- Home
- Prevenzione Incendi
- Impianti rifiuti e DPR 151/2011: il chiarimento VVF 19672/2026
Impianti rifiuti e DPR 151/2011: il chiarimento VVF 19672/2026
La nota DCPREV prot. n. 19672 del 21 settembre 2026 interviene su una questione che, nella pratica, continua a generare letture non uniformi: un impianto destinato allo stoccaggio o al trattamento dei rifiuti è automaticamente soggetto ai controlli di prevenzione incendi? Il chiarimento dei Vigili del Fuoco distingue la destinazione generale del sito dalle attività effettivamente presenti. Lo stoccaggio o il trattamento dei rifiuti, considerato come denominazione dell’impianto, non costituisce una voce autonoma dell’Allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151. Le procedure devono però essere attivate quando, all’interno del sedime, ricorrono una o più attività elencate nel regolamento, con le rispettive condizioni di assoggettabilità.
Non è un’esenzione dagli obblighi antincendio. Occorre verificare materiali, quantità massime, superfici, processi e impianti accessori. Restano distinti il procedimento amministrativo VVF, l’applicazione della regola tecnica del D.M. 26 luglio 2022 e gli obblighi di sicurezza sul lavoro. La nota richiama inoltre l’idoneità tecnica degli addetti antincendio prevista per gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti. È questa distinzione, più della sola etichetta “soggetto” o “non soggetto”, che deve guidare il progetto e la gestione dell’attività.
Il testo della nota è consultabile nella riproduzione pubblicata da Certifico il 2 ottobre 2026, che ne indica la provenienza VVF. I riferimenti legislativi e le soglie riportati di seguito sono stati confrontati con i testi della Gazzetta Ufficiale. Le indicazioni organizzative proposte costituiscono invece una lettura operativa da adattare al singolo impianto.
Che cosa chiarisce la nota VVF sugli impianti rifiuti
Il punto centrale è la distinzione tra tipologia produttiva e attività soggetta ai controlli. Un impianto può essere autorizzato sul piano ambientale per operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, selezione, recupero o trattamento, senza che la denominazione “impianto rifiuti” determini da sola un inquadramento nel DPR 151/2011. L’Allegato I individua fattispecie e soglie specifiche: è su queste che deve essere svolta la verifica.
La nota richiama, a titolo esemplificativo, le attività 34, 43, 44 e 70. Non limita tuttavia l’esame a queste quattro voci. Nel sedime possono coesistere depositi di carta, plastica e pneumatici, liquidi combustibili, gas, impianti per la produzione di calore, gruppi elettrogeni e macchine elettriche con liquidi isolanti. Una verifica riferita soltanto al capannone principale rischia di lasciare fuori componenti del sito che richiedono un autonomo inquadramento.
Il chiarimento non aggiunge una nuova attività all’Allegato I e non contiene una nuova scadenza generalizzata per presentare la SCIA. Richiama l’applicazione delle procedure già previste dal regolamento. Conviene quindi evitare sia una pratica costruita attorno a un’inesistente voce generica “impianto rifiuti”, sia la conclusione opposta secondo cui la mancanza di quella voce eliminerebbe qualsiasi obbligo verso i Vigili del Fuoco.
Il procedimento corretto parte dalle condizioni reali e autorizzate. Vanno considerate le quantità istantanee massime, non soltanto i flussi annui; occorre distinguere i materiali combustibili per natura e modalità di deposito, rilevare le superfici dei locali e censire sostanze e apparecchiature accessorie. A ogni dato deve corrispondere una voce normativa verificata, con un esito motivato. L’inventario non serve soltanto a compilare una domanda: permette al gestore di sapere quali condizioni non devono cambiare senza un riesame.
Per orientarsi nei procedimenti può essere utile il quadro FSEng delle attività del DPR 151/2011, della valutazione progetto e della SCIA. La categoria dell’attività determina il percorso amministrativo; non misura da sola tutte le criticità del processo industriale. La conclusione documentale deve pertanto essere accompagnata dalla valutazione del rischio riferita all’assetto effettivo.
Soglie e attività del DPR 151/2011 da verificare nel sito
Una buona impostazione consiste nel costruire una mappa del sedime. Per ogni area si registrano destinazione, superficie, materiali, stato fisico, quantità massima, modalità di stoccaggio e lavorazioni. Limiti autorizzativi, capacità delle baie, disponibilità dei contenitori e giacenze operative devono essere letti insieme. Una fotografia scattata in una giornata con depositi quasi vuoti non dimostra che il sito rimanga normalmente sotto soglia.
Per i depositi misti occorre verificare le voci riferite ai singoli materiali e, quando pertinente, l’attività 70. Non è corretto scegliere a priori la voce apparentemente più conveniente oppure presumere che una categoria assorba automaticamente ogni altra attività. Separazione tra edifici, compartimentazione, aree all’aperto e modalità di esercizio sono dati da descrivere, non motivi per suddividere artificiosamente le quantità.
| Attività | Fattispecie da esaminare | Soglia iniziale |
|---|---|---|
| 34 | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici; depositi per cernita di carta usata, stracci, cascami e fibre tessili per l’industria della carta. | Massa superiore a 5.000 kg. |
| 43 | Produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma o laboratori di vulcanizzazione; depositi di gomma, pneumatici e simili. | Oltre 5.000 kg per stabilimenti, impianti e laboratori; oltre 10.000 kg per i depositi indicati. |
| 44 | Stabilimenti, impianti e depositi nei quali si producono, lavorano o detengono materie plastiche. | Massa superiore a 5.000 kg. |
| 70 | Locali adibiti a deposito di merci e materiali combustibili. | Superficie lorda superiore a 1.000 m² e massa combustibile complessiva superiore a 5.000 kg. |
Per l’attività 70 i due parametri devono ricorrere congiuntamente. La sola presenza di più di 5.000 kg di combustibili non basta a ricondurre un locale a questa voce se non viene superata anche la soglia di superficie. Ciò non esclude, però, l’assoggettamento per una voce specifica: un deposito di materie plastiche oltre la relativa soglia richiede la verifica dell’attività 44 anche in un locale più piccolo. Il riferimento è l’Allegato I al DPR 151/2011, da leggere integralmente per la fattispecie esaminata.
Anche l’attività 43 richiede attenzione: lavorazione e deposito non hanno la stessa soglia iniziale. Prima di classificare un impianto che riceve pneumatici fuori uso è necessario descrivere se si limita allo stoccaggio oppure svolge operazioni riconducibili alla produzione, lavorazione o rigenerazione della gomma. Una descrizione commerciale generica del servizio non risolve la qualificazione tecnica del processo.
Le aree all’aperto non vanno assimilate automaticamente ai “locali” menzionati nell’attività 70. Allo stesso tempo, la collocazione all’esterno non costituisce un’esenzione generale: restano da verificare le altre voci pertinenti, la regola tecnica rifiuti e le condizioni di sicurezza. Un cumulo scoperto, un deposito sotto tettoia e un capannone chiuso devono essere rappresentati per le loro caratteristiche effettive.
I codici EER sono utili per identificare i rifiuti autorizzati, ma non sostituiscono i dati antincendio. Per impostare la verifica è opportuno affiancarli alla composizione, allo stato fisico, alla combustibilità e alla massima presenza contemporanea. Se una voce EER comprende conferimenti eterogenei, il progetto deve esplicitare quali ipotesi assume e come l’organizzazione ne controlla il rispetto.
Il D.M. 26 luglio 2022 e gli obblighi tecnici dell’impianto
La nota richiama espressamente il D.M. 26 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2022. L’articolo 1 applica le norme tecniche agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti in via esclusiva o a servizio del trattamento, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, e ai centri di raccolta di superficie superiore a 3.000 m². Il campo di applicazione è verificabile nel testo del decreto.
La domanda “serve una SCIA?” non esaurisce quindi il progetto. Il DPR 151/2011 disciplina i procedimenti; la regola tecnica stabilisce le modalità di progettazione ed esercizio per le attività comprese nel proprio campo. Le due verifiche vanno condotte separatamente e poi coordinate. L’assenza di una soglia superata non elimina gli obblighi di valutazione e gestione del rischio incendio né rende automaticamente inapplicabile ogni prescrizione tecnica.
Per un progettista questo significa descrivere prima il processo, i materiali, gli accumuli, gli edifici e le condizioni operative. Il numero dell’attività DPR 151 viene individuato su quella base. Costruire il progetto esclusivamente attorno al deposito che ha fatto scattare la soglia può invece trascurare la propagazione verso altre aree, le interferenze con le lavorazioni o l’accessibilità necessaria per la gestione dell’emergenza.
Negli impianti esistenti occorre ricostruire anche la disciplina applicabile alla configurazione e agli interventi previsti. Gli articoli 3 e 4 del decreto contengono modalità applicative e disposizioni transitorie: non è sufficiente scrivere “impianto esistente” per concludere che tutte le condizioni precedenti rimangano ammesse. In presenza di modifiche o ampliamenti va verificata la compatibilità delle misure nelle parti non interessate, secondo quanto previsto dal provvedimento.
Un controllo utile consiste nel confrontare planimetrie autorizzate, progetto antincendio e sopralluogo. Devono risultare riconoscibili le aree di stoccaggio, le quantità ammesse, le separazioni e le condizioni gestionali assunte. Se l’organizzazione reale utilizza spazi diversi o accumula materiali in zone lasciate libere dal progetto, la documentazione non rappresenta più il funzionamento dell’impianto, anche quando la quantità complessiva rimane invariata.
Le misure gestionali vanno descritte come attività concrete: controllo delle giacenze, riconoscimento dei conferimenti anomali, mantenimento degli accessi, rispetto della configurazione dei depositi e gestione delle indisponibilità impiantistiche. Questi esempi non sono un elenco sostitutivo delle prescrizioni del decreto; indicano le informazioni da mettere in relazione con il progetto per evitare che una soluzione corretta sulla carta perda efficacia nell’esercizio.
Ricadute per progettisti, gestori e responsabili della sicurezza
Per il professionista antincendio la prima ricaduta è una raccolta dati più precisa. La relazione di assoggettabilità dovrebbe indicare attività svolte, aree coperte e scoperte, superfici lorde, quantità massime, suddivisione per materiali e impianti accessori. È utile associare ogni area della planimetria alla voce normativa esaminata e all’evidenza che sostiene la conclusione. Il documento diventa così comprensibile anche a chi non ha partecipato al sopralluogo iniziale.
Per il gestore conta soprattutto il collegamento tra autorizzazione ambientale e situazione di esercizio. I quantitativi annuali di trattamento non coincidono con la quantità presente nello stesso momento. Quando autorizzazioni, registri e progetto utilizzano unità o periodi differenti, la corrispondenza va esplicitata. Non conviene lasciare implicita una conversione tra volume e massa se la densità del materiale può variare in modo significativo.
La gestione delle modifiche merita un passaggio preventivo. L’aggiunta di una frazione combustibile, l’aumento della capacità di una baia, l’introduzione di una lavorazione o la chiusura di una tettoia possono incidere sull’inquadramento. Il confronto tecnico dovrebbe precedere la modifica autorizzativa e l’acquisto delle apparecchiature: intervenire quando il nuovo assetto è già operativo riduce le possibilità di correggere il progetto senza disservizi.
Il richiamo agli addetti antincendio non è marginale. Il D.M. 2 settembre 2021, all’Allegato IV, lettera r), include gli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 152/2006 tra i luoghi per i quali è richiesta l’idoneità tecnica degli addetti. Il riferimento alla definizione ambientale deve essere conservato: non va esteso indiscriminatamente a qualsiasi presenza di rifiuti in un luogo di lavoro. Si vedano il decreto e il relativo Allegato IV.
Formazione, aggiornamento e idoneità tecnica non sono attestazioni intercambiabili. Nell’organizzazione è opportuno verificare che i documenti corrispondano ai compiti assegnati e che la copertura dei turni sia coerente con il piano di emergenza. L’approfondimento FSEng sulla gestione dell’emergenza e formazione antincendio distingue questi passaggi.
Durante un audit conviene verificare non soltanto l’esistenza della pratica, ma la sua corrispondenza con lo stato attuale. Una planimetria può essere formalmente valida e non rappresentare più gli stoccaggi; un registro può riportare manutenzioni regolari mentre una nuova area non è stata inclusa nel contratto di controllo. L’obiettivo del riesame è individuare queste discontinuità e assegnare una responsabilità alla loro risoluzione.
Come impostare la verifica e preparare la pratica antincendio
Per avviare il lavoro è utile raccogliere in un unico fascicolo l’autorizzazione ambientale vigente, la planimetria dello stato di fatto, l’elenco dei materiali con quantità massime contemporanee, i documenti degli impianti accessori e le precedenti pratiche VVF. I dati mancanti vanno evidenziati subito: una conclusione basata su una quantità non documentata deve restare una verifica da completare, non trasformarsi in un’esenzione dichiarata.
Il sopralluogo dovrebbe seguire il percorso del rifiuto, dall’ingresso alla lavorazione e all’uscita, includendo le aree di attesa. Questa lettura rende più facile riconoscere accumuli non descritti nelle planimetrie o interferenze tra stoccaggi e vie di transito. Per ogni area si può quindi predisporre una scheda con materiale, capacità massima, attività DPR 151 pertinente e condizione gestionale che mantiene valido l’inquadramento.
La successiva matrice normativa deve riportare, per ogni voce esaminata, il dato disponibile, la soglia, l’esito e la relativa motivazione. Quando l’attività è soggetta, vanno individuati categoria e procedimento. Per le categorie B e C il percorso comprende la valutazione del progetto ai sensi dell’articolo 3 del DPR 151/2011; la SCIA segue le condizioni previste dall’articolo 4. Una relazione interna di assoggettabilità non sostituisce gli adempimenti richiesti.
Se nessuna voce risulta applicabile, la relazione dovrebbe comunque spiegare su quali quantità, superfici e configurazioni si fonda l’esito, oltre a distinguere gli obblighi tecnici e gestionali che rimangono. È opportuno indicare anche gli eventi che richiedono un riesame: nuove frazioni, aumento delle giacenze, modifica delle superfici, nuova lavorazione o introduzione di apparecchiature accessorie. In questo modo la verifica rimane utilizzabile dopo la consegna.
Per il committente, un incarico ben definito dovrebbe chiarire cosa comprende: censimento delle attività, analisi del campo normativo, rilievi, eventuale progetto, supporto nella raccolta delle certificazioni e preparazione della SCIA. Distinguere questi passaggi evita di confondere un controllo preliminare con il completamento dell’intero percorso. Anche le eventuali opere di adeguamento devono essere identificate e programmate prima di fissare una data di apertura o ampliamento.
La domanda utile, dunque, non è soltanto “un impianto rifiuti è soggetto?”, ma “quali attività sono presenti in questo impianto, con quali quantità, superfici e condizioni di esercizio?”. La nota 19672/2026 conferma questa impostazione. Il valore della verifica sta nel trasformarla in una decisione documentata e in condizioni che il gestore possa effettivamente mantenere.
Devi verificare un impianto di stoccaggio o trattamento rifiuti, oppure stai programmando una modifica? FSEng affianca gestori, imprese e progettisti nell’inquadramento delle attività, nella progettazione antincendio e nella predisposizione delle pratiche VVF. Per iniziare il confronto sono utili planimetrie, autorizzazione ambientale, quantità massime e documentazione antincendio disponibile. Richiedi una verifica tecnica a FSEng.
Fonti e riferimenti
Nota DCPREV 19672 del 21 settembre 2026: testo consultato nella riproduzione del documento ministeriale pubblicata da Certifico il 2 ottobre 2026. La data della scheda non va confusa con la data di emanazione della nota; il documento è un chiarimento, non una modifica dell’Allegato I.
DPR 1° agosto 2011, n. 151: Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011; riferimenti utilizzati: Allegato I e articoli 3 e 4. D.M. 26 luglio 2022: Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2022, con particolare riferimento agli articoli 1, 3 e 4. D.M. 2 settembre 2021: Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021, articolo 5 e Allegato IV.
Verifica editoriale del 5 ottobre 2026. La tabella è una sintesi originale, non una riproduzione integrale dell’Allegato I. Le indicazioni operative devono essere adattate alla documentazione e alla configurazione dello specifico impianto.





