produce ogni evidenza. Costruttore, progettista elettrico, installatore, gestore e professionista antincendio hanno informazioni differenti. Una raccolta documentale organizzata per responsabilità e scadenze riduce il rischio che un dato essenziale emerga soltanto al momento della SCIA. Per il quadro dei procedimenti è disponibile la pagina FSEng su valutazione progetto, SCIA e attività del DPR 151.

Come avviare una verifica tecnica con FSEng

Per un primo esame sono utili la planimetria dell’impianto eolico, l’identificazione delle turbine interessate, le schede dei trasformatori, i dati dei liquidi isolanti e la documentazione antincendio già disponibile. Non occorre che il fascicolo sia perfetto per iniziare: è più importante sapere quali elementi sono certi e quali devono essere richiesti al produttore o verificati sul posto.

Il risultato iniziale dovrebbe essere un quadro delle questioni da risolvere: assoggettabilità, adeguatezza delle informazioni tecniche, percorso progettuale e possibili necessità di approfondimento. Solo dopo questo passaggio conviene definire il dettaglio delle verifiche e degli eventuali interventi. Una proposta basata immediatamente su un impianto di protezione standard rischia di precedere la comprensione del problema.

Per i gestori di più installazioni può essere utile uno schema comune di censimento, mantenendo però le differenze fra modelli, quantità di fluido e configurazioni. Un modello di scheda facilita il confronto; non autorizza a estendere automaticamente l’esito di una macchina a tutte le altre. Le evidenze devono restare associate all’apparecchiatura e al sito cui si riferiscono.

L’assistenza tecnica può riguardare l’inquadramento preliminare, il confronto fra documentazione e stato di fatto, la predisposizione del progetto antincendio e il coordinamento degli adempimenti. L’eventuale analisi ingegneristica va definita in funzione della prestazione da dimostrare. L’obiettivo non è aggiungere documenti, ma disporre di un percorso comprensibile, verificabile e utilizzabile anche nella gestione successiva.

Devi verificare i trasformatori di un impianto eolico o stai programmando una sostituzione? Contatta FSEng per una valutazione tecnica, indicando ubicazione, numero e modello delle macchine, quantità di liquido isolante e documentazione disponibile. Questi dati consentono di definire un incarico coerente con le esigenze dell’impianto, senza confondere la verifica preliminare con l’intera pratica di prevenzione incendi.

Fonti e riferimenti

Nota DCPREV prot. n. 20677 del 28 settembre 2026: “Trasformatori ad olio” installati all’interno della navicella delle torri eoliche; testo consultato nella riproduzione pubblicata da Certifico il 2 ottobre 2026, con attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. È un chiarimento applicativo: la data di pubblicazione della scheda non è una nuova entrata in vigore del DPR 151/2011.

DPR 1° agosto 2011, n. 151: Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011; Allegato I, attività 48, e articoli 3 e 4. D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139: articolo 15, comma 3, su Normattiva. D.M. 15 luglio 2014: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2014, regola tecnica delle macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili oltre 1 m³.

Verifica editoriale del 5 ottobre 2026. Tabella ed esempi sono rielaborazioni redazionali. Le proposte di metodo non costituiscono prescrizioni aggiuntive della nota e richiedono adattamento alla specifica configurazione dell’impianto.

Hai un progetto da gestire?

Parliamone. Valutiamo insieme la strategia migliore per garantire sicurezza e conformità.

    Consulenza FSE, progettazione antincendio e verifiche di resistenza al fuoco per soluzioni su misura conformi e ottimizzate.