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Per le attività esistenti come si classificano le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio?

Modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio: il DM 07.08.2012

Il Decreto Ministeriale 07 agosto 2012 introduce tre categorie di modifiche ad attività esistenti:

  1. Non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Le modifiche non sostanziali dovranno essere documentate al Comando all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
  2. Modifiche rilevanti che comportano aggravio di sicurezza antincendio. Qualora l’attività esistente sia già in possesso di SCIA o CPI dovrà essere richiesto l’esame del progetto ai sensi del DPR 151/2011 e presentata SCIA.
  3. Modifiche rilevanti che non comportano aggravio del rischio. Per le attività già in possesso di SCIA o CPI dovrà essere presentata nuova SCIA antincendio corredata da dichiarazione di non aggravio del rischio.
Le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio: procedimenti amministrativi
Le modifiche alle condizioni di sicurezza antincendio: procedimenti amministrativi

Le modifiche rilevanti con e senza aggravio di rischio

All’interno dell’Allegato IV del DM 07 agosto 2012 sono indicate in maniera qualitativa le modifiche rilevanti delle attività esistenti. Per ciascun caso il professionista antincendio dovrà valutare la presenza di aggravio o non aggravio del rischio.

Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
-incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela  pericolosa;
-sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio

Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.

Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
-incremento della potenza o della energia potenziale;
-modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.

Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
-modifica sostanziale della destinazione d’uso o del layout dei locali dell’attività;
-modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
-incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività;
-modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti  e separanti dell’edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
-modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di  ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio.

Modifica delle misure di protezione per le persone:
– incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di   vie d’uscita;
– modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili..) o     loro diversa distribuzione;
-modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di protezione degli  occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme  incendio, dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della  comunicazione con altre attività.

Autore: TEAM FSENG

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